Credito - Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)2024-03-28T18:10:50Zhttp://mediazionecreditizia.ning.com/forum/categories/credito-1/listForCategory?categoryId=5084451%3ACategory%3A148&feed=yes&xn_auth=noPiano del consumatore - Decreto - Tribunale di Napoli Nord -tag:mediazionecreditizia.ning.com,2019-01-08:5084451:Topic:254012019-01-08T13:45:26.806ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di…</p>
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di consumatore di ..................</p>
<p>......ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l’omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell’eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista. Il legislatore prevede nell’ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore. La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato. In particolare, l’art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all’attività svolta dal soggetto ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12. L’art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è specificamente richiamato dall’art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l’omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi “l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d’impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitoreconsumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all’art. 7 cit. L’art.7, comma 2, vieta l’accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L.F.; b)l’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”; c)l’art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l’art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Pertanto, il tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che abbia assunto obbligazioni e regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata. Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza di ................ è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati dal ricorrente per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali. È riconducibile alla categoria di consumatore sopra tratteggiata il Sig. ........ il quale ha assunto ogni obbligazione per interessi di natura personale e familiare. 1.2. Situazione di sovraindebitamento. Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”. La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42. Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza. La letture dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza. Infatti, la disposizione quando parla di “Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori. Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell’O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del Sig. ......., attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti. 1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12. Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, in persona della Dott.essa Pisano Enza risulta che i ricorrenti: -non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12; -non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12; -non hanno subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore; -hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -hanno depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12. È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12 1.3.1.Piano proposto dalle parti. Il piano proposto in qualità di consumatore è ammissibile, esso prevede: -il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di dodici mesi a partire dal decreto di omologazione; -il pagamento totale dei crediti in privilegio dello Stato e di <span style="text-decoration: line-through;">Plusvalore;</span> -il pagamento dei creditori chirografari Fiitalia, IBL Banca, BNL nella misura del 40%. </p>
<p>1.3.2.Condizioni di meritevolezza del consumatore.</p>
<p>Il tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere agli istanti la qualità di consumatori, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l’art. 12 co. bis dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art. 124 bis co. 1 TUB. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l’intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. La seconda questione che si pone riguarda l’interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all’omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva. L’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’acceso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto. </p>
<p>Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l’intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. FISSA -l’udienza del 15 febbraio 2019 ore 13.00; DISPONE -la comunicazione ad opera dell’O.C.C., Dott.ssa Enza Pisano della proposta e del presente provvedimento ai creditori entro trenta giorni prima della data di udienza ai sensi dell’art. 10 co. 1 L. 3/12; Si comunichi. Aversa, 14.12.18 Il Giudice dr. A.S. Rabuano Firmato Da: RABUANO ARMINIO SALVATORE</p>
<p></p> Ordinanza Cassazione n. 27442/2018 commentotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-11-14:5084451:Topic:253022018-11-14T06:38:01.290ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Cassazione civ. 3 sez Ordinanza n.27442/2018<br></br>{mora usuraria}</p>
<p>- 13 novembre 2018<br></br>La Corte di Cassazione torna ancora una volta a pronunciarsi sul tema dell'usura nei contratti bancari, pronunciandosi con l'ordinanza in commento sull’usura della mora, attraverso una puntuale ricostruzione esegetica sulla natura e funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi. <br></br>Stabilisce, quindi, che anche il tasso di mora debba essere ancorato al limite legale della…</p>
<p>Cassazione civ. 3 sez Ordinanza n.27442/2018<br/>{mora usuraria}</p>
<p>- 13 novembre 2018<br/>La Corte di Cassazione torna ancora una volta a pronunciarsi sul tema dell'usura nei contratti bancari, pronunciandosi con l'ordinanza in commento sull’usura della mora, attraverso una puntuale ricostruzione esegetica sulla natura e funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi. <br/>Stabilisce, quindi, che anche il tasso di mora debba essere ancorato al limite legale della soglia d’usura riportata dai decreti ministeriali per la categoria di credito interessata, escludendo ogni maggiorazione dei Teg e/o qualsiasi diverso criterio di confronto. <br/>Con tale assunto la pronuncia in parola viene a limitare apprezzabilmente, finanche a discostarsi sostanzialmente dal principio di omogeneità del confronto nella verifica dell’usura, stabilito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n.16303 del 20 giugno scorso. L’ordinanza termina con una contraddizione delle conclusioni a cui è pervenuta Nel contempo, tuttavia, contraddicendo le stesse conclusioni con l'affermazione, peraltro non oggetto di impugnazione, fuori dall’oggetto stesso dell’impugnazione, dell’inapplicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora usurari, discriminando gli interessi di mora dagli interessi corrispettivi, ponendosi in tal modo in contrasto con la stretta sovrapposizione di tale articolo all’art. 644 c.p. sulla quale si fonda l’altra pronuncia delle Sezioni Unite n.24675 del 19 ottobre 2017.</p>
<p></p>
<p>L’ordinanza 27442 del 30 ottobre 2018.</p>
<p>Sulla base di una puntuale visitazione dei criteri di ermeneutica legale - condotta attraverso una minuziosa interpretazione sul piano letterale, sistematico, finalistico e storico - la sentenza stabilisce che il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall’art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c.[1] <br/>L’ampia formulazione degli artt. 644 c.p., dell’art. 2 della legge 108/96, dell’art. 1 d.l. 394/00, dimostrano che, ai fini dell’usura, la legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi.</p>
<p>La Cassazione ritiene di nessun rilievo la circostanza che la rilevazione da parte del MEF degli interessi medi praticati dagli operatori non prenda in considerazione gli interessi moratori, né tanto meno considera le rilevazioni campionarie della Banca d’Italia, da ultimo aggiornate e modificate (Cfr. G.U. 30 dicembre 2017, n. 303). L’art. 2.comma 1, l. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per “operazioni della stessa natura”. <br/>E non v’è dubbio che con l’atecnico titolo “operazioni” la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali. <br/>Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi un’”operazione” e tanto meno un tipo contrattuale. (...) E’ dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interesse omogenei per titolo giuridico’.</p>
<p>La sentenza rigetta altresì il reiterato riferimento alla legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori, che prevede, come interesse legale di mora, un saggio del 9,25% che può risultare superiore alle soglie d’usura. L’art. 5 del d. lgs 231/02 fissa il saggio “legale” di mora nelle transazioni commerciali, ma lascia alle parti la facoltà di derogarvi. Se le parti vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal d.lgs. 231/02, ma dalle restanti norme dell’ordinamento, dunque dall’art. 2 legge 108/96.</p>
<p>Richiamando infine la Corte cost. n. 29/02 e le reiterate pronunce della Cassazione intervenute nel corso degli ultimi vent’anni, si stabilisce il principio di diritto: ‘è nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali’.</p>
<p>A detto principio viene altresì aggiunta la precisazione che, in assenza di qualsiasi norma di legge, l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 legge 108/96 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un “fantomatico tasso” talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia’.</p>
<p>Le dotte e circostanziate argomentazioni sviluppate nel corpo esteso a tutta la sentenza, volte a confermare l’insussistenza di ogni distinzione “funzionale” fra interessi corrispettivi e moratori, vengono completamente obliterate nella parte finale, nella quale, pressoché apoditticamente viene stabilito: ‘nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale’.</p>
<p>In definitiva, mentre il divieto di pattuizione usuraria previsto dall’art. 644 c.p., integrato dall’art. 2 della legge 108/96 si estende sia agli interessi corrispettivi che agli interessi di mora, questi ultimi rimarrebbero esclusi dalla sanzione prevista nell’art. 1815 c.c.</p>
<p><br/>Premesso quanto sopra passo ad esporre i commenti alla pronuncia.</p>
<p>Il testo della ordinanza effettua una mirabile e completa ricostruzione dell'oggetto dell’impugnazione si manifesta completo, lucido, chiaro e consequenziale in tutti gli elementi propriamente attinenti l’oggetto di impugnazione, ammonendo peraltro i giudici di merito ad attenersi a tali superiori indicazioni, escludendo però alla mora l’applicazione del principio di simmetria e omogeneità stabilito dalla Cassazione S.U. 16303/18 ed evitando in tal modo quella sorte di ‘frammentazione’ della soglia,[2] esteso dalla CMS alla Mora soglia con l’adozione, anche per quest’ultima, del criterio di confronto suggerito a suo tempo dall’ABI e solo tardivamente fatto proprio dalla Banca d’Italia nella comunicazione del 3 luglio 2013.[3]</p>
<p>La menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/18 risulta ridimensionata nel criterio di simmetria ed omogeneità che aveva indotto la Suprema Corte, per evitare l’illegittimità dei decreti del MEF, ad apprezzare, in una specifica comparazione, il valore della CMS media, inclusa, seppur separatamente dalle soglie, nei decreti stessi e nonostante che tale commissione si ponesse come elemento di costo distinto e comunque trasversale a più categorie di credito (Aperture di credito, Anticipazioni e Factoring). In questa pronuncia l’invarianza ed unicità della soglia rimane ferma sulla categoria di credito, a dispetto di ogni simmetria, omogeneità, inclusione nei decreti della mora media e della sua trasversalità applicativa.</p>
<p>Tuttavia, non può non destare serie perplessità la parte conclusiva della sentenza, con la quale viene negata alla fattispecie della mora in usura la sanzione civile dell’art. 1815 c.c. <br/>Balza agli occhi l’antinomia fra argomentazioni e conclusioni, per la manifesta contraddizione con le diffuse argomentazioni che, nella determinazione dell’usura, travalicando pur anche il concetto di assimilazione, pervengono a stabilire l’identità sostanziale degli interessi corrispettivi agli interessi di mora. <br/>Si attribuisce un rilievo determinante alla discriminazione fra interessi corrispettivi ed interessi di mora quando la stessa sentenza giudica tralatizia la distinzione della funzione remunerativa degli interessi corrispettivi dalla funzione risarcitoria di quelli moratori, distinzione valutata un “aforisma scolastico”, non giustificata sul piano storico e sistematico, ritenuta un “mantra” che “resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica”.</p>
<p>Non si vede, per altro, come l’esclusione dall’applicazione dell’art.1815 c.c. agli interessi di mora in usura possa conciliarsi con il dettato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17. <br/>In quest’ultima si precisa: ‘La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto d’usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d’interesse superiore alla soglia dell’usura come fissata in base alla legge’. Aggiunge nel proseguo: ‘Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1825, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen’.</p>
<p>Alla luce di quanto asserito dalle Sezioni Unite n. 24675/17, una volta accertato il presupposto degli interessi usurari, nella nozione allargata definita dall’art. 644 c.p. integrata dal meccanismo delle legge 108/96 – indipendentemente dal fatto che siano corrispettivi o moratori – risulta automatica la sanzione dell’art. 1815, secondo comma, c.c. D’altra parte, al momento originario, l’obbligazione accessoria va considerata come un tutt’uno con la principale, fondendosi interessi corrispettivi e interessi moratori, nei possibili scenari del rapporto di credito prospettati nel contratto predisposto dall’intermediario.</p>
<p>Non si comprende come l’inconsistenza, pur riconosciuta alla diversa causa degli interessi corrispettivi e moratori, possa giustificare un’interpretazione radicalmente diversa dall’art. 1, comma 1 della legge 24/01 ‘Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’. <br/>Aspetto ulteriormente ribadito dalla Corte Cost. 29/02 ‘L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone – tra le tante astrattamente possibili – un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non é soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma é altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza.</p>
<p>Anche l’ABF, nel Collegio di Coordinamento del 16 maggio2018, dopo aver premesso che ‘La scelta di modificare anche la norma civilistica sul mutuo negando all’intermediario il diritto di trattenere gli interessi ha, all’epoca, suscitato un forte dibattito in dottrina in considerazione del fatto che la disposizione previgente stabiliva invece che gli interessi fossero dovuti nella misura legale, nel rispetto del principio della naturale fecondità del denaro. L’assenza di qualsiasi interesse nel caso di pattuizione di un compenso usurario ha tuttavia costituito oggetto di una precisa scelta del legislatore che, con questa disposizione, ha introdotto la nullità della clausola per sancire il disvalore del patto usurario’, e aver richiamato il parallelismo stabilito dalle Sezioni Unite fra l’art. 644 c.p. e 1815 c.c., stabilisce: ‘A parere di questo Collegio il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’’inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In presenza dell’interpretazione autentica di una norma offerta dallo stesso legislatore, l’interprete deve prenderne atto e, superati dubbi e/o perplessità, adeguarsi, essendo in tal modo precluso qualsiasi spazio per interpretazioni alternative’.</p>
<p>La sentenza ultima nella conclusione finale relativa all’applicazione dell’art. 1815 c.c. sembra contrapporsi alla giurisprudenza prevalente, condividendo con le S.U. n. 24675/17 la violazione del presidio penale, privata tuttavia della sanzione civile, che rimane inefficace, non proporzionata, né dissuasiva. <br/>Né si potrebbe ravvisare una forma di conciliazione con la pronuncia delle S.U. osservando che la sentenza in parola non si è espressa sul trattamento degli interessi corrispettivi nel caso di mora in usura. <br/>Potrebbe la circostanza leggersi nel senso che la sanzione dell’art. 1815 c.c. colpisca gli interessi corrispettivi, lasciando al danneggiato l’onere degli interessi di mora al tasso legale sul capitale da restituire; se così fosse, ma anche in caso contrario, l’aspetto andava opportunamente precisato, oltre che motivato nella distinzione.</p>
<p>La giurisprudenza in campo bancario da oltre un ventennio è attraversata da un susseguirsi di pronunce che, in breve volger di tempo, vengono modificando sistematicamente il quadro giuridico di riferimento, segnalando al di là della fisiologica evoluzione giurisprudenziale, una patologia dello jus dicere orientato ad un solipsismo giudiziario, alimentato da incertezze, conflittualità e interferenze alle quali non sempre appare contrapporsi una ferma intransigibilità. La dimensione dei risvolti economici coinvolti inducono valutazioni spurie ed estranee che spesso non si conciliano con il rigore e la fermezza dei principi giuridici.</p>
<p>La certezza del diritto e la connessa stabilità dei rapporti giuridici passa necessariamente attraverso una rafforzamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale l’operatore economico si attende una maggiore razionalità, prevedibilità ed uniformità del decidere.</p>
<p>[1] Nell’interpretazione letterale vengono richiamati l’art. 644 c.p., la norma di attuazione art. 2, comma 4 l. 108/96 e l’art. 1, comma 1 del d.l. 394/00, precisando altresì che il richiamo agli interessi pattuiti ‘a qualsiasi titolo’, rende palese l’estensione del divieto agli interessi di mora, conclusione confermata dai lavori preparatori della l. 24/01.</p>
<p>Nell’interpretazione sistematica si precisa che tanto gli interessi corrispettivi che quelli moratori sono soggetti al divieto, costituendo la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Il danno patito dal creditore d’una obbligazione pecuniaria altro non è che la conseguenza del principio economico della naturale fecondità del denaro: tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori ristorano il differimento nel tempo del godimento d’un capitale. Nell’interpretazione dell’art. 1224 c.c. il danno da ritardato adempimento d’una obbligazione pecuniaria si identifica nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli e trarne un lucro finanziario. Gli interessi corrispettivi e quelli convenzionali moratori presentano un’identità di funzione giuridica che ne implica l’assoggettamento al divieto d’usura. La distinzione fra funzione remunerativa dei primi e funzione risarcitoria dei secondi è una tralatizia affermazione, espressione sfuggente ed abusata che ha finito per divenire un “mantra” ripetuto all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione del significato.</p>
<p>Nell’interpretazione finalistica si richiama il criterio oggettivo posto dalla l. 108/96 al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell’usura e dall’altro il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche. Escludere il patto di interessi convenzionali moratori sarebbe incoerente in quanto condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento, agevolando altresì facili pratiche fraudolenti.</p>
<p>Nell’interpretazione storica si fornisce ampia illustrazione di come la pretesa distinzione “ontologica e funzionale” tra le due categorie di interessi costituisce un falso storico, sorto ed affermatosi per fini non più attuali.</p>
<p>[2] Matematicamente se si fraziona il costo del credito nelle distinte componenti (interessi propriamente detti, CMS, mora, ecc.) e per ciascuna di esse si calcola la media nelle modalità utilizzate dalla Banca d’Italia, ne risulta una somma delle medie marcatamente più elevata, che induce un’indebita edulcorazione del presidio di legge.</p>
<p>[3] La Banca d’Italia, perseverando nel sostenere – dopo la CMS soglia - il riferimento alla Mora soglia, ha già provveduto ad aggiornare la rilevazione campionaria del valore medio della mora applicato dagli intermediari creditizi; nel Decreto del MEF, relativo ai tassi soglia del I trimestre 2018, si riporta: ‘Secondo l’ultima rilevazione statistica della Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti’.</p>
<p>Come si è avuto modo di osservare: ‘Lo squilibrio delle prestazioni risulterà ancor più stridente con le recenti modifiche introdotte dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2016. Nelle nuove Istruzioni ’16, infatti, si riporta: ‘il mancato rientro di un’apertura di credito scaduta o revocata dovrà essere segnalato, dalla data di scadenza o di revoca, tra i passaggi a debito dei conti non affidati’, che corrisponde alla Categoria degli ‘scoperti di conto’.(...) Con tale modifica, introdotta a partire dal 1 aprile ’17, senza patto successivo e senza alcun riferimento all’erogazione della prestazione prevista dall’art. 644 c.p., con la scadenza del fido o con la revoca dello stesso, unilateralmente disposta dall’intermediario, in presenza di insolvenza, cioè di credito in mora, si escogita un finto momento genetico del contratto per introdurre una ‘sopravvenuta’ soglia d’usura, innalzata del 48% (dal 15,15% delle Aperture di credito al 22,45% del ‘Credito in mora’, alias ‘Scoperto di conto’, IV trim. ’17). Queste anacronistiche ‘manipolazioni’ delle Categorie, con la creazione di ‘sopravvenute’ soglie d’usura, apriranno nuovi e seriali varchi di conflittualità, risultando palmare la contraddizione con la stessa pronuncia della Cassazione S.U. n.24675/17 che ha avuto modo di stabilire: ‘Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; “ai fini dell’applicazione” del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma d’interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”’. R. Marcelli, Usura e tasso di Mora. Sancita la verifica alla pattuizione: riflessi operativi (Cass. n. 23192/17, Cass. S.U. n. 24675/17).</p> Rottamazione-ter automatica per chi paga entro il 7 dicembretag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-11-02:5084451:Topic:251022018-11-02T10:19:12.746ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h2>Rottamazione-ter automatica per chi paga entro il 7 dicembre</h2>
<p><em>Agenzia delle Entrate rammenta modi e termini per regolarizzare la propria posizione relativa alla precedente rottamazione così da accedere automaticamente ai benefici della rottamazione-ter</em></p>
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<p>Chi ha già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis"), ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, potrà…</p>
<h2>Rottamazione-ter automatica per chi paga entro il 7 dicembre</h2>
<p><em>Agenzia delle Entrate rammenta modi e termini per regolarizzare la propria posizione relativa alla precedente rottamazione così da accedere automaticamente ai benefici della rottamazione-ter</em></p>
<p> </p>
<p>Chi ha già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis"), ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, potrà <strong>regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018</strong>.</p>
<p> </p>
<p>All'esito della regolarizzazione della propria posizione, i contribuenti potranno essere ammessi automaticamente ai <strong>benefici della c.d. rottamazione-ter</strong>. È proprio l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito web, a ricordare a coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione del maggior tempo concesso.</p>
<p><strong>La rottamazione delle cartelle</strong></p>
<p>Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la definizione agevolata, anche detta "rottamazione" delle cartelle, consente di <strong>estinguere i debiti iscritti a ruolo</strong> contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.</p>
<p> </p>
<p>Chi ha deciso di rottamare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (cosiddetta "rottamazione bis) non sarà tenuto a versare <strong>sanzioni e</strong> <strong>interessi di mora</strong>.</p>
<p> </p>
<p>In particolare, la rottamazione-ter confermata da decreto fiscale alla legge di bilancio è di fatto una definizione agevolata <strong>più favorevole</strong>: il debitore potrà pagare le somme dovute in unica soluzione oppure in maniera dilazionata in cinque anni, beneficiando di un pagamento in 10 rate.</p>
<p> </p>
<p>Chi sceglie il pagamento in forma rateale, inoltre, potrà godere di un <strong>tasso di interesse</strong> ridotto e particolarmente vantaggioso, pari al 2% annuo. Inoltre, provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, il debitore potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Rottamazione-ter automatica per chi regolarizza la posizione entro il 7 dicembre</strong></p>
<p>Dei benefici, dunque, possono fruire i contribuenti con debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 settembre 2017.</p>
<p> </p>
<p>In particolare, è stato <strong>l'art. 3 del</strong> <strong>Decreto Legge n. 119/2018</strong> a stabilire che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre <strong>rientreranno automaticamente nei benefici</strong> previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").</p>
<p> </p>
<p>Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la <strong>rata in precedenza fissata al 31 ottobre</strong>. È stato un emendamento al <strong>Decreto Milleproroghe</strong> ad aver prorogato il termine entro il quale coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione potranno pagare le rate delle cartelle: le rate in scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018 sono di fatto slittate al 7 dicembre 2018, posticipando, invece, a maggio 2019 la rata in scadenza a febbraio 2019.</p>
<p> </p>
<p>Il successivo Decreto fiscale n. 119/2018, invece, ha consentito a chi regolarizza la propria posizione entro i termini prorogati di <strong>essere ammessi alla rottamazione-ter</strong> delle cartelle.</p>
<p><strong>Rottamazione: come e dove pagare?</strong></p>
<p>Per effettuare il pagamento delle rate, sarà necessario <strong>utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018</strong> allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata dall'Agente della riscossione. Una copia della Comunicazione è disponibile nell'apposita area riservata del portale.</p>
<p> </p>
<p>In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, si potrà chiedere una copia compilando <a href="http://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaD18.action">questo form dedicato</a>. Sarà sufficiente <strong>inserire il</strong> <strong>codice fiscale</strong> del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.</p>
<p> </p>
<p><strong>Senza alcun ulteriore adempimento</strong> a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova "Comunicazione" con il <strong>differimento dell'importo residuo da pagare</strong> relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta "rottamazione bis") ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno <strong>calcolati nella misura dello 0,3%.</strong></p>
<p> </p> CONDONO FISCALE 2019tag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-10-23:5084451:Topic:250012018-10-23T11:11:52.786ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><strong>Pace fiscale Saldo e stralcio cartelle esattoriali 2019</strong></p>
<p> </p>
<p>Una soluzione atta a permettere ai contribuenti, imprese e persone fisiche, di uscire dalla morsa di Equitalia, pagando il proprio debito in base alla propria capacità contributiva ed ottenere così il <strong>saldo e stralcio</strong> dei debiti, per cui condono interessi, sanzioni e quota capitale, al fine di sanare la loro posizione con il fisco italiano.</p>
<p> </p>
<p>Andiamo a vedere <strong>Pace…</strong></p>
<p><strong>Pace fiscale Saldo e stralcio cartelle esattoriali 2019</strong></p>
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<p>Una soluzione atta a permettere ai contribuenti, imprese e persone fisiche, di uscire dalla morsa di Equitalia, pagando il proprio debito in base alla propria capacità contributiva ed ottenere così il <strong>saldo e stralcio</strong> dei debiti, per cui condono interessi, sanzioni e quota capitale, al fine di sanare la loro posizione con il fisco italiano.</p>
<p> </p>
<p>Andiamo a vedere <strong>Pace fiscale 2019 cos'è e come funziona il condono saldo e stralcio cartelle 6%, 10% e 25% in base all’ISEE</strong> per le persone fisiche e all'<strong>indice di Liquidità</strong> per le imprese , quali sono i <strong>requisiti</strong> ed i <strong>limiti di reddito</strong> per ottenere il <strong>saldo e stralcio cartelle esattoriali Equitalia</strong>.</p>
<p> </p>
<p><strong>Pace fiscale 2019 novità nel nuovo testo del decreto fiscale:</strong></p>
<p><strong>Pace fiscale 2019 novità nel nuovo testo del decreto fiscale 2019 cosa cambia?</strong></p>
<p>Nel nuovo testo del decreto fiscale 2019, approvato nel CdM di sabato 20 ottobre 2018 la pace fiscale ne è uscita modificata all'articolo 9, proprio nei punti in cui si concedeva lo scudo fiscale, impunibilità ecc e si è arricchita di un altro importantissimo tassello: <strong>il saldo e stralcio</strong>.</p>
<p> </p>
<p>In pratica ecco cosa cambia con il nuovo testo del decreto fiscale 2019:</p>
<ul>
<li><strong>Condono Saldo e stralcio cartelle esattoriali</strong>: questa è l’ultima novità introdotta dal Consiglio dei Ministri lo scorso sabato e che prevede per i contribuenti in difficoltà economica, di poter pagare le cartelle esattoriali non pagate, sulla base del proprio reddito ISEE se persone fisiche o sull'indice di Liquidità se società ed imprese. Previste quindi dal condono cartelle esattoriali Equitalia, 3 aliquote 6%, 10% e 25%, che saranno declinate in modo diverso per le persone e per le società.</li>
<li><strong>Rottamazione Ter, per cartelle e multe:</strong> per le cartelle affidate all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 31 dicembre 2017, per chi non rientra nel condono saldo e stralcio, è prevista la possibilità di aderire alla rottamazione ter 2019 con condono di interessi e sanzioni. Possibile anche il pagamento rateale in 10 rate i 5 anni. Per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis, possibilità di aderire alla terza sanatoria qualora in regola con i pagamenti.</li>
<li><strong>Condono cartelle esattoriali</strong>: per le cartelle più vecchie fino a 1000 euro affidate dal 2000 al 2010. Tale condono cartelle 2019, bollo auto e multe fino a 1000 euro, consentirà la cancellazione automatica del debito, in quanto recuperare questi debiti è più oneroso che cancellarli.</li>
<li><strong>Chiusura liti fiscali tributarie</strong>: per i contribuenti prevista anche la possibilità di aderire alla nuova definizione liti fiscali pendenti tributarie che riguarda nella fattispecie, la chiusura dei contenziosi nelle commissioni tributarie, versando la metà di quanto dovuto in caso di vittoria in secondo grado e 1/3 del dovuto in caso di vittoria in primo grado.</li>
<li><strong>Sanatorie flash verbali</strong>: sarà possibile anche sanare immediatamente il verbale di constatazione, ricevuto dopo un controllo. Per aderire, bisognerà ripresentare la dichiarazione ma non si dovranno pagare sanzioni e interessi. </li>
<li><strong>Sanatoria avvisi di accertamento</strong>, di rettifica, di liquidazione o per gli atti di recupero notificati entro l’entrata in vigore del decreto legge: non si pagheranno sanzioni ed interessi purchè gli atti non siano già stati contestati, in pratica trattasi di una forma di ravvedimento operoso, e che la domanda sia presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.</li>
<li><strong>Dichiarazione integrativa aliquota 20%</strong> per denunciare somme non dichiarate in precedenza. Il massimo sanabile è del 30% in più rispetto all'imponibile, per un tetto massimo di 100.000 euro in totale, per maggiori informazioni su come funziona la dichiarazione integrativa 20%, ti rimandiamo al nostro nuovo articolo.</li>
</ul>
<p>Ecco, questo è tutto quello che c'è nel <strong>nuovo decreto fiscale 2019</strong> e cos'è cambiato rispetto al primo testo approvato. Ora andiamo a vedere per la <strong>pace fiscale 2019 come funziona il condono stralcio e saldo cartelle esattoriali Equitalia</strong> o di altro agente della riscossione.</p>
<p> </p>
<p><strong>Pace fiscale Saldo e stralcio cartelle esattoriali: cos'è?</strong></p>
<p><strong>Pace fiscale 2019: che cos'è il condono saldo e stralcio cartelle esattoriali?</strong> Il <strong>nuovo decreto pace fiscale 2019</strong>, dopo il CdM del 20 ottobre 2019, si è arricchito di un'altra importante novità che si chiama <strong>Saldo e stralcio cartelle esattoriali</strong>. Tale novità, secondo le ultime notizie pace fiscale, prevede per le persone fisiche che per le società ed imprese, di poter ottenere il condono interessi, sanzioni e parte della quota capitale, pagando solo una piccola percentuale in base al proprio reddito e liquidità.</p>
<p>In pratica, il condono saldo e stralcio, consente a chi si trova in una situazione economica difficile, che si dovrà opportunamente dimostrare e documentare, di pagare il debito delle cartelle esattoriali non saldate, secondo <strong>3 aliquote pace fiscale 2019</strong> al <strong>6%, 10% e 25%</strong> in base al reddito ISEE delle persone fisiche e in base all'indice di liquidità per le imprese e società.</p>
<p>Per ottenere il saldo e stralcio con il condono cartelle esattoriali Equitalia, gli interessati, dovranno presentare un'apposita domanda entro una certa scadenza con possibilità di pagare l'importo condonato rateizzato in 10 mesi.</p>
<p> </p>
<p><strong>Pace fiscale saldo e stralcio cartelle esattoriali come funziona?</strong></p>
<p><strong>Come funziona il condono saldo e stralcio cartelle esattoriali Equitalia</strong>? Il c<strong>ondono saldo e stralcio cartelle Equitalia funziona</strong> così:</p>
<ul>
<li>secondo le <strong>ultimissime notizie pace fiscale</strong>, lo stralcio e saldo previsto dal decreto fiscale 2019, consentirà di pagare il debito in base alla propria capacità contributiva:<ul>
<li><strong>pace fiscale aliquota al 6%</strong> per i redditi molto bassi;</li>
<li><strong>pace fiscale aliquota al 10%</strong>, per i redditi bassi;</li>
<li><strong>pace fiscale aliquota al 25%</strong>, per i redditi fino a 30.000 euro.</li>
</ul>
</li>
<li>per aderire al condono saldo e stralcio, si deve essere in possesso di determinati requisiti di reddito ISEE per le persone fisiche e di <strong>indice di liquidità</strong> per le società;</li>
<li>con il saldo e stralcio cartelle Equitalia o di altro agente, saranno condonati interessi, sanzioni e parte della quota capitale;</li>
<li>Per dimostrare la difficoltà economica occorrerà presentare contestualmente alla domanda, l'ISEE o l'Indice di liquidità.</li>
<li>Il pagamento dell'importo condonato, potrà essere versato dal contribuente in un'unica soluzione o a rate in 10 mesi.</li>
</ul>
<p>Altre informazioni più dettagliate, le avremo con la pubblicazione del testo del nuovo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 che dovrà essere bollinato dalla Ragioneria, proprio oggi 22 ottobre 2018.</p>
<p> </p>
<p><strong>Saldo e stralcio cartelle Equitalia: 6%,10% e 25% e requisiti di reddito ISEE</strong></p>
<p>Abbiamo detto che <strong>nel decreto pace fiscale 2019</strong> è prevista la possibilità del <strong>saldo e stralcio cartelle esattoriali Equitalia</strong> o di altro agente, per i contribuenti che rientrano in determinati <strong>requisiti di reddito ISEE</strong>.</p>
<p>Infatti, tale misura è riservata alle persone che versando in una situazione di difficoltà economica ed avendo un basso reddito ISEE, non riescono a saldare i debito con il fisco italiano; per queste persone il governo gialloverde ha quindi pensato al saldo e stralcio cartelle, per cui pagamento di una piccola percentuale in base all'ISEE e condono di:</p>
<p>- sanzioni;</p>
<p>- interessi;</p>
<p>- quota capitale,</p>
<p>qualora si rientri in determinate condizioni.</p>
<p>I <strong>requisiti pace fiscale 2019 condono saldo e stralcio cartelle esattoriali</strong>, per le persone fisiche si basano sul <strong>reddito ISEE</strong>, per cui:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>Condono Saldo e stralcio cartelle esattoriali per le società:</strong></p>
<p><strong>Condono Saldo e stralcio cartelle esattoriali per le società: </strong>e se nella situazione di <strong>difficoltà economica</strong> ci fosse una società o un'impresa quali sarebbero i <strong>requisiti per aderire al nuovo condono con saldo e stralcio cartelle</strong>?</p>
<p>Il governo gialloverde, nel decreto fiscale 2019, ha pensato anche alle società, infatti a differenza delle persone fisiche, la cui percentuale dell'aliquota pace fiscale si basa sul reddito ISEE, per le società si basa sul famoso <u>indice di liquidità</u>.</p>
<p>L'<strong>indice di liquidità</strong>, insieme all'indice Alfa, è il parametro usato da Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, o da altro agente, per per stabilire la maggiore o minore capacità di impresa X a farsi carico degli impegni finanziari nell'immediato.</p>
<p>In pratica per capire e dimostrare che la società versa in una situazione di difficoltà economica, la società deve produrre un'analisi del bilancio e tramite l'indice di liquidità, capire la disponibilità di liquidità immediata o differita. </p>
<p><strong>Calcolo indice di liquidità società</strong>: per sapere <a href="http://www.odcec.roma.it/attachments/491_All_7.pdf">come si calcola l'indice di liquidità</a>, ecco la formula utilizzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione:</p>
<p>indice di liquidità = liquidità immediata + liquidità differita/passività correnti.</p>
<p>Per cui la società o l'impresa che versa in una situazione di difficoltà economica, può accedere al condono saldo e stralcio cartelle esattoriali non pagate in presenza dei seguenti requisiti:</p>
<p>Solo se i debiti superano il 20% del valore della produzione;</p>
<p>se si ha un indice di liquidità inferiore alle seguenti percentuali:</p>
<p> </p> LIMITE DI FINANZIABILITA EX ART 38 TUB - ORDINANZA I CASSAZIONE CIVILEtag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-29:5084451:Topic:244092018-06-29T11:15:11.415ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">REPUBBLICA ITALIANA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO…</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">REPUBBLICA ITALIANA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">SEZIONE PRIMA CIVILE</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. DIDONE Antonio - Presidente -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. FERRO Massimo - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">ha pronunciato la seguente:</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">ORDINANZA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">omissis</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Svolgimento del processo</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">1.- La S.p.A. Unipol Banca ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della s.r.l. (*), articolando nove motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 4 aprile 2013.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Con tale pronuncia, il Tribunale sardo ha respinto l'opposizione proposta dalla attuale ricorrente contro la decisione del giudice delegato di rigettare la domanda di insinuazione "in via privilegiata ipotecaria" nel passivo fallimentare della s.r.l. (*) che questa aveva presentato per un credito assunto come derivante da un'operazione di mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il provvedimento del giudice delegato, riprendendo una proposta di "non ammissione" del curatore basata sul rilievo del superamento in sede di erogazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dalla legge, ha stabilito: "respinto perchè non fornisce prova del presupposto di cui D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss. relativamente ai limiti di finanziabilità".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">2.- Nel confermare la decisione adottata dal giudice delegato, il Tribunale - richiamata la propria "giurisprudenza consolidata" per cui, "in difetto di prova positiva della conformità del contratto di mutuo fondiario alle prescrizioni dell'art. 38 TUB, il contratto è affetto da nullità, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 1418 c.c." - è andato a riportarsi alla pronuncia di Cass., n. 9219/1995. Per rilevare che le "medesime finalità sociali a rilevanza pubblica (gestione positiva del credito, garanzia della restituzione della somma mutuata, limitazione al principio generale di cui all'art. 2741 c.c.)", individuate da quella sentenza con specifico riguardo al credito edilizio, "valgono anche per il credito fondiario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Assunto questo riferimento di fondo, il Tribunale ha poi rilevato in via di specificazione che "non può certamente sostenersi che il limite di finanziabilità sia dettato nell'esclusivo interesse dell'istituto erogante, il quale invece dispone di somme depositate nell'interesse di terzi, la cui conservazione... appartiene al livello super partes dell'interesse pubblico alla regolamentazione del credito, attuato mediante norme imperative".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso ha aggiunto, altresì, che la "statuizione positiva dell'invalidità del contratto difforme impone il controllo del rispetto di tale limite": la banca che intende insinuarsi nel passivo del debitore in ragione di un credito derivante da un mutuo fondiario è onerata della prova del rispetto del detto limite. Prova che nel concreto il Tribunale sardo ha valutato non essere stata raggiunta: la perizia portata in giudizio, "risulta priva del requisito della data certa, necessario per la sua opponibilità"; "in ogni caso, detta perizia, redatta da un tecnico incaricato dalla parte e non dalla banca, ha ad oggetto il valore venale del bene e non il valore cauzionale" e cioè il "valore concretamente ricavabile in via esecutiva".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ciò posto, in via ulteriore il Tribunale ha rilevato che "costituisce domanda nuova la domanda di riconoscimento dell'importo insinuato a titolo di mutuo ipotecario ordinario, che il giudice delegato non avrebbe potuto riconoscere d'ufficio, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in totale assenza di allegazioni da parte del creditore". E ha altresì soggiunto, a proposito della richiesta conversione, che il "riconoscimento della prelazione ipotecaria a un contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo consentirebbe al creditore di soddisfare il proprio interesse eludendo le norma imperative, così realizzando lo stesso scopo (privilegio sul bene) cui avrebbe diritto se il mutuo fondiario fosse stato validamente concluso".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">3.- Nei confronti del ricorso resite il fallimento della s.r.l. (*), che ha depositato un apposito controricorso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Banca ricorrente ha depositato, altresì, una memoria ex art. 380 bis c.p.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Motivi della decisione</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il primo motivo (ricorso, p. 4) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge. D.lgs. n. 385 del 1993, art. 38 - art. 1418 c.c.; Delib. CICR 22 aprile 1995 - Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il secondo motivo (p. 13) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2704 c.c. - L. Fall., art. 45; insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione del compendio immobiliare ipotecato e all'omesso espletamento di accertamenti tecnici".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il terzo motivo (p. 17) assume: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'omesso espletamento di accertamenti tecnici".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il quarto motivo (p. 18) assume: "omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Omessa valutazione dell'incidenza della fideiussione adietta al mutuo fondiario sul rapporto fra importo del finanziamento concesso e valore delle garanzie complessivamente acquisite".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il quinto motivo (p. 21) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 - art. 1418 c.c.; Delib. CICR 22 aprile 1995; Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il sesto motivo (p. 22) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; art. 1419 c.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il settimo motivo (p. 24) assume: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta essenzialità della stipula del contratto nella forma "fondiaria"".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'ottavo motivo (p. 25) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; L. Fall., art. 99 - art. 1424 c.c. - art. 112 c.p.c..".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il nono motivo (p. 27) assume: violazione e falsa applicazione di legge; L. Fall., art. 99 - art. 112 c.p.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">5.- Il primo motivo di ricorso si concentra sulla dichiarazione di nullità del mutuo fondiario, resa dal decreto impugnato per superamento del limite di finanziabilità dell'80%. La censura, che viene così svolta, risulta sostanzialmente compendiabile in due articolazioni di base.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La prima linea di critica assume che "la natura imperativa della norma" dell'art. 38 TUB "è ricavata dal Tribunale di Cagliari in modo affatto tautologico da una presunta ritenuta esigenza "di ordine pubblicistico"". Se il legislatore avesse nutrito un così elevato interesse per il rapporto tra la misura del credito erogato e il valore delle garanzie a servizio - così argomenta il motivo -, avrebbe bollato di nullità "tutti i casi in cui la banca stipuli contratti di mutuo ipotecario "ordinari" a fronte di erogazioni per valore superiore a quello dei beni concessi a garanzia".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non v'è, in realtà, differenza tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario ordinario: casomai, l'esigenza di tutelare la "stabilità del sistema... economico in generale" dovrebbe essere "più pressante" per mutui ordinari, "attesa la mancanza dei "privilegi" tipici del fondiario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'altro ordine di rilievi critici si sostanzia nell'affermare che la normativa di cui all'art. 38 TUB "non persegue fini di carattere generale, ma specifici e intranei all'ordinamento bancario (a tutela della stabilità delle stesse banche)". Il limite di finanziabilità è indicazione - così si prosegue - che si situa "sul piano del comportamento della banca, e non già dell'atto": in quanto tale, la violazione del medesimo deve ritenersi che "non possa produrre la nullità dei contratti, ma trovi piuttosto sanzione sul piano della responsabilità (Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, est. Rordorf)".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In definitiva, conclude il motivo, "se è vero, come è vero, che la finalità della disciplina indagata è quella di tutelare la stabilità e la solidità patrimoniale della banca", "sarebbe addirittura paradossale pensare di ricavarne... l'inefficacia delle garanzie che accedono all'operazione di finanziamento, così aggravando la posizione della banca e il rischio connesso all'operazione, invece di ridurlo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">6.- Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Sul tema delle conseguenze negoziali ricadenti sui mutui fondiari erogati in misura superiore al limite di finanziabilità fissato dalla regolamentazione di legge e amministrativa è di recente intervenuta la pronuncia di questa Corte, 13 luglio 2017, n. 17352. Questa - rimeditando un orientamento in precedenza sostenuto da talune decisioni della stessa prima sezione - ha fermato il principio (già formulato in altri e più lontani interventi della Corte, con riferimento alla omologa disciplina previgente per il credito edilizio) che il superamento del limite di finanziabilità è determinativo della nullità del mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il Collegio intende confermare l'orientamento appena indicato (e già raccolto da Cass., 6 marzo 2018, n. 6586) e dare continuità allo stesso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">7.- La Banca ricorrente, assunta a base del proprio ragionamento l'identità del mutuo fondiario e del mutuo ipotecario ordinario, viene a risolvere senza residui la scelta imprenditoriale a favore del mutuo fondiario nel fatto dei "privilegi" che lo stesso viene ad assicurare. Così facendo, tuttavia, essa viene a delineare una prospettiva in sè stessa monca: che trascura del tutto di considerare e dare peso, cioè, alla ragione obiettiva che sta alla base dei "privilegi" così accordati.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non diversamente avviene, nella sostanza, per l'altro ordine di rilievi svolti dal motivo, che assume a funzione della normativa sul mutuo fondiario la stabilità del sistema bancario, e cioè della banca mutuante, di conseguenza chiudendo l'orizzonte della materia sull'unico riflesso dell'effettività del rientro di quest'ultima. In una simile prospettiva, la stessa possibilità, riconosciuta all'operatività bancaria, di stipulare mutui ipotecari non fondiari sembra, in effetti, perdere di senso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Detto in altri termini, le censure formulate dalla banca ricorrente trascurano la funzione che il limite di finanziabilità, di cui all'art. 38 TUB, svolge nel contesto della normativa disciplinatrice del mutuo fondiario e la posizione strutturale che tale normativa riserva allo stesso. Ciò che, per contro, costituisce proprio il focus della tematica in esame.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">8.- Il mutuo fondiario è figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante. E' noto - tra l'altro, lo ricorda puntualmente la citata pronuncia di Cass., n. 17352/2017 - che l'ultimo dei numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia (cfr. la sentenza 22 giugno 2004, n. 175) ha valutato "non irrazionale" questa "scelta di politica economica del legislatore" in ragione della funzione di consentire (l'"accesso a finanziamenti" di "mobilizzazione della proprietà immobiliare", di "medio-lungo termine" (con "contestuale iscrizione" di ipoteca di primo grado) e potenzialmente "idonei a consentire il superamento" di una crisi d'impresa.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Per la verità, la gamma dei vantaggi connessa alla figura del mutuo fondiario risulta più ampia di quanto in via specifica vada a toccare il nodo della crisi d'impresa, sostanziandosi, secondo un censimento compiuto di recente in dottrina, in tutta una serie di "agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">E' pure sicuro, peraltro, che i vantaggi principali - di maggior enfasi, cioè - volgono l'attenzione a fattispecie e a svolgimenti di rapporto con mutuatari che sono imprese, posto che il nocciolo di questi vantaggi di base pare fondamentalmente identificabile nelle sottrazioni revocatorie di cui all'art. 39, comma 4 e nella disciplina del "procedimento esecutivo" di cui all'art. 41 TUB. In questa segnata prospettiva, la "vicenda" del mutuo fondiario "si colloca tutta" - come non ha mancato di sottolineare con forza la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 - "nei confini del rispetto della par condicio (già declinato d'altronde dall'art. 2741 c.c.)". Nel senso appunto che all'applicazione di un vantaggio fondiario per la banca mutuante fa corrispondente riscontro un sacrificio degli altri creditori del mutuatario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La materia non può non produrre, in definitiva, che un contemperamento, o un bilanciamento, di diversi interessi e di diverse posizioni. Che pure quello del rispetto della par condicio creditorum è principio, nel vigente ordinamento, di rilievo pubblico economico.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">9.- E' in tale contesto che si colloca il nodo rappresentato dal ruolo, e dalla posizione strutturale, del limite di finanziabilità. Come è agevole constatare, il tema non si esaurisce nel presentare profili di quantità, fermandosi anche (prima ancora, occorre anzi puntualizzare) su profili qualitativi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Quella di fissare il limite di finanziabilità alla soglia dell'80% del valore dell'immobile, che viene preso in peculiare considerazione ai fini dell'"accesso ai finanziamenti" in discorso, risponde naturalmente a una specifica scelta di "politica economica", che la legge ha demandato all'Autorità amministrativa (cfr., così, la Delib. CICR 22 aprile 1995). In apicibus, peraltro, la stessa risulta semplicemente attuativa di altra - e primaria - scelta, come propriamente assunta dalla norma dell'art. 38 TUB, comma 2: e come espressiva della necessità normativa che la funzione di accesso al finanziamento con operazioni di "mobilizzazione di ricchezza immobiliare" per risolvere crisi di impresa incontri precisi limiti massimi di finanziabilità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Nella prospettiva segnata dalla normativa vigente (come si evince, in specie, da quanto svolto nel secondo capoverso del precedente n. 8), il mutuo fondiario è operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell'erogato sul solo immobile "mobilizzato" e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. In via correlata, la peculiarità dell'operazione, che è forte, sta nel suo definitorio prescindere - per la copertura di detto rischio (e, quindi, per l'effettivo accesso a questo credito) - da considerazioni di ordine patrimoniale ex art. 2740 c.c. e/o di ordine reddituale sul mutuatario debitore.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La prescrizione normativa del limite di finanziabilità risponde, dunque, all'esigenza di circoscrivere, di definire il rischio insito in simile tipo di operatività del credito, che è appunto quello di sopravvalutare il bene "mobilizzato". Di escludere, di conseguenza, la pratica possibilità di operazioni che - secondo la scelta di politica economica adottata dal legislatore - non presentano ex ante sufficienti prospettive di effettiva fattibilità e buon esito ovvero espongono il mutuatario debitore ai rischi espoliativi (quanto, in specie, alla residua parte del suo patrimonio) ovvero di pura sorte.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Nel tutelare il debitore da operazioni di rischio per lui eccessivo (ancora oggi si trova, in dottrina, l'affermazione che l'oggettivo interesse del mutuatario sarebbe comunque quello di ottenere il maggior credito possibile: non si vede tuttavia la ragione, prima di tutto normativa, per cui un soggetto dovrebbe assumersi impegni che non potrà permettersi di onorare) e i suoi creditori altri, la prescrizione del limite di finanziabilità intende pure proteggere l'interesse pubblico alla corretta concorrenzialità e alla regolarità del mercato del credito.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">10.- L'opinione che esclude che il superamento della soglia di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario, intende tale soglia come una semplice indicazione comportamentale dalla legge rivolta alle banche mutuanti, che resta del tutto estranea al livello negoziale della fattispecie. Il mutuo fondiario gode tuttavia, si è visto, di importanti vantaggi riflessi sul piano del negozio e della sua esecuzione: ad ammettere una simile opinione si arriverebbe all'estremo di considerare "fondiario" il mutuo che la banca si limita ad allegare come tale o, quanto meno, quello provvisto di una perizia purchessia.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'enormità di simili conseguenze - il cui ricorrere contrasterebbe, d'altro canto, coll'orientamento adottato da questa Corte (cfr., di recente, Cass., 12 aprile 2018, n. 9079) - indica da sola l'erroneità e non sostenibilità della detta opinione.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In effetti, il difetto di fondo dell'opinione sopra discussa sta, in realtà, proprio nell'assumere il limite di finanziabilità come espressione di una mera indicazione comportamentale. Detto limite si pone, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Come ha messo in luce la più volte richiamata pronuncia di Cass., n. 17352/2017, "se è indubbio che l'art. 38, comma 2 TUB incide su un comportamento della banca, è altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finanziamento ha la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, per modo da incidere direttamente sulla fattispecie": "col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38 TUB è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Depone in modo univoco nella direzione di questa lettura l'insieme dei vantaggi disciplinari, che di base si legano all'operazione, nel confronto con la funzione selettiva che, come si è visto, viene a connotare la prescrizione normativa del limite di finanziabilità. E decisivo in proposito si mostra comunque il testo della norma dell'art. 38 comma 2 TUB, là dove indica che "il valore dei beni ipotecati" è in sè stesso misura dell'"ammontare... dei finanziamenti".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">11.- Il secondo motivo di ricorso assume (in via sostanzialmente gradata) che il decreto impugnato ha errato nel ritenere che la "perizia allegata da Unipol Banca s.p.a." era inopponibile al fallimento in quanto priva di data certa, non avendo la stessa "natura di scrittura privata". E che il decreto pure ha errato nel ritenere, altresì, che tale perizia "avrebbe avuto ad oggetto il valore venale e non il valore cauzionale".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In via ulteriore e distinta, il motivo rileva ancora che "non vi è alcun riferimento normativo che imponga di assumere il valore cauzionale piuttosto che quello di mercato al fine di determinare il limite di finanziabilità". Per precisare che, sul punto, i "soli riferimenti sono rappresentati da una Circolare della Banca d'Italia (n. 125588 del 22 maggio 1996), la quale... ha rinunciato a prendere posizione a livello interpretativo sui due concetti di valore di mercato e di valore cauzionale".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Secondo il motivo, deve comunque "concludersi per il carattere "fondiario" del contratto di mutuo quando la documentazione acquisita (id est la perizia sull'immobile) abbia indotto la Banca a confidare, senza sua colpa, in un valore dell'immobile tale da garantire il rispetto del rapporto con la somma concessa in prestito, pur se in concreto tale rapporto non sia stato osservato".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">12.- L'articolato motivo di ricorso, che si è appena riferito, non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Come lo stesso motivo viene in fondo a riscontrare, la valutazione del Tribunale si poggia, nel concreto, su una pluralità di distinte rationes decidendi. La prima delle quali è costituita, per la verità, dalla rilevazione che "la stipulazione di un contratto valido ed efficace tra le parti rientra tra fatti costitutivi del diritto di credito vantato dalla ricorrente, la quale è onerata della relativa prova, nella specie non soddisfatta". Il ricorrente non contesta, in specie, questa ratio decidendi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">D'altro canto, la valutazione delle prove è attività rimessa alla valutazione del giudice di merito, che non è per sè sindacabile in sede di legittimità. Nè comunque si scorgono profili di irragionevolezza nell'arco della motivazione svolta dal Tribunale in proposito. Il riferimento necessario al valore cauzionale, per altro verso, risponde all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., con diretto riguardo alla normativa da cui l'attuale fondiario è disceso, Cass., 11 gennaio 2006, n. 264 e Cass., n. 1 settembre 1995, n. 9219; si vedano, altresì, i rilievi svolti nel corso del precedente n. 9); secondo le indicazioni comunitarie (direttiva CE n. 2000/12, che la Banca ricorrente mostra propriamente di conoscere), esso si sostanzia "nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il motivo difetta infine del necessario requisito dell'autosufficienza, là dove non indica le norme per le quali dovrebbe essere trattato come mutuo "fondiario" quello in cui la documentazione "abbia indotto la Banca a confidare, senza sua colpa, in un valore dell'immobile tale da garantire il rispetto del rapporto con la somma concessa in prestito".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">13.- Il terzo motivo di ricorso assume che risulta "del tutto immotivata" la decisione del decreto impugnato "di non far ricorso ad accertamenti peritali officiosi" al fine di stabilire il "valore finanziabile del compendio immobiliare vincolato a garanzia del mutuo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">4.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Di là della constatazione che il decreto ha motivato la propria decisione in merito, vale comunque la constatazione che il decreto medesimo è stato depositato in epoca successiva alla riforma del c.d. vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">15.- Il quarto motivo concerne il tema delle c.d. garanzie integrative nell'ambito delle operazioni di mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ad avviso della Banca ricorrente il limite di finanziabilità è portato, nella specie, dall'80% al 100% del valore dell'immobile in ragione del fatto che, a garanzia del credito in questione, è stata anche "acquisita fideiussione da parte della società Utensilferramenta s.r.l., del sig. C.S., del sig. C.S., della sig. M.I. per un importo pari a Euro 2.500.000,00".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">16.- Il motivo non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Delib. CICR dell'aprile 1995, emanata in applicazione della norma dell'art. 38, comma 2 TUB, è netta, invero, nell'affermare che possono fungere da "garanzie integrative" ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall'80% al 100% solo determinate categorie - o tipologie - di garanzie, che siano altresì ritenute "idonee" sulla base di criteri in generale predisposti dalla Banca d'Italia.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'elenco di queste categorie è, d'altro canto, riportato nello stesso atto di impugnazione depositato dalla Banca ricorrente (p. 19 s.).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Tra le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito - come indicate dalla Banca d'Italia (in G.U. n. 76, 2 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR - non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">17.- Il quinto motivo di ricorso rileva, in particolare, che "a tutto voler concedere deve ritenersi che comunque lo sforamento rispetto alla stima operata ex post sia sensibile ed apprezzabile".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">18.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso infatti difetta del necessario requisito dell'autosufficienza, non indicando le fonti normative che sorreggerebbero l'idea che è stata riportata nel motivo.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">19.- Il sesto e il settimo motivo di ricorso si sostanziano nel reclamare l'applicazione delle regole della nullità parziale di cui alla norma dell'art. 1419 c.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Assume così la ricorrente che "per principio generale la nullità di una parte del negozio (più che di una o più clausole, ai nostri fini) produce ex art. 1419 c.c. la caducazione dell'intero contratto soltanto a condizione che la parte interessata lo chieda espressamente e dimostri l'"essenzialità" della parte incisa dalla nullità".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">20.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso difetta del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo la Banca ricorrente indicato in quale atto, e con quali modalità, essa avrebbe invocato nel giudizio di merito il carattere solamente parziale dell'eventuale nullità del mutuo fondiario in esame.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ciò posto, per completezza va ancora riferito, in proposito, che, secondo quanto ha riscontrato la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 "a siffatta tesi della nullità parziale ostano non solo le difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l'art. 38 TUB individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell'operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione. Cosicchè è corretta l'inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell'operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della "fondiarietà" stabilito dalla norma imperativa".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Del resto, posto che il superamento della soglia di finanziabilità incide sull'oggetto del contratto che viene posto in essere (sopra, nel n. 10), il motivo presentato dalla Banca ricorrente vorrebbe tendere non già a "non-propagazione" della nullità (secondo quanto è, per contro, l'ipotesi presa in considerazione dalla norma dell'art. 1419 c.c., comma 1), quanto piuttosto a una sorta di "riduzione" dell'area negoziale colpita dalla nullità, che non risulta prevista nell'ordinamento vigente.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">21.- L'ottavo motivo di ricorso censura il decreto del Tribunale sardo, là dove questo ha escluso la conversione del mutuo fondiario in un "mutuo ipotecario ordinario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Più in particolare, il motivo assume l'erroneità dell'affermazione per cui la domanda di conversione introdotta solo in sede di opposizione risulterebbe in ogni caso in violazione della regola dell'immutabilità della domanda. E altresì assume, sempre in opposizione alle indicazioni del Tribunale, che la conversione si appoggia al "c.d. principio di conservazione della domanda", sì che il riconoscimento della stessa dovrebbe, comunque, avvenire sostanzialmente in automatico.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">22.- L'ottavo motivo va accolto, nel senso e negli specifici limiti che vengono qui di seguito ad illustrarsi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Prima di tutto non può condividersi, nella sua assolutezza, l'opinione della tardività della richiesta di conversione proposta solo in sede opposizione. Se è vero che la conversione non opera d'ufficio (come per contro adombra la Banca ricorrente) bensì a domanda di parte (cfr., da ultimo, Cass., 28 febbraio 2018, n. 4760), pure è vero che "l'istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità", trattandosi di "istanza consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria" (cfr., ancora una volta, Cass., n. 17352/2017).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ugualmente non condivisibile risulta poi, e sempre per la sua assolutezza, l'altro rilievo (cfr. sopra, n. 2) che il Tribunale ha posto a base della sua decisione in proposito, secondo cui la conversione consentirebbe al creditore di soddisfare comunque l'interesse tipico del fondiario, "eludendo le norma imperative" sul limite di finanziabilità. In realtà, quello indicato è un rischio che consegue a un uso improprio dello strumento del fondiario nella pratica, ma non costituisce un esito necessario, posto che in ogni caso la conversione è figura inidonea a produrre la gamma di effetti propri del negozio nullo (cfr. così, anche con la sottolineatura di "scadere in un'inaccettabile protezione dell'illegalità", Cass., n. 17352/2017).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non per questo, tuttavia, risulta corretto l'assunto della conversione "automatica", che si trova sostanzialmente formulato nel motivo svolto dalla Banca ricorrente, in sintonia, peraltro, con una visione del fondiario come istituto in sè stesso riferibile a ogni contratto di mutuo ipotecario. Una simile visione è già stata criticamente esaminata più sopra (cfr. n. 8 ss.). Il punto è, al fondo, che il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell'ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un'operazione diversa e con effetti (anche) distinti da quelli propri del mutuo ordinario. Se dalle evidenze documentali emerge che il contratto a cui hanno dato corso le parti si intesta in un mutuo fondiario significa che queste hanno inteso e voluto propriamente porre in essere non un qualunque mutuo, bensì un fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">"Secondo il disposto dell'art. 1424 c.c.", rileva puntualmente Cass. n. 17352/2017, "il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">23.- Ha rilevato la pronuncia di Cass., n. 6586/2018 (richiamandosi al precedente di Cass., 27 febbraio 2002, n. 2912) che, per potere procedere all'effettiva conversione di un fondiario nullo in un mutuo valido, occorre riguardare all'intento pratico oggettivo, tratto cioè dal puntuale esame del contesto delle circostanze proposte dal caso concreto, che viene a contraddistinguere l'operazione che è stata posta in essere.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Escluse le ipotesi di un'eventuale illiceità o non meritevolezza della fattispecie concreta, l'indagine andrà dunque a verificare se il credito sia stato erogato nella consapevolezza, o meno, del fatto che il valore dell'immobile non raggiungesse lo scarto richiesto dalla legge ovvero pure se il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" abbia costituito la ragione unica, o comunque determinante, dell'operazione. Secondo il preciso disposto dell'art. 1424 c.c., l'indagine sarà effettuata con riferimento a ciascuna delle parti dell'operazione; e tenuto conto, tra l'altro, che la misura del credito da erogare e la dimensione dei "privilegi" voluti dal mutuante costituiscono, per regola, proprio i momenti topici delle trattative relative al genere di operazioni di finanziamento di cui si sta discorrendo.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">24.- Il nono motivo di ricorso assume, "in via di estremo subordine", che "comunque il capitale erogato dalla Banca alla fallita deve essere restituito". E censura la decisione del Tribunale che ha escluso tale credito dal chirografo, rilevando che tale domanda "non può essere proposta per la prima volta con l'opposizione".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">25.- Il motivo va accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Anche la domanda di ripetizione dell'indebito trae la sua ragione immediata (al di là del suo derivare dalla legge) nella riscontrata nullità dell'operazione negoziale poste in essere tra le parti. Sì che per la stessa possono venire a valere rilievi non dissimili da quelli svolti sopra con riguardo alla domanda di conversione (n. 22).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non v'è dubbio, d'altro canto, che l'accertata nullità del titolo negoziale manifesta la mancanza di giustificazione causale della permanenza delle somme erogate nel patrimonio del mutuatario, con connessa applicabilità della norma dell'art. 2033 c.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">26.- In conclusione, vanno accolti, nei termini e limiti sopra indicati, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, respinti tutti gli altri. Di conseguenza, il decreto va cassato e la controversia rinviata, per i relativi profili, al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">P.Q.M.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa, in relazione ai profili dedotti nell'ottavo e nel nono motivo, il decreto impugnato e rinvia la controversia, per quanto di ragione, al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, giudicherà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 marzo 2018.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018.</font></span></p> Debiti verso Equitalia Riscossione falcidiati di 3/4tag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-24:5084451:Topic:243012018-06-24T07:23:10.142ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Applicata la legge sul sovraindebitamento</p>
<br />
<div class="glfb" id="ilfattoquotidiano_ang_incontent_economialobby"></div>
<br />
<p>Il Tribunale di Monza,<a href="https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/15/rinegoziare-debito-si-puo-procedure-per-pace-fisco/1417137/">applicando la<span> </span><strong>legge sul sovraindebitamento</strong></a>, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con<span> </span><strong>Equitalia</strong><span> </span>(ora Agenzia…</p>
<p>Applicata la legge sul sovraindebitamento</p>
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<div class="glfb" id="ilfattoquotidiano_ang_incontent_economialobby"></div>
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<p>Il Tribunale di Monza,<a href="https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/15/rinegoziare-debito-si-puo-procedure-per-pace-fisco/1417137/">applicando la<span> </span><strong>legge sul sovraindebitamento</strong></a>, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con<span> </span><strong>Equitalia</strong><span> </span>(ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%,<span> </span><strong>da 220mila euro a 60mila</strong>euro. L’accordo di sovraindebitamento, sulla base della normativa<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-22&task=dettaglio&numgu=297&redaz=011G0255&tmstp=1325582228682" target="_blank" rel="noopener"> voluta nel 2012 dal governo <strong>Monti</strong> </a>e poi ritoccata da quello di<span> </span><strong>Enrico Letta, </strong>è stato approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate e garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione<span> </span><strong>antiusura</strong>.</p>
<p>“Il risultato raggiunto – ha commentato l’avvocato che ha assistito la donna, Pasquale Lacalandra – è stato molto più conveniente anche della<span> </span><strong>rottamazione</strong><span> </span>delle cartelle, alla quale la signora non avrebbe potuto comunque aderire, sia per l’entità dell’importo che avrebbe dovuto pagare, sia per le modalità di pagamento da effettuarsi al massimo in<span> </span><strong>cinque rate</strong>“.</p>
<div id="adv-intext-0" class=""><div id="videoincontent"><ins id="viralize-fallback-gifqkr5nl88"><div><ins id="viralize-fallback-gifqkr5nl88"><div><ins id="viralize-fallback-gifqkr5nl88"></ins></div>
<div><ins id="viralize-fallback-gifqkr5nl88"><span style="color: #000000;">Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono due: il </span><strong style="color: #000000;">piano del consumatore</strong><span style="color: #000000;"> e l’</span><strong style="color: #000000;">accordo di ristrutturazione</strong><span style="color: #000000;"> dei debiti, rivolto appunto anche a </span><strong style="color: #000000;">professionisti</strong><span style="color: #000000;">, </span><strong style="color: #000000;">associazioni</strong><span style="color: #000000;">, </span><strong style="color: #000000;">start up</strong><span style="color: #000000;">, </span><strong style="color: #000000;">imprenditori agricoli e </strong><span style="color: #000000;">piccoli </span><strong style="color: #000000;">commercianti</strong><span style="color: #000000;">. Accanto a queste, privati, professionisti e piccoli imprenditori possono anche scegliere una procedura di </span><strong style="color: #000000;">liquidazione</strong><span style="color: #000000;"> del patrimonio, che comporta la vendita di tutti i beni del debitore.</span></ins></div>
</ins></div>
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</div> Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)tag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-05-25:5084451:Topic:242032018-05-25T15:29:02.878ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em>Vers. 2.0 del 21/5/18</em></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Associazione intermediari specialisti del credito (in sigla “A.I.S.C.)</strong> tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. …</p>
<p> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em>Vers. 2.0 del 21/5/18</em></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Associazione intermediari specialisti del credito (in sigla “A.I.S.C.)</strong> tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SEZIONE I Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Aversa (CE), Via Michelangelo n. 15, opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:</p>
<p style="text-align: left;">Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati</p>
<p style="text-align: left;">Dati anagrafici nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail</p>
<p style="text-align: left;">Dati bancari IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito)</p>
<p style="text-align: left;">Dati di traffico telematico Log, indirizzo IP di provenienza.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong> non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad <strong>A.I.S.C.</strong> imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta: e-mail: <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> Telefono : 081/8111557</p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SEZIONE II</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR).</p>
<p style="text-align: left;">I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica ed al contratto di fornitura del Servizio prescelto e/o del Prodotto acquistato, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso A.I.S.C. rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate. In particolare i dati dell’Interessato saranno trattati per:</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<ol style="text-align: left;">
<li>a) l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge.</li>
<li>b) la gestione del rapporto contrattuale Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti all’acquisto di un Servizio e/o di un Prodotto, la gestione del relativo ordine, l’erogazione del Servizio stesso e/o la produzione e/o la spedizione del Prodotto acquistato, la relativa fatturazione e la gestione del pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge. </li>
<li>c) le attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi a quelli acquistati dall’Interessato (Considerando 47 GDPR)</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">Il titolare del trattamento, anche senza un tuo esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati dall’Interessato, ai fini di vendita diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in cui si tratti di Servizi/Prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<ol style="text-align: left;">
<li>d) le attività di promozione commerciale su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati dall’Interessato I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di mercato con riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre solo se l’Interessato ha autorizzato il trattamento e non si oppone a questo. Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato, con le seguenti modalità: - e-mail; - sms; - contatto telefonico e può essere svolto:</li>
</ol>
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<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<ol style="text-align: left;">
<li>qualora l’Interessato non abbia revocato il suo consenso per l’utilizzo dei dati; 2. qualora, nel caso in cui il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico, l’Interessato non sia iscritto al registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010; Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento (vedasi Sezione III).</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"> </p>
<ol style="text-align: left;">
<li>e) la sicurezza informatica</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e sistemi della società A.I.S.C..</p>
<ol style="text-align: left;">
<li>f) la profilazione</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di profilazione (quali analisi dei dati trasmessi e dei Servizi/Prodotti prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito e informato. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento (vedasi Sezione III).</p>
<ol style="text-align: left;">
<li>g) la prevenzione delle frodi (considerando 47 e art. 22 GDPR) : i dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR) o giudiziari (Art 10 GDPR) saranno trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi software che effettuano una verifica in modo automatizzato e preliminarmente alla negoziazione di Servizi/Prodotti; il superamento di tali controlli con esito negativo comporterà l’impossibilità di effettuare la transazione; l’Interessato potrà in ogni caso esprimere la propria opinione, ottenere una spiegazione ovvero contestare la decisione motivando le proprie ragioni al servizio di Assistenza Clienti ovvero al contatto privacy@lbconsultingsrl.it; i dati personali raccolti ai soli fini antifrode, a differenza dei dati necessari per la corretta esecuzione della prestazione richiesta , saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi di controllo. h) la tutela dei minori I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario per specifici Servizi/Prodotti, la correttezza dei dati identificativi dei documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti.</li>
</ol>
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<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR) La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge, quali:</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Categorie di destinatari Finalità</p>
<p style="text-align: left;">Società con cui A.I.S.C. intrattiene rapporti di partnership e/o collaborazione </p>
<p style="text-align: left;">Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale, </p>
<p style="text-align: left;">Terzi fornitori e Società di A.I.S.C. srl * Erogazione di servizi (assistenza, erogazione di servizi aggiuntivi, ) connessi alla prestazione richiesta</p>
<p style="text-align: left;">Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari /postali</p>
<p style="text-align: left;">Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale</p>
<p style="text-align: left;">Professionisti/consulenti esterni e Società di consulenza Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del credito</p>
<p style="text-align: left;">Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo </p>
<p style="text-align: left;">Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche Autorità o enti similari in base a specifica normativa, in relazione alla prestazione contrattuale </p>
<p style="text-align: left;">Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto</p>
<p style="text-align: left;">Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">* Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta. Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se necessario verrà richiesto il tuo consenso. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di A.I.S.C. ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
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<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SEZIONE III</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai fini dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR)</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché all’erogazione del Servizio e/o alla fornitura del Prodotto richiesto. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno del modulo d’ordine o del modulo di iscrizione, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad esso collegati, né agli adempimenti che da essi dipendono. </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca il consenso al trattamento dei dati personali per le attività di promozione commerciale su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati ?</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Nel caso in cui l’Interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità, detto trattamento non avverrà per le finalità medesime, senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli ha già prestato il proprio consenso, se richiesto.</p>
<p style="text-align: left;">Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente revocarlo o opporsi al trattamento per attività di promozione commerciale, i suoi dati non saranno trattati più per tali attività, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’Interessato e per le prestazioni richieste. </p>
<p style="text-align: left;">Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR)</p>
<p style="text-align: left;">Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. Dove trattiamo i dati dell’Interessato </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare, saranno conservati per tutta la durata della sua iscrizione anagrafica e comunque non oltre un periodo massimo di 12 (dodici) mesi di sua inattività, ovvero qualora, entro tale termine, non risultino associati dei Servizi e/o acquistati dei Prodotti mediante l’anagrafica stessa. Nel caso di dati forniti al Titolare per le finalità di promozione commerciale per servizi diversi da quelli già acquisiti dall’Interessato, per le quali inizialmente Egli abbia prestato il consenso, questi saranno conservati per 24 mesi, salvo revoca del consenso prestato. Nel caso di dati forniti al Titolare per le finalità di profilazione, questi saranno conservati per 12 mesi, salvo sempre revoca del consenso prestato. Occorre inoltre aggiungere che, nel caso in cui un utente inoltri ad A.I.S.C. dati personali non richiesti o non necessari al fine dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un servizio ad essa strettamente connessa, A.I.S.C. non potrà essere considerata titolare di questi dati, e provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile. A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri di alcuni Servizi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale, Conservazione sostitutiva - a tal riguardo si veda la relativa sezione). Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. </p>
<p style="text-align: left;">Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt. 15 – 20 GDPR)</p>
<p style="text-align: left;">L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 1. le finalità del trattamento; 2. le categorie di dati personali in questione; 3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui;</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dll’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo. </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR) </p>
<p style="text-align: left;">Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale. </p>
<p style="text-align: left;">A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)</p>
<p style="text-align: left;">Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.</p>
<p style="text-align: left;">Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario. </p>
<p style="text-align: left;"> <strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SEZIONE IV</p>
<p style="text-align: left;">Nella presente Sezione si forniscono all’Interessato le informazioni particolari relative al trattamento dei propri dati personali per ciascuno dei Servizi di seguito riportati, in aggiunta a quelle riportate nelle precedenti Sezioni.</p>
<p style="text-align: left;">I dati personali, per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio, saranno comunicati a soggetti terzi (Autorità di registrazione e relativi soggetti accreditati) che hanno sede in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE), ed in ogni caso per i quali risulta vigente una disposizione di adeguatezza sul livello di protezione dei dati da parte della Commissione Europea. </p>
<p style="text-align: left;">Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto di obblighi di legge e dei regolamenti ed il legittimo interesse di A.I.S.C. srl ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità.</p>
<p style="text-align: left;">SERVIZI A.I.S.C.</p>
<p style="text-align: left;">Comunicazione a terzi e categorie di destinatari </p>
<p style="text-align: left;">Nell’esclusivo ambito dell’erogazione del Servizio, i dati personali, per finalità strettamente legate all’incarico, saranno comunicati a soggetti terzi (Autorità di registrazione e relativi soggetti accreditati) che hanno sede in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE), ed in ogni caso per i quali risulta vigente una disposizione di adeguatezza sul livello di protezione dei dati da parte della Commissione Europea. </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SERVIZI/PRODOTTI E-SECURITY</p>
<p style="text-align: left;">Chi siamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b, art. 26 GDPR) Nel caso in cui l’Interessato abbia scelto di acquistare uno o più Servizi/ Prodotti tra quelli proposti da A.I.S.C. srl, tipologie indicate sul sito <a href="http://www.lbconsultingsrl.it">www.lbconsultingsrl.it</a>, salvo se altri diversamente ivi indicati, A.I.S.C., con sede in Aversa (CE), Via Michelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante p.t., opera quale titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo email <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> </p>
<p style="text-align: left;">Il titolare ha stabilito che per tali Servizi/Prodotti restano valide tutte le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali fornite all’Interessato ed esposte nelle precedenti Sezioni della presente Informativa.</p>
<p style="text-align: left;">Il titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta:</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">e-mail: <span><a href="mailto:assoaisc@gmail.com">assoaisc@gmail.com</a></span> Telefono : 081/8111557</p>
<p style="text-align: left;">Per ciascuno dei seguenti servizi E-Security, inoltre, in aggiunta a quelle riportate nelle precedenti Sezioni, il titolare fornisce all’Interessato le seguenti informazioni:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>A.I.S.C.</strong>| Via Michelangelo n.15 Aversa 81031 CE | PEC aisc@legalpecitalia.it |Sito mediazionecreditizia.ning.com | Telefono 0818111557 | Fax 0818111557 |</p>
<p style="text-align: left;">Codice Fiscale <strong> </strong>90030580618|</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">Posta Elettronica Certificata</p>
<p style="text-align: left;">quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)</p>
<p style="text-align: left;">Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati</p>
<p style="text-align: left;">Dati anagrafici Copia del documento di identità</p>
<p style="text-align: left;">per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)</p>
<p style="text-align: left;">In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, i dati personali di seguito riportati saranno conservati per il periodo indicato:</p>
<p style="text-align: left;">Tipologia di dati Durata</p>
<p style="text-align: left;">Copia del documento di identità secondo quanto previsto nella Sezione III</p>
<p style="text-align: left;">Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati</p>
<p style="text-align: left;">Dati anagrafici Dati e documenti di registrazione del richiedente, dati del certificato qualificato e dati contenuti nel certificato qualificato</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">SEZIONE V</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">COOKIE</p>
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<p> Firma</p>
<p> Il titolare</p> Usura – Interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del mutuo – Rilevanza –tag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-03-22:5084451:Topic:240072018-03-22T16:12:14.679ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><br></br></p>
<p>Tribunale Lecco, 28 Febbraio 2018. Est. Tota.</p>
<p><br></br></p>
<p><strong>Usura – Interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del mutuo – Rilevanza – Illegittimità dei decreti ministeriali che rilevano il TEGM senza considerare gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata per contrasto con l’art. 2 della L. 108/96</strong></p>
<p><br></br></p>
<p>La costruzione del TEG va condotta includendo, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra…</p>
<p><br/></p>
<p>Tribunale Lecco, 28 Febbraio 2018. Est. Tota.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Usura – Interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del mutuo – Rilevanza – Illegittimità dei decreti ministeriali che rilevano il TEGM senza considerare gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata per contrasto con l’art. 2 della L. 108/96</strong></p>
<p><br/></p>
<p>La costruzione del TEG va condotta includendo, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all'erogazione del credito, tenendo conto anche degli interessi di mora e la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo.<br/> <br/> La mancata considerazione degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo» e «spese» praticate nei confronti della clientela dagli intermediari finanziari, è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del TEGM e dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della L.108/96. Ne discende per il giudice l’obbligo di disapplicare, ai sensi dell’art. 5 L.A.C., in quanto atto amministrativo viziato, il Decreto del Ministero del Tesoro intitolato “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura”.<br/> <br/> La illegittimità del Decreto Ministeriale che ha rilevato il TEGM del trimestre di riferimento non comporta la soppressione di qualunque difesa dalla pratica illecita dell’usura criminale tra privati: resta salva infatti l’applicazione dell’art. 3 della L. 108/96 in base al quale la sanzione prevista dall’art. 644, primo comma, del codice penale nonché le conseguenze civilistiche dell’usura continuano a trovare applicazione nelle ipotesi in cui il datore di fondi si fa promettere da un «soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità»</p> Usura concreta - Nullità- Cassazione n. 5160 3/2018tag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-03-21:5084451:Topic:239062018-03-21T21:34:11.492ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h1 class="CGBlogPostDetailTitle">Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza n. 5160 del 6 marzo 2018</h1>
<div class="CGBlogPostDetailSummary"><p>E' nullo il contratto di finanziamento stipulato dietro la cessione del quinto quando vengano praticati interessi superiori a quelli stabiliti dalla norma senza considerare le difficoltà di chi chiede il prestito.</p>
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<div class="CGBlogPostDetailContent"><p>La Corte di Cassazione evidenzia il concetto di “usura concreta” sia da un…</p>
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<h1 class="CGBlogPostDetailTitle">Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza n. 5160 del 6 marzo 2018</h1>
<div class="CGBlogPostDetailSummary"><p>E' nullo il contratto di finanziamento stipulato dietro la cessione del quinto quando vengano praticati interessi superiori a quelli stabiliti dalla norma senza considerare le difficoltà di chi chiede il prestito.</p>
</div>
<div class="CGBlogPostDetailContent"><p>La Corte di Cassazione evidenzia il concetto di “usura concreta” sia da un punto di vista matematico, attraverso la verifica del superamento del TEGM oltre che del Tasso soglia, sia dal punto di vista normativo in riferimento alle difficoltà economica desumibile da documenti prodotti dal cliente.</p>
<p style="text-align: center;">Con tale sentenza la Corte di Cassazione si riferisce all’usura sia “presunta” che “concreta”. Confermando in toto la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, sulla scorta del Giudice di primo grado del tribunale di Reggio Emilia, la Corte prende posizione sulla validità delle istruzioni di Banca d’Italia antecedenti a quelle del luglio 2009, nonché dei D.M. recanti tassi soglia determinati in base a dette istruzioni, affermando che tale normativa “appare contrastare con il principio della omnicompresività fissato dall’art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile”. Ricorda ancora la Suprema Corte che, secondo l’orientamento citato e conforme a precedente Cassazione 8806/2017 in merito alla omnicomprensività dei costi, occorre attribuire “centralità sistematica” all’art. 644 del c.p. e dunque tutte le altre disposizioni che regolano la materia dell’usura, dovranno a detta norma uniformarsi e raccordarsi. In applicazione degli esposti principi, i giudici confermano le valutazioni della Corte d’Appello, che aveva operato una “disapplicazione selettiva” dei D.M. emanati in conformità delle istruzioni di Banca d’Italia ma in violazione dell’art. 644, comma 4 del c.p.</p>
</div> NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO DEI D.M. CHE RILEVANO IL TEGMtag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-03-20:5084451:Topic:240052018-03-20T09:33:40.897ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>L’atto amministrativo conclusivo, ovvero il decreto ministeriale di rilevazione del TEGM, previsto nel primo comma dell’art. 2 della l. 108/1996, non ha rilevanza e scopo autonomi, ma, come detto, è destinato ad essere parte, come elemento determinante per la costruzione del termine di paragone, di una fattispecie legislativa finalizzata alla qualificazione di un determinato TEG come usurario o non usurario. <br></br>L’attività amministrativa, di cui l’atto è destinato ad essere espressione, non…</p>
<p>L’atto amministrativo conclusivo, ovvero il decreto ministeriale di rilevazione del TEGM, previsto nel primo comma dell’art. 2 della l. 108/1996, non ha rilevanza e scopo autonomi, ma, come detto, è destinato ad essere parte, come elemento determinante per la costruzione del termine di paragone, di una fattispecie legislativa finalizzata alla qualificazione di un determinato TEG come usurario o non usurario. <br/>L’attività amministrativa, di cui l’atto è destinato ad essere espressione, non implica alcuna “valutazione” e ponderazione di interessi, né, alla stregua di essi, alcuna possibilità di scelta in ordine all’agire (discrezionalità amministrativa piena): la scelta del comportamento da tenere in relazione agli interessi pubblici è stata eseguita a priori e in modo vincolante dal legislatore. <br/>L’Amministrazione non è neanche chiamata a “valutare” fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle conoscenze e regole tecniche e scientifiche (discrezionalità amministrativa tecnica). <br/>L’operato dell’amministrazione, come manifestato dalla norma che lo prevede, si risolve nel mero compito di “rilevare” («rileva») e, quindi, in una esecutiva attività di documentazione, in relazione alla quale gli esiti matematici richiesti dalla legge (TEGM) sono da ottenere con l’acquisizione di fatti anch’essi previsti dalla legge e verificabili in modo indubbio, in virtù di conoscenze e di strumenti tecnici di sicura acquisizione, senza possibilità di giudizio e valutazione dei fatti stessi (“accertamento tecnico”). <br/>Nel disegno della legge l’attività materiale di rilevazione è estrinsecata, delineata e costretta entro gli elementi da essa stessa esplicitati, così da essere esente da qualsiasi discrezionalità, posto che quest’ultima si manifesta unicamente quando sia da operare una “selezione” e che ciò è necessario solo quando le rilevazioni sono svolte su un “campione rappresentativo” e non anche quando lo sono sull’intero universum da valutare (ovvero l’intero delle unità statistiche le cui caratteristiche sono oggetto di interesse). <br/>Quest’ultimo caso è quello che ci interessa, perché la legge non prevede rilevazioni “a campione”, ma la rilevazione “globale” dei costi da mediare, per cui non è concepibile, prima che possibile, qualsiasi attività di “selezione” e, quindi, è esclusa in radice qualsiasi scelta discrezionale dell’operatore. <br/>Agendo sull’universum e applicando le buone regole di organizzazione delle categorie e ponderazione dei dati raccolti, non si verifica alcun “inquinamento” o “alterazione” del risultato, che essendo sviluppato su una base omnicomprensiva e totale, è pienamente rappresentativo dell’effettivo costo medio “globale” voluto dalla legge. <br/>Inquinamento e alterazione del risultato, invece, sarebbero stati immanenti se si fossero assunti altri termini di riferimento, quale, ad esempio, quello indefinito, sfuggente e opinabile del “costo normale” , la cui identificazione implica una precomprensione intrisa di valutazioni, condizionate da soggettive convinzioni, che conduce inevitabilmente a discrezionali scelte di merito per ragguagliare, a quella soggettiva definizione di “normalità”, gli elementi contenuti nell’unico universo dei costi, al fine di stabilire, appunto, se un costo del mercato legale debba considerarsi “normale” o “anormale”, “generale” o “particolare”, uti singuli o uti universi. <br/>Orbene, come si è visto, la norma penale ha ovviato in nuce a tale rischio, evidentemente incompatibile con una materia che è pervasa da inalienabili valori costituzionali. <br/>La norma delegante, quindi, indica con precisione e senza incertezze, sia il risultato tecnico da acquisire («tasso effettivo globale medio»), che gli elementi da utilizzare per conseguirlo («commissioni, [di] remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno»): nessuna opzione valutativa è richiesta, essendo sufficiente la rilevazione di tutti gli oneri per “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” e l’applicazione su di essi di consolidate conoscenze di ordine tecnico (matematico-statistico), senza alcuna possibilità di scelte discrezionali, per ottenere i «valori medi corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto»; quest’ultima correzione è l’unica consentita all’amministrazione e si pone a valle della rilevazione, mentre, è da osservare, nessuna simile previsione di possibili correttivi è prevista a monte della stessa. Il descritto vincolo imposto all’attività amministrativa, di poi, deve ritenersi tanto più cogente e inderogabile, in quanto contenuto, come sopra si è visto, in una norma penale “in bianco”, talché l’attività della pubblica amministrazione trova il suo confine ultimo nell’ambito di cognizioni strettamente tecniche, che, sul piano della discrezionalità, si connotano come minus rispetto alla discrezionalità amministrativa piena e come plus rispetto alla sopra identificata e illustrata fattispecie (minore) dell’accertamento tecnico, la quale ultima, quindi, è da ritenere senz’altro idonea ad integrare la norma penale. <br/>Questo tipo di atto amministrativo, naturalmente, non può mai definirsi “provvedimento amministrativo”, perché non prevede, né produce o nega unilateralmente, modificazioni giuridiche nella sfera di terzi e, tantomeno, “atto normativo”, perché non introduce nell’ordinamento precetti aventi carattere innovativo e/o volti a disciplinare in astratto una determinata materia. <br/>L’accertamento tecnico si colloca tra gli “altri atti amministrativi” e, segnatamente, tra gli “atti ricognitivi” che «presuppongono un procedimento di verificazione (costituito da un’operazione o da una serie di operazioni dirette all’apprendimento) e consistono in dichiarazioni di scienza relative a fatti constatati». <br/>Riconoscere alla pubblica amministrazione un potere discrezionale tale da spingersi sino al vaglio di quale degli elementi enunciati nella legge delegante debba considerarsi e includersi e quale non considerarsi ed escludersi per formare i singoli TEG da cumulare e mediare per ritrarre il TEGM, significa delineare una attività di ponderazione e valutazione, che travalica la mera applicazione di cognizioni tecniche e si connota come vera e propria discrezionalità di merito, idonea a incidere e modificare le scelte del legislatore primario, con conseguente altissimo rischio di incostituzionalità della previsione legislativa.<br/>Peraltro, essendo insegnamento acquisito della Corte Costituzionale, che l’interprete, trovandosi di fronte a diverse possibili opzioni cognitive, tra le quali alcune certamente conformi alla Carta, mentre altre a rischio di incostituzionalità, deve optare necessariamente per l’interpretazione costituzionalmente orientata, è evidente che l’unica lettura che si pone senz’altro al riparo da qualsiasi rilievo di legittimità costituzionale è quella, che considerata la stringente indicazione dei costi contenuta nella legge, nega l’esistenza di alcuna discrezionalità valutativa dell’amministrazione, anche solo “tecnica”.<br/>A queste stesse conclusioni, nella sostanza, è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul rispetto dell’art. 25 Cost. da parte della norma penale in bianco che sanziona l’usura. <br/>L’approdo appena raggiunto deve tener conto del rilievo secondo cui l’espressione, che si rinviene nella regola del TEG riferibile allo specifico rapporto sottoposto a vaglio di usura (comma 4 dell’art. 644 c.p.), avrebbe una intrinseca capacità espansiva e omnicomprensiva, tale da richiedere che nel calcolo siano inclusi tutti i costi comunque contemplati (art. 644, comma 1, c.p.) o, se si vuole, (art. 644, comma 4, c.p.). <br/>Quando ci si pone in questa ottica appare veramente arduo negare pari forza espansiva agli stessi elementi di costo dell’operazione finanziaria indicati dalla legge per la determinazione del TEGM (art. 644, comma 3, c.p. e art. 2, comma 1, l. 108/1996).</p>
<p>Posto che per il rinvio del primo periodo del comma 3 dell’art. 644 c.p. al comma 1 dell’art. 2 della l. 108/1996 le due norme si integrano in una unica (complessa) norma penale, l’esercizio del potere discrezionale del Ministero delegato per ridurre le voci di costo al fine della formazione del TEGM, comporterebbe un ampliamento in malam partem della fattispecie criminale ad opera della Pubblica Amministrazione, con concreti e rilevanti rischi di incostituzionalità per collisione della norma delegante con il principio di legalità e di riserva di legge dell’art. 25 Cost.<br/>Non può che pervenirsi alla conclusione che l’indicatore del TEGM deve essere formato con tutti i costi legittimi (ovviamente sono esclusi quelli usurari) del mercato legale (e non alcuni si ed altri no) applicati ai singoli contratti sussunti nelle rispettive categorie di operazioni finanziarie. <br/>Proseguendo nel percorso intrapreso, consideriamo l’evenienza che l’illegittimità dell’atto amministrativo sia dovuta ad una non consentita scelta discrezionale in ordine a quali costi considerare e quali no nella determinazione del TEGM, con esclusione di alcuni: esempio emblematico, ma se ne potrebbero scegliere molti altri per il passato, il presente e, temiamo, anche per il futuro, è senz’altro quello delle commissioni di massimo scoperto, di cui si è occupata la Suprema Corte. La questione è nota e, riportata ai suoi termini essenziali, si risolve nella mancata considerazione, da parte dei decreti ministeriali che rilevavano il TEGM e adottati sino al 2009, del costo costituito dalla c.m.s.; il medesimo costo, invece, veniva e viene computato per determinare il TEG del singolo contratto, talché, si dice, vi è inammissibile squilibrio tra i due elementi in comparazione.</p>
<p>Orbene, dati per acquisiti i presupposti che il giudice ordinario ha i medesimi poteri di sindacato di legittimità che spettano al giudice amministrativo e che un atto amministrativo di tal fatta: a) avrebbe invaso abusivamente la sfera del potere legislativo, determinando una espansione della fattispecie incriminatrice; b) avrebbe deviato, per la medesima ragione, dalle finalità per cui il potere è stato attribuito; c) avrebbe violato la norma di legge che delega l’Amministrazione alla sua adozione. Si riconoscono i tre vizi di incompetenza, eccesso di potere (sub specie di straripamento di potere), violazione di legge.<br/>In proposito si conviene che il Giudice Ordinario dovrebbe essere tenuto a disapplicare quei decreti ministeriali, con conseguente impossibilità di riconoscere la fattispecie criminale dell’art. 644 per difetto dell’elemento di comparazione fornito dal TEGM.<br/>La soluzione, pur avanzata, che il giudice, previa parziale disapplicazione dell’atto amministrativo nella parte in cui abbia omesso di considerare una determinata spesa, proceda a rideterminare autonomamente il TEGM, attingendo a rilevazioni della stessa spesa comunque ritraibili dai decreti ministeriali ed effettuando le conseguenti operazioni matematiche di raccordo, pare di ardua e problematica adozione, sol che si consideri che potrebbe così configurarsi la creazione di una norma penale del caso concreto di natura pretoria, in aperta violazione dell’art. 25 Cost.. Nell’ambito civile, dove questo impedimento non sussiste, forse la soluzione sarebbe ipotizzabile, se non altro per il pregio di scongiurare gli esiti totalmente demolitori che conseguirebbero alla disapplicazione tout court.</p>