Tutte le discussioni con tag 'consumatore' - Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)2024-03-29T01:10:02Zhttp://mediazionecreditizia.ning.com/forum/topic/listForTag?tag=consumatore&feed=yes&xn_auth=noPiano del consumatore - Decreto - Tribunale di Napoli Nord -tag:mediazionecreditizia.ning.com,2019-01-08:5084451:Topic:254012019-01-08T13:45:26.806ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di…</p>
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di consumatore di ..................</p>
<p>......ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l’omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell’eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista. Il legislatore prevede nell’ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore. La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato. In particolare, l’art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all’attività svolta dal soggetto ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12. L’art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è specificamente richiamato dall’art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l’omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi “l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d’impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitoreconsumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all’art. 7 cit. L’art.7, comma 2, vieta l’accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L.F.; b)l’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”; c)l’art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l’art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Pertanto, il tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che abbia assunto obbligazioni e regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata. Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza di ................ è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati dal ricorrente per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali. È riconducibile alla categoria di consumatore sopra tratteggiata il Sig. ........ il quale ha assunto ogni obbligazione per interessi di natura personale e familiare. 1.2. Situazione di sovraindebitamento. Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”. La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42. Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza. La letture dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza. Infatti, la disposizione quando parla di “Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori. Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell’O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del Sig. ......., attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti. 1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12. Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, in persona della Dott.essa Pisano Enza risulta che i ricorrenti: -non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12; -non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12; -non hanno subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore; -hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -hanno depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12. È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12 1.3.1.Piano proposto dalle parti. Il piano proposto in qualità di consumatore è ammissibile, esso prevede: -il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di dodici mesi a partire dal decreto di omologazione; -il pagamento totale dei crediti in privilegio dello Stato e di <span style="text-decoration: line-through;">Plusvalore;</span> -il pagamento dei creditori chirografari Fiitalia, IBL Banca, BNL nella misura del 40%. </p>
<p>1.3.2.Condizioni di meritevolezza del consumatore.</p>
<p>Il tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere agli istanti la qualità di consumatori, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l’art. 12 co. bis dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art. 124 bis co. 1 TUB. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l’intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. La seconda questione che si pone riguarda l’interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all’omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva. L’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’acceso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto. </p>
<p>Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l’intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. FISSA -l’udienza del 15 febbraio 2019 ore 13.00; DISPONE -la comunicazione ad opera dell’O.C.C., Dott.ssa Enza Pisano della proposta e del presente provvedimento ai creditori entro trenta giorni prima della data di udienza ai sensi dell’art. 10 co. 1 L. 3/12; Si comunichi. Aversa, 14.12.18 Il Giudice dr. A.S. Rabuano Firmato Da: RABUANO ARMINIO SALVATORE</p>
<p></p> Piano del consumatore e transazione fiscaletag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-02-22:5084451:Topic:241012018-02-22T17:46:13.188ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br></br>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br></br>Finora la rottamazione…</p>
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br/>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br/>Finora la rottamazione delle cartelle di Equitalia funzionava per chi aveva piccole pendenze, ma era del tutto inutile per chi aveva carichi enormi da pagare al fisco: per tutti loro pagare in tre o in cinque rate, fino a febbraio 2019, decine di migliaia di euro già rateizzate in diversi anni risultava impossibile. Il modello consente di applicare la rottamazione alla legge sul sovraindebitamento.<br/>In un caso recente una coppia di Napoli è riuscita a salvare la casa: il giudice ha quasi dimezzato il mutuo, tagliato il 90% dei prestiti contratti con due finanziarie e il 90% di Irap e sanzioni amministrative richieste da Equitalia. Il tutto spalmato in quindici anni di rate. Così sono tornati a vivere. <br/>Si tratta di un'innovativa interpretazione del giudice. <br/>Il nuovo modello Da-S consente di sfruttare un taglio ex lege di circa il 40% sulle cartelle di Equitalia e di spalmare il resto non in cinque rate, ma in molte di più. Non c'è un limite, nessuno esclude che si possa arrivare a vent'anni. <br/>L'essenziale è predisporre la proposta di accordo o di piano del consumatore nei tempi previsti per poi chiedere la rottamazione, la cui ultima data è fissata oggi al 15 maggio 2018, anche se è auspicabile che possa essere dilazionata. <br/>Per la prima volta un privato, un professionista, un piccolo commerciante o un agricoltore può arrivare alla transazione fiscale, finora riservata alle procedure concorsuali delle aziende. <br/>D'altra parte oggi mezza Italia è indebitata con l'erario a causa della fortissima pressione fiscale: a parte i mutui, la parte del leone la fanno contributi Inps o l'Iva.<br/>Un'opportunità da sfruttare in fretta. <br/>Per gli accertamenti, dove la gran parte del debito è costituita da sanzioni, si può risparmiare fino al 90% <br/>Ma bisogna fare in fretta. <br/>esempio: un cliente con un debito di 100mila euro ha aderito alla legge sul sovraindebitamento e alla rottamazione: si è visto ridurre, come da piano in attesa di approvazione, il debito del 40%. Che però non dovrà pagare in 8 mesi ma in 4 anni. La legge sul sovraindebitamento ha vantaggi sul fronte della cosiddetta liquidazione patrimoniale. Se uno ha un debito di un milione e un immobile del valore di 100mila euro, con la liquidazione patrimoniale può liberarsi dei i debiti in una volta sola vendendo la casa», anche a un parente.<br/>Con la collega Carolina Ferro stiamo mettendo a punto la procedura per inoltrare le prime richieste, chiunque abbia clienti in possesso dei requisiti di accesso al piano del consumatore o ad una delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento e ed abbia anche debiti con il fisco, il sottoscritto e la Collega Ferro sono a disposizione. Grazie Luigi Benigno</p> Quali rimedi esperibili in caso di rigetto del piano del consumatore in sede di reclamotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-01-22:5084451:Topic:239012018-01-22T11:03:59.473ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al…</p>
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al debitore non è preclusa la possibilità di presentare un altro piano di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>IL CASO</strong>: La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini nasce dal ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale in accoglimento del reclamo promosso da una banca aveva annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato da un cittadino ai sensi della legge n. 3 del 2012.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA DECISIONE:</strong> Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed evidenziato che:</p>
<ol>
<li>ai sensi dell’articolo art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall’articolo 737 e seg. c.p.c.;</li>
<li>il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;</li>
<li>decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca, come previsto dall’art. 742 cpc. Quest’ultima disposizione rientra esplicitamente tra le norme richiamate dall’art. 12, comma 2 della legge n. 3 del 2012;</li>
<li>i suddetti decreti non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;</li>
<li>come già affermato dalla stessa Corte di legittimità, il decreto con il quale viene rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla Legge n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);</li>
<li>uguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione e pertanto anche in questo caso non è preclusa al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;</li>
<li>l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo.</li>
</ol> Sovraindebitamento e separazione/divorziotag:mediazionecreditizia.ning.com,2017-02-20:5084451:Topic:227022017-02-20T16:33:47.464ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p align="center">Sovraindebitamento e separazione/divorzio</p>
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<p>Nel caso di un consumatore sposato, con figli, con mutuo per l’acquisto della prima casa ed eventuali ulteriori prestiti sostenibili al momento dell’accensione, è ammissibile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante il piano del consumatore qualora sopraggiunga il divorzio che rende insostenibile il debito.</p>
<p>Il divorzio, cui consegue il carico degli alimenti per moglie e figlie, può mettere in seria…</p>
<p align="center">Sovraindebitamento e separazione/divorzio</p>
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<p>Nel caso di un consumatore sposato, con figli, con mutuo per l’acquisto della prima casa ed eventuali ulteriori prestiti sostenibili al momento dell’accensione, è ammissibile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante il piano del consumatore qualora sopraggiunga il divorzio che rende insostenibile il debito.</p>
<p>Il divorzio, cui consegue il carico degli alimenti per moglie e figlie, può mettere in seria difficoltà il debitore.</p>
<p>In breve tempo gli interessi e i costi legati al mancato pagamento possono rendere la situazione irrisolvibile. Si può percorrere in tali casi la strada di accesso alla L. n.3/2012.</p>
<p>Questa associazione assiste il debitore nella predisposizione del piano del consumatore, successivamente sottoposto all’attestazione dell’Occ nominato dal Giudice.</p>
<p>Il Piano del Consumatore</p>
<p>Il Piano consente di prevedere che il debitore versi a favore della procedura un importo mensile proporzionato al proprio reddito per un certo lasso di tempo.</p>
<p>Si può detrarre dal reddito la quota destinata agli alimenti per i figli e l’importo mensile necessario per il sostentamento dello stesso debitore. La somma residua può essere interamente devoluta a favore dei creditori. Grazie a tali somme possono essere soddisfatti completamente i creditori privilegiati. Le banche e finanziarie non munite di privilegio possono ottenere in pagamento una percentuale di soddisfazione anche inferiore al 60/70% del credito.</p>
<p>Possono essere stralciati anche i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio poiché di natura chirografa.</p>
<p>Con riguardo alla meritevolezza dell’istante siamo indubbiamente di fronte a un caso di scuola. Un debitore contrae debiti pagandoli regolarmente. A un certo punto a causa di fattori imprevedibili (divorzio e altre cause sopravvenute) diventa inadempiente. Va però sottolineato che la dinamica del debito termina successivamente al divorzio. Conta l’intenzione soggettiva del debitore: aver provato in ogni modo a pagare i debiti contratti. Non conta l’aspetto puramente formale legato all’aver contratto i debiti anteriormente al momento dell’imprevisto che ha generato la situazione di sovraindebitamento.</p>
<p>I clienti possono essere assistiti da A.I.S.C. in qualità di consulente. Questa preparerà la proposta e la presenterà all’organismo a cui si chiede di esprimere la fattibilità e sostenibilità.</p>
<p> </p>