Problematiche legali del credito - incagli - ce.ri. - Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)2024-03-28T13:44:31Zhttp://mediazionecreditizia.ning.com/forum/categories/problematiche-legali-del/listForCategory?feed=yes&xn_auth=noClausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusionetag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-26:5084451:Topic:244072018-06-26T11:05:44.859ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h6>Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19559 - pubb. 25/04/2018<span><a href="http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/19559/bancheclienti/stampa"></a></span></h6>
<p><br></br></p>
<p>Tribunale Brindisi, 05 Dicembre 2017. Est. Sales.</p>
<p><br></br></p>
<p><strong>Mutuo e finanziamento in genere - Usura - Rilevabilità di ufficio <br></br><br></br>Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusione…</strong></p>
<div><br></br></div>
<h6>Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19559 - pubb. 25/04/2018<span><a href="http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/19559/bancheclienti/stampa"></a></span></h6>
<p><br/></p>
<p>Tribunale Brindisi, 05 Dicembre 2017. Est. Sales.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Mutuo e finanziamento in genere - Usura - Rilevabilità di ufficio <br/><br/>Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusione</strong></p>
<div><br/> <ins class="adsbygoogle"><ins id="aswift_0_expand"><ins id="aswift_0_anchor"></ins></ins></ins></div>
<p><br/></p>
<p>La violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)<br/><br/>La clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio non consente di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d’interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)</p>
<p></p>
<p></p>
<p align="left"><strong><font face="Verdana, sans-serif"><font size="1">Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza</font></font></strong></p>
<p></p>
<hr/><p></p>
<p align="left"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Accoglimento totale del 05/12/2017</font></font></p>
<p align="left"><font face="Georgia, serif"><font size="4">RG n. 4957/2017</font></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI</strong></font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Tribunale di Brindisi - Prima Sezione</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Nella causa civile iscritta al n. r.g.</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>4957/2017</strong></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">promossa da:</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>_____________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>FARMACIA____________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>____________________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">__________________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">contro</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. O IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.</strong></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">(C.F. 09339391006), con il patrocinio dell’avv. ___________e dell’avv. ____________, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- CONVENUTO/A</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Il Giudice dott. Stefano Sales,</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4122017, ha pronunciato la seguente</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>ORDINANZA</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>il G.E</strong></font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4122017</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">rilevato che</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- per ferma giurisprudenza,</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che - al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, "</font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">" vedi anche Cass. SS. UU. 246752017) - gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di muto de quo è esplicitamente previsto (artt. 3 e 4 contr. mutuo) che "</font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>... ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">(e perciò, anche le somme dovute per quota capitale)</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">", il che determina necessariamente (V. sul punto Cass. ordd. 55982017, 231922017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi in misura certamente superiore a quella del 4,02 (giacché i soli moratori sono convenuti in codesta misura);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d'interesse complessivamente risultante quale dovuto sulle quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura (il contratto contiene invero una clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio);</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"quota capitale"</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">ed a</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"quota interessi"</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">- deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche, quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi (ristrutturazione necessariamente presupposta nel provvedimento di primo grado);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- deve quindi ritenersi che le rate sinora corrisposte non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario (dato che l'inadempimento risale alla</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">recente data del giugno 2017, in un rapporto iniziato nel 2011): circostanza, a sua volta, necessariamente presupposta dalla risoluzione intimata;</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- la violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio;</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">P. Q. M.</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">sospende l'efficacia esecutiva del titolo.</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Brindisi, 4 dicembre 2017</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Si comunichi.</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Il Giudice</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">dott. Stefano Sales</font></font></font></p> Sovraindebitamento e giudizio di meritevolezzatag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-26:5084451:Topic:244022018-06-26T10:57:03.772ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h1 class="title">Piano del consumatore e valutazione di meritevolezza</h1>
<div class="autore"><span>Tribunale di Potenza, 20 febbraio 2018 - GU Digregorio</span></div>
<div class="autore"><span>segnalato da: Civale Associati Studio Legale…</span></div>
<div class="field-item"></div>
<div class="field field-type-filefield field-field-immagini-interna-piccola"><div class="immagine-piccola"><img alt="" class="imagecache imagecache-small_img_pagina_interna imagecache-default imagecache-small_img_pagina_interna_default" height="382" src="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/imagecache/small_img_pagina_interna/immagini/piazza_prefettura_potenza-wikipedia.jpg" title="" width="636"></img></div>
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<h1 class="title">Piano del consumatore e valutazione di meritevolezza</h1>
<div class="autore"><span>Tribunale di Potenza, 20 febbraio 2018 - GU Digregorio</span></div>
<div class="autore"><span>segnalato da: Civale Associati Studio Legale</span></div>
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<div class="field field-type-filefield field-field-immagini-interna-piccola"><div class="immagine-piccola"><img width="636" height="382" title="" class="imagecache imagecache-small_img_pagina_interna imagecache-default imagecache-small_img_pagina_interna_default" alt="" src="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/imagecache/small_img_pagina_interna/immagini/piazza_prefettura_potenza-wikipedia.jpg"/></div>
<div class="right-sidebar-node-content"><div class="field field-type-filefield field-field-allegati"><h3 class="field-label">Allegati</h3>
<div class="field-items"><div class="field-item"><div class="filefield-file"><div class="left"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.dirittobancario.it/modules/faber/filefield/icons/application-pdf.png"/></div>
<div class="left"><a title="tribunale_di_potenza_20_febbraio_2018.pdf" href="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_potenza_20_febbraio_2018.pdf" target="_blank" type="application/pdf; length=488832" rel="noopener">Tribunale di Potenza, 20 febbraio 2018</a></div>
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</div>
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</div>
<div class="field field-type-text field-field-anteprima-listing"><p style="text-align: center;">L’accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto, per la rilevanza dell’effetto esdebitatario che produce (e quindi per il notevole sacrificio imposto al ceto creditorio), ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al giudicante. La necessità di un siffatto giudizio si ricollega alla considerazione che l’omologa non è subordinata all’approvazione dei creditori ed integra, quindi, una rilevante compressione dei loro diritti.</p>
<p style="text-align: center;">In tal senso, non sussistono i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore, in ordine al giudizio di meritevolezza, laddove il debitore abbia assunto degli impegni finanziari cui non era sicuramente in grado di far fronte ed abbia colposamente determinato il proprio sopra indebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.</p>
</div>
</div> Sovraindebitamento e falcidia IVA: sollevata la Questione di Costituzionalitàtag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-05-28:5084451:Topic:239102018-05-28T16:03:40.282ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<div class="media-body"><h3 class="media-heading"><small class="sottotitolo-news-singola"><a href="http://news.ilcaso.it/filtra/autore_1">di Redazione IL CASO.i</a></small></h3>
</div>
<div><span style="font-size: 12pt;">Tribunale di Udine, 14 maggio 2018, Ordinanza Giudice Dott. Lorenzo Massarelli</span><br></br> <br></br> <span style="font-size: 12pt;">Segnalazione dell'Avv. Pierpaolo Curri</span><br></br> <span style="font-size: 12pt;">Massime a cura del Dott. Marco A. Centore…</span><br></br> <br></br></div>
<div class="media-body"><h3 class="media-heading"><small class="sottotitolo-news-singola"><a href="http://news.ilcaso.it/filtra/autore_1">di Redazione IL CASO.i</a></small></h3>
</div>
<div><span style="font-size: 12pt;">Tribunale di Udine, 14 maggio 2018, Ordinanza Giudice Dott. Lorenzo Massarelli</span><br/> <br/> <span style="font-size: 12pt;">Segnalazione dell'Avv. Pierpaolo Curri</span><br/> <span style="font-size: 12pt;">Massime a cura del Dott. Marco A. Centore</span><br/> <br/> <span style="font-size: 12pt;">Procedure concordate di composizione della crisi - Falcidia Iva - Ratio - Condizioni - Applicabilità all'accordo ex l. 3/2012 - costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 97 Carta Costituzionale</span><br/> <br/> <span style="font-size: 12pt;">E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità.</span><br/> <br/> <span style="font-size: 12pt;">E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") rispetto al parametro costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Invero tale norma, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell'Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell'alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.</span></div> La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzanotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-05-23:5084451:Topic:241042018-05-23T08:44:59.237ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><strong>La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzano</strong></p>
<p> </p>
<p>Non riesci più a sostenere i debiti con il fisco, con le banche e finanziarie?</p>
<p>Non riesci più a pagare regolarmente le rate?</p>
<p>Sei perseguitato dalle società di recupero crediti?</p>
<p>La tua situazione economica è cambiata perché sei stato licenziato, hai subito una riduzione dello stipendio, sei in cassa integrazione, qualcuno in famiglia ha un problema di salute, ti sei separato, sei…</p>
<p><strong>La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzano</strong></p>
<p> </p>
<p>Non riesci più a sostenere i debiti con il fisco, con le banche e finanziarie?</p>
<p>Non riesci più a pagare regolarmente le rate?</p>
<p>Sei perseguitato dalle società di recupero crediti?</p>
<p>La tua situazione economica è cambiata perché sei stato licenziato, hai subito una riduzione dello stipendio, sei in cassa integrazione, qualcuno in famiglia ha un problema di salute, ti sei separato, sei affetto da ludopatia, alcolismo etc, la tua piccola impresa o il tuo studio professionale non riesce più a generare profitti??</p>
<p>La legge ti offre la possibilità di ottenere una riduzione dei debiti complessivi proporzionalmente alle tue entrate.</p>
<p>È la Legge sul sovraindebitamento, grazie alla quale chi non riesce a far fronte ai debiti li può estinguere una volta per tutte, con la cancellazione dalla lista dei “cattivi pagatori”.</p>
<p> </p>
<p>Accedendo a questa procedura potrai liberarti da tutti quei debiti che sono da considerarsi impagabili in quanto il proprio reddito è insufficiente a pagarli regolarmente.</p>
<p> </p>
<p>Il procedimento prevede tre fasi, durante le quali potrai essere assistito dai nostri consulenti e dai nostri avvocati:</p>
<ul>
<li>Predisposizione dell’istanza da sottoporre all’Occ;</li>
<li>Attestazione della proposta da parte dell’Occ;</li>
<li>Presentazione del ricorso in Tribunale;</li>
</ul>
<p>Il Giudice sospende le procedure esecutive in corso e, verificati i requisiti di legge, omologa il piano.</p>
<p>Quindi estingue le procedure esecutive in corso e resetta la posizione debitoria del ricorrente.</p>
<p>Si può evitare il pignoramento dei propri beni, si può uscire dalla lista dei cattivi pagatori.</p>
<p>Una grande opportunità per tutti quei soggetti che non sono fallibili e non possono fruire delle norme di cui possono fruire i soggetti fallibili.</p>
<p>I debiti con Equitalia, con le banche e con le società finanziare possono subire tagli anche consistenti (80%).</p>
<p>Questa opportunità non è sfruttata dalla stragrande maggioranza dei soggetti indebitati per una serie di motivi:</p>
<ul>
<li>Disinformazione indotta;</li>
<li>Mancanza di interesse di avvocati e commercialisti poiché chi è sovraindebitato non riesce a pagare le parcelle;</li>
<li>Mancanza di conoscenza e diffusione della legge n. 3/2012;</li>
<li>Sfiducia e sensazione di fallimento dell’indebitato;</li>
<li>Complessità della disciplina che necessita di professionisti esperti;</li>
</ul>
<p>In Italia sono registrati numerosi casi di successo di gente riuscita ad ottenere in breve tempo un taglio dei debiti ed una dilazione di pagamento del debito sostenibile.</p>
<p>Chiunque si trovi in situazioni di difficoltà può richiedere una verifica preliminare per l’accesso alla procedura, compilando una semplice richiesta tramite il form online.</p>
<p>In team di circa 80 professionisti tra consulenti tecnici ed avvocati potrà fornire l’assistenza necessaria verificando anche la possibilità di fruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato.</p>
<p></p>
<p>assoaisc@gmail.com</p>
<p></p>
<p></p> Piano del consumatore e transazione fiscaletag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-02-22:5084451:Topic:241012018-02-22T17:46:13.188ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br></br>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br></br>Finora la rottamazione…</p>
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br/>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br/>Finora la rottamazione delle cartelle di Equitalia funzionava per chi aveva piccole pendenze, ma era del tutto inutile per chi aveva carichi enormi da pagare al fisco: per tutti loro pagare in tre o in cinque rate, fino a febbraio 2019, decine di migliaia di euro già rateizzate in diversi anni risultava impossibile. Il modello consente di applicare la rottamazione alla legge sul sovraindebitamento.<br/>In un caso recente una coppia di Napoli è riuscita a salvare la casa: il giudice ha quasi dimezzato il mutuo, tagliato il 90% dei prestiti contratti con due finanziarie e il 90% di Irap e sanzioni amministrative richieste da Equitalia. Il tutto spalmato in quindici anni di rate. Così sono tornati a vivere. <br/>Si tratta di un'innovativa interpretazione del giudice. <br/>Il nuovo modello Da-S consente di sfruttare un taglio ex lege di circa il 40% sulle cartelle di Equitalia e di spalmare il resto non in cinque rate, ma in molte di più. Non c'è un limite, nessuno esclude che si possa arrivare a vent'anni. <br/>L'essenziale è predisporre la proposta di accordo o di piano del consumatore nei tempi previsti per poi chiedere la rottamazione, la cui ultima data è fissata oggi al 15 maggio 2018, anche se è auspicabile che possa essere dilazionata. <br/>Per la prima volta un privato, un professionista, un piccolo commerciante o un agricoltore può arrivare alla transazione fiscale, finora riservata alle procedure concorsuali delle aziende. <br/>D'altra parte oggi mezza Italia è indebitata con l'erario a causa della fortissima pressione fiscale: a parte i mutui, la parte del leone la fanno contributi Inps o l'Iva.<br/>Un'opportunità da sfruttare in fretta. <br/>Per gli accertamenti, dove la gran parte del debito è costituita da sanzioni, si può risparmiare fino al 90% <br/>Ma bisogna fare in fretta. <br/>esempio: un cliente con un debito di 100mila euro ha aderito alla legge sul sovraindebitamento e alla rottamazione: si è visto ridurre, come da piano in attesa di approvazione, il debito del 40%. Che però non dovrà pagare in 8 mesi ma in 4 anni. La legge sul sovraindebitamento ha vantaggi sul fronte della cosiddetta liquidazione patrimoniale. Se uno ha un debito di un milione e un immobile del valore di 100mila euro, con la liquidazione patrimoniale può liberarsi dei i debiti in una volta sola vendendo la casa», anche a un parente.<br/>Con la collega Carolina Ferro stiamo mettendo a punto la procedura per inoltrare le prime richieste, chiunque abbia clienti in possesso dei requisiti di accesso al piano del consumatore o ad una delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento e ed abbia anche debiti con il fisco, il sottoscritto e la Collega Ferro sono a disposizione. Grazie Luigi Benigno</p> Quali rimedi esperibili in caso di rigetto del piano del consumatore in sede di reclamotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-01-22:5084451:Topic:239012018-01-22T11:03:59.473ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al…</p>
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al debitore non è preclusa la possibilità di presentare un altro piano di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>IL CASO</strong>: La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini nasce dal ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale in accoglimento del reclamo promosso da una banca aveva annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato da un cittadino ai sensi della legge n. 3 del 2012.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA DECISIONE:</strong> Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed evidenziato che:</p>
<ol>
<li>ai sensi dell’articolo art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall’articolo 737 e seg. c.p.c.;</li>
<li>il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;</li>
<li>decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca, come previsto dall’art. 742 cpc. Quest’ultima disposizione rientra esplicitamente tra le norme richiamate dall’art. 12, comma 2 della legge n. 3 del 2012;</li>
<li>i suddetti decreti non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;</li>
<li>come già affermato dalla stessa Corte di legittimità, il decreto con il quale viene rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla Legge n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);</li>
<li>uguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione e pertanto anche in questo caso non è preclusa al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;</li>
<li>l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo.</li>
</ol> Un altro successo contro una notissima società finanziaria - Saldo e stralcio per oltre il 56% dell'importo pretesotag:mediazionecreditizia.ning.com,2017-07-31:5084451:Topic:233012017-07-31T15:35:15.852ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Giunti ad una transazione a saldo e stralcio con un risparmio di ben 9000 euro sui 16000 pretesi dalla finanziaria.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Il nostro assistito aveva contratto in successione due finanziamenti personali con la stessa società finanziaria e parte della provvista del secondo finanziamento era stata da essa trattenuta per l'estinzione del primo finanziamento.…</span></p>
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<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Giunti ad una transazione a saldo e stralcio con un risparmio di ben 9000 euro sui 16000 pretesi dalla finanziaria.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Il nostro assistito aveva contratto in successione due finanziamenti personali con la stessa società finanziaria e parte della provvista del secondo finanziamento era stata da essa trattenuta per l'estinzione del primo finanziamento.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Il ricorso all'ABF è stato impostato su diverse irregolarità riscontrate, in primis sulla dimostrazione del collegamento tra i due contratti di finanziamento e quindi, dopo una complessa attività tecnica, il CTP ha sostenuto l'applicazione di interessi usurari, la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, la non inclusione di costi apparentemente facoltativi nel calcolo del Taeg.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">La consulenza tecnica, a supporto del ricorso sottoposto all'ABF di Napoli, giungeva a determinare la pretesa bancaria gravemente viziata per aver contravvenuto la finanziaria a norme imperative quantificando l'importo dovuto a saldo dal consumatore in circa 7000 euro, al lordo degli interessi legali da calcolare ratione temporis sugli importi non dovuti rata per rata.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">La società finanziaria ha contattato il consumatore quindi questa associazione e si è addivenuti anzitempo ad una transazione ottenendo lo stesso risultato che era stato di fatto richiesto all'ABF.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">La società finanziaria, accortasi della fondatezza della consulenza tecnica da noi predisposta, ha voluto evitare la pronuncia dell'ABF che l'avrebbe esposta a gravi danni reputazionali oltre allo storno dell'indebito preteso.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Molti contratti, purtroppo, risultano essere viziati contravvenendo alla normativa vigente, traducendosi ciò in un costo eccessivo a carico dei consumatori e delle imprese. Quelli più avveduti lasciano analizzare i rapporti da consulenti esperti riuscendo nella stragrande maggioranza di casi ad ottenere consistenti benefici economici.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Avv. Luigi Benigno</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Presidente A.I.S.C.</span></p> Crisi da sovraindebitamento: sospensione dei pignoramenti in corsotag:mediazionecreditizia.ning.com,2017-06-14:5084451:Topic:230032017-06-14T08:44:16.658ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h1 class="titoli_notai"><span class="font-size-4" style="font-family: 'times new roman', times;">La <strong style="font-size: 13px;">legge n. 3 del 27 gennaio 2012</strong> <span style="font-size: 13px;">ha introdotto alcune misure per consentire al</span> <strong style="font-size: 13px;">debitore “sovraindebitato”</strong> <span style="font-size: 13px;">di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere un soddisfacimento – seppure parziale – del proprio credito, sotto…</span></span></h1>
<h1 class="titoli_notai"><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">La <strong style="font-size: 13px;">legge n. 3 del 27 gennaio 2012</strong> <span style="font-size: 13px;">ha introdotto alcune misure per consentire al</span> <strong style="font-size: 13px;">debitore “sovraindebitato”</strong> <span style="font-size: 13px;">di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere un soddisfacimento – seppure parziale – del proprio credito, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.</span></span></h1>
<div><p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Le misure previste dalla legge sono l' “<strong>accordo di ristrutturazione dei debiti</strong> e di soddisfazione dei crediti” sulla base di un piano proposto dal debitore ed il “<strong>piano del consumatore”.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Alla prima possono accedere <strong>coloro che svolgono attività di impresa</strong>, alla seconda i soggetti definibili “<strong>consumatori”</strong>, i cui debiti, cioè, non derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4"><strong>PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Entrambe le procedure si svolgono sotto il controllo della <strong>sezione fallimentare del Tribunale competente per territorio</strong>, con l’ausilio di un professionista abilitato (notaio, avvocato, commercialista) o di un <strong>Organismo di composizione della crisi autorizzato</strong> (es. Ordine degli Avvocati, Camera di commercio).</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a <strong>pagare i propri debiti anche in misura non integrale</strong>, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo; analogo scopo ha la procedura di composizione del piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'<strong>accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato</strong> (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare <strong>se sussistono le condizioni per l'omologazione da parte del Tribunale</strong>, con caratteristiche diverse e seconda che si tratti di proposta di accordo o piano del consumatore.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4"><strong>PROFESSIONISTI DELEGATI DAL TRIBUNALE</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Va detto che, allo stato attuale, non essendo stati istituiti gli Organismi di composizione della crisi previsti dalla legge, <strong>il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale adito dal debitore nomina un professionista</strong> cui vengono delegate le funzioni di composizione della crisi.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Egli, esaminata la situazione contabile e patrimoniale del debitore, considerate le obbligazioni debitorie, sentiti i creditori, <strong>dovrà valutare il piano di rientro presentato dal debitore e sottoporre al giudice le sue conclusioni</strong> in merito alla fattibilità del piano ed alla sua capacità di soddisfare i creditori. </span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4"><strong>Il debitore,</strong> a sua volta, nel fare ricorso in Tribunale per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi, <strong>può chiedere che venga disposta la sospensione delle procedure esecutive</strong> (pignoramenti) in corso, quali ad esempio espropriazioni di immobili o di conti correnti.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4"><strong>CASI DI SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Si deve osservare, a questo proposito, che l’accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 è utile soprattutto a coloro che hanno un<strong>’elevata esposizione debitoria,</strong> per la quale siano in corso contenziosi civili o tributari e si sia giunti alla fase esecutiva, quella in cui <strong>i creditori fanno espropriare i beni, mobili e immobili, del debitore.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Un’opportunità offerta dalle misure di cui oggi parliamo è, appunto, quella di <strong>ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso</strong>, da parte di chi ha fatto richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4"><strong>A CHI SPETTA L’ORDINE DI SOSPENSIONE</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Per fare ciò, tuttavia, non è sufficiente aver presentato in Tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione, facendo quindi richiesta di sospensione al giudice della espropriazione; sul punto, infatti, si sono espressi molti giudici di merito, i quali hanno chiarito che <strong>il Giudice dell’esecuzione (cioè l’autorità che si occupa della procedura conseguente al pignoramento dei beni) non ha potere in materia</strong>, non essendovi alcuna norma che lo autorizzi a sospendere l’esecuzione a seguito della presentazione del ricorso al Tribunale fallimentare per il sovraindebitamento.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">In quali casi, allora, è possibile ottenere la sospensione dei pignoramenti?</span><br/><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">La stessa giurisprudenza di merito ha affermato che <strong>tale potere rientra nelle attribuzioni del Tribunale fallimentare</strong> , il quale, a seguito della valutazione del piano di rientro da parte del professionista delegato, sentiti i creditori, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">Il provvedimento del giudice fallimentare, quindi, potrà essere depositato dal debitore nel fascicolo della procedura espropriativa, al fine di far disporre la sospensione; in tal modo – ribadisce la giurisprudenza – <strong>il giudice dell’esecuzione dovrà dare atto del provvedimento di sospensione disposto dal giudice fallimentare e ordinare la sospensione del pignoramento</strong>, in attesa della definizione della procedura di composizione della crisi.</span></p>
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;" class="font-size-4">In conclusione, per sospendere i pignoramenti in corso <strong>non basta fare domanda di composizione della crisi al Tribunale competente,</strong> occorrendo un’attenta valutazione, da parte degli organi di composizione e del medesimo Tribunale, della fondatezza della domanda stessa e, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione, un successivo provvedimento del Giudice dell’esecuzione.</span></p>
</div> Quando il pignoramento sulla seconda casa è vietatotag:mediazionecreditizia.ning.com,2017-06-09:5084451:Topic:230012017-06-09T10:00:36.755ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
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<p><b><i>L’Agenzia delle Entrate non può pignorare la seconda casa se il debito maturato è inferiore a 120mila euro o se la somma del valore degli immobili è inferiore a 120mila euro.</i></b></p>
<p>Che la <b>prima casa</b> non sia pignorabile da parte del fisco è cosa ormai nota: la previsione risale al 2013 quando il cosiddetto Decreto del Fare <b>[1]</b> ha previsto una serie di paletti all’esecuzione forzata esattoriale, tra cui, appunto, l’impossibilità di avviare il pignoramento…</p>
<p></p>
<p><b><i>L’Agenzia delle Entrate non può pignorare la seconda casa se il debito maturato è inferiore a 120mila euro o se la somma del valore degli immobili è inferiore a 120mila euro.</i></b></p>
<p>Che la <b>prima casa</b> non sia pignorabile da parte del fisco è cosa ormai nota: la previsione risale al 2013 quando il cosiddetto Decreto del Fare <b>[1]</b> ha previsto una serie di paletti all’esecuzione forzata esattoriale, tra cui, appunto, l’impossibilità di avviare il pignoramento dell’abitazione principale. Divieto che opera, tuttavia, solo se la casa è anche l’unica di proprietà del debitore e non è di lusso. Quel che però spesso si ignora è che anche <b>il pignoramento sulla seconda casa è vietato</b> in alcune condizioni.</p>
<p>Cerchiamo di analizzarle.</p>
<p>Innanzitutto bisogna ricorda che, così come per la prima casa, anche il <b>divieto di pignoramento della seconda casa</b> vale solo quando il creditore è il fisco, o meglio l’Agente della riscossione (fino al 1° luglio 2017, Equitalia; successivamente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione). Quando invece il creditore è un soggetto privato (come la banca o la controparte che ha vinto una causa), non opera alcun limite e tutti gli immobili del debitore possono essere pignorati a prescindere anche dall’entità del debito.</p>
<p>Detto ciò, veniamo alle condizioni che rendono impossibile, per il fisco, pignorare la casa del debitore, sia essa la prima, la seconda o qualsiasi altra. Qualora il contribuente sia <b>proprietario di più immobili</b> (sia che si tratti di abitazioni, uffici, terreni, ecc.) il pignoramento è possibile solo se:</p>
<ul>
<li>il debito iscritto a ruolo (ossia risultante dalle cartelle notificate da oltre 60 giorni e, quindi, scadute) sia superiore a 120mila euro;</li>
<li>la somma di tutti gli immobili di titolarità del debitore sia inferiore a 120mila euro (la modifica è stata introdotta da un recentissimo decreto legge; in precedenza si guardava al valore del solo immobile oggetto di pignoramento).</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Se manca una sola di queste condizioni il pignoramento è sempre illegittimo, anche se il debitore possiede più di una casa.</p>
<p>Facciamo qualche esempio per comprendere meglio quando il pignoramento sulla seconda casa è vietato.</p>
<p>Se il contribuente è proprietario di 53 immobili e ha un debito con l’erario di 100mila euro non può temere il pignoramento di nessuno di tali beni. Su di essi, però, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca (la quale è subordinata a un debito di almeno 20mila euro). La presenza dell’ipoteca garantisce al fisco solo una soddisfazione prioritaria qualora un altro creditore (ad esempio la banca) metta in vendita l’immobile; l’esecuzione forzata, però, non può mai essere messa in moto dall’Esattore.</p>
<p>Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro può decidere di versare subito 81mila euro per portare sotto la soglia “limite” la sua morosità e, quindi, non rendere pignorabile nessuno di essi.</p>
<p>Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro non può subire il pignoramento se il valore di tali tre beni, sommati tra loro, non supera 120mila euro. Tale situazione si verifica spesso quando, ad esempio, il contribuente è titolare solo di quote sugli immobili insieme ad altri contitolari e non dell’intera proprietà (perché, ad esempio, li ha ricevuti per eredità).</p>
<p>Riepilogando, il <b>pignoramento sulla seconda casa</b> – ma in realtà ciò vale anche per tutti gli altri immobili – è vietato se il contribuente ha maturato un debito inferiore a 120mila euro o se, sommati tra loro, tali immobili hanno un valore inferiore a 120mila euro.</p>
<p><b>note</b></p>
<p><b>[1]</b> DL n. 69/2013, che ha modificato l’art. 76 del DPR n. 602/73: «Espropriazione immobiliare</p>
<p>1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:</p>
<p>a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;</p>
<p>a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica.</p>
<p>b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.1</p>
<p>2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.</p>
<p> </p> Sovraindebitamento e separazione/divorziotag:mediazionecreditizia.ning.com,2017-02-20:5084451:Topic:227022017-02-20T16:33:47.464ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p align="center">Sovraindebitamento e separazione/divorzio</p>
<p></p>
<p>Nel caso di un consumatore sposato, con figli, con mutuo per l’acquisto della prima casa ed eventuali ulteriori prestiti sostenibili al momento dell’accensione, è ammissibile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante il piano del consumatore qualora sopraggiunga il divorzio che rende insostenibile il debito.</p>
<p>Il divorzio, cui consegue il carico degli alimenti per moglie e figlie, può mettere in seria…</p>
<p align="center">Sovraindebitamento e separazione/divorzio</p>
<p></p>
<p>Nel caso di un consumatore sposato, con figli, con mutuo per l’acquisto della prima casa ed eventuali ulteriori prestiti sostenibili al momento dell’accensione, è ammissibile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante il piano del consumatore qualora sopraggiunga il divorzio che rende insostenibile il debito.</p>
<p>Il divorzio, cui consegue il carico degli alimenti per moglie e figlie, può mettere in seria difficoltà il debitore.</p>
<p>In breve tempo gli interessi e i costi legati al mancato pagamento possono rendere la situazione irrisolvibile. Si può percorrere in tali casi la strada di accesso alla L. n.3/2012.</p>
<p>Questa associazione assiste il debitore nella predisposizione del piano del consumatore, successivamente sottoposto all’attestazione dell’Occ nominato dal Giudice.</p>
<p>Il Piano del Consumatore</p>
<p>Il Piano consente di prevedere che il debitore versi a favore della procedura un importo mensile proporzionato al proprio reddito per un certo lasso di tempo.</p>
<p>Si può detrarre dal reddito la quota destinata agli alimenti per i figli e l’importo mensile necessario per il sostentamento dello stesso debitore. La somma residua può essere interamente devoluta a favore dei creditori. Grazie a tali somme possono essere soddisfatti completamente i creditori privilegiati. Le banche e finanziarie non munite di privilegio possono ottenere in pagamento una percentuale di soddisfazione anche inferiore al 60/70% del credito.</p>
<p>Possono essere stralciati anche i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio poiché di natura chirografa.</p>
<p>Con riguardo alla meritevolezza dell’istante siamo indubbiamente di fronte a un caso di scuola. Un debitore contrae debiti pagandoli regolarmente. A un certo punto a causa di fattori imprevedibili (divorzio e altre cause sopravvenute) diventa inadempiente. Va però sottolineato che la dinamica del debito termina successivamente al divorzio. Conta l’intenzione soggettiva del debitore: aver provato in ogni modo a pagare i debiti contratti. Non conta l’aspetto puramente formale legato all’aver contratto i debiti anteriormente al momento dell’imprevisto che ha generato la situazione di sovraindebitamento.</p>
<p>I clienti possono essere assistiti da A.I.S.C. in qualità di consulente. Questa preparerà la proposta e la presenterà all’organismo a cui si chiede di esprimere la fattibilità e sostenibilità.</p>
<p> </p>