Tutte le discussioni con tag 'del' - Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)2024-03-28T19:37:26Zhttp://mediazionecreditizia.ning.com/forum/topic/listForTag?tag=del&feed=yes&xn_auth=noPiano del consumatore - Decreto - Tribunale di Napoli Nord -tag:mediazionecreditizia.ning.com,2019-01-08:5084451:Topic:254012019-01-08T13:45:26.806ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di…</p>
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO</p>
<p>1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di consumatore di ..................</p>
<p>......ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l’omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell’eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista. Il legislatore prevede nell’ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore. La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato. In particolare, l’art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all’attività svolta dal soggetto ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12. L’art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è specificamente richiamato dall’art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l’omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi “l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d’impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitoreconsumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all’art. 7 cit. L’art.7, comma 2, vieta l’accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L.F.; b)l’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”; c)l’art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l’art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Pertanto, il tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che abbia assunto obbligazioni e regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata. Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza di ................ è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati dal ricorrente per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali. È riconducibile alla categoria di consumatore sopra tratteggiata il Sig. ........ il quale ha assunto ogni obbligazione per interessi di natura personale e familiare. 1.2. Situazione di sovraindebitamento. Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”. La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42. Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza. La letture dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza. Infatti, la disposizione quando parla di “Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori. Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell’O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del Sig. ......., attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti. 1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12. Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, in persona della Dott.essa Pisano Enza risulta che i ricorrenti: -non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12; -non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12; -non hanno subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore; -hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -hanno depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12. È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12 1.3.1.Piano proposto dalle parti. Il piano proposto in qualità di consumatore è ammissibile, esso prevede: -il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di dodici mesi a partire dal decreto di omologazione; -il pagamento totale dei crediti in privilegio dello Stato e di <span style="text-decoration: line-through;">Plusvalore;</span> -il pagamento dei creditori chirografari Fiitalia, IBL Banca, BNL nella misura del 40%. </p>
<p>1.3.2.Condizioni di meritevolezza del consumatore.</p>
<p>Il tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere agli istanti la qualità di consumatori, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l’art. 12 co. bis dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art. 124 bis co. 1 TUB. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l’intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. La seconda questione che si pone riguarda l’interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all’omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva. L’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’acceso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto. </p>
<p>Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l’intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. FISSA -l’udienza del 15 febbraio 2019 ore 13.00; DISPONE -la comunicazione ad opera dell’O.C.C., Dott.ssa Enza Pisano della proposta e del presente provvedimento ai creditori entro trenta giorni prima della data di udienza ai sensi dell’art. 10 co. 1 L. 3/12; Si comunichi. Aversa, 14.12.18 Il Giudice dr. A.S. Rabuano Firmato Da: RABUANO ARMINIO SALVATORE</p>
<p></p> LIMITE DI FINANZIABILITA EX ART 38 TUB - ORDINANZA I CASSAZIONE CIVILEtag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-29:5084451:Topic:244092018-06-29T11:15:11.415ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">REPUBBLICA ITALIANA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO…</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">REPUBBLICA ITALIANA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">SEZIONE PRIMA CIVILE</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. DIDONE Antonio - Presidente -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. FERRO Massimo - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">ha pronunciato la seguente:</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">ORDINANZA</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">omissis</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Svolgimento del processo</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">1.- La S.p.A. Unipol Banca ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della s.r.l. (*), articolando nove motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 4 aprile 2013.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Con tale pronuncia, il Tribunale sardo ha respinto l'opposizione proposta dalla attuale ricorrente contro la decisione del giudice delegato di rigettare la domanda di insinuazione "in via privilegiata ipotecaria" nel passivo fallimentare della s.r.l. (*) che questa aveva presentato per un credito assunto come derivante da un'operazione di mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il provvedimento del giudice delegato, riprendendo una proposta di "non ammissione" del curatore basata sul rilievo del superamento in sede di erogazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dalla legge, ha stabilito: "respinto perchè non fornisce prova del presupposto di cui D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss. relativamente ai limiti di finanziabilità".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">2.- Nel confermare la decisione adottata dal giudice delegato, il Tribunale - richiamata la propria "giurisprudenza consolidata" per cui, "in difetto di prova positiva della conformità del contratto di mutuo fondiario alle prescrizioni dell'art. 38 TUB, il contratto è affetto da nullità, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 1418 c.c." - è andato a riportarsi alla pronuncia di Cass., n. 9219/1995. Per rilevare che le "medesime finalità sociali a rilevanza pubblica (gestione positiva del credito, garanzia della restituzione della somma mutuata, limitazione al principio generale di cui all'art. 2741 c.c.)", individuate da quella sentenza con specifico riguardo al credito edilizio, "valgono anche per il credito fondiario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Assunto questo riferimento di fondo, il Tribunale ha poi rilevato in via di specificazione che "non può certamente sostenersi che il limite di finanziabilità sia dettato nell'esclusivo interesse dell'istituto erogante, il quale invece dispone di somme depositate nell'interesse di terzi, la cui conservazione... appartiene al livello super partes dell'interesse pubblico alla regolamentazione del credito, attuato mediante norme imperative".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso ha aggiunto, altresì, che la "statuizione positiva dell'invalidità del contratto difforme impone il controllo del rispetto di tale limite": la banca che intende insinuarsi nel passivo del debitore in ragione di un credito derivante da un mutuo fondiario è onerata della prova del rispetto del detto limite. Prova che nel concreto il Tribunale sardo ha valutato non essere stata raggiunta: la perizia portata in giudizio, "risulta priva del requisito della data certa, necessario per la sua opponibilità"; "in ogni caso, detta perizia, redatta da un tecnico incaricato dalla parte e non dalla banca, ha ad oggetto il valore venale del bene e non il valore cauzionale" e cioè il "valore concretamente ricavabile in via esecutiva".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ciò posto, in via ulteriore il Tribunale ha rilevato che "costituisce domanda nuova la domanda di riconoscimento dell'importo insinuato a titolo di mutuo ipotecario ordinario, che il giudice delegato non avrebbe potuto riconoscere d'ufficio, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in totale assenza di allegazioni da parte del creditore". E ha altresì soggiunto, a proposito della richiesta conversione, che il "riconoscimento della prelazione ipotecaria a un contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo consentirebbe al creditore di soddisfare il proprio interesse eludendo le norma imperative, così realizzando lo stesso scopo (privilegio sul bene) cui avrebbe diritto se il mutuo fondiario fosse stato validamente concluso".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">3.- Nei confronti del ricorso resite il fallimento della s.r.l. (*), che ha depositato un apposito controricorso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Banca ricorrente ha depositato, altresì, una memoria ex art. 380 bis c.p.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Motivi della decisione</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il primo motivo (ricorso, p. 4) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge. D.lgs. n. 385 del 1993, art. 38 - art. 1418 c.c.; Delib. CICR 22 aprile 1995 - Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il secondo motivo (p. 13) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2704 c.c. - L. Fall., art. 45; insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione del compendio immobiliare ipotecato e all'omesso espletamento di accertamenti tecnici".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il terzo motivo (p. 17) assume: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'omesso espletamento di accertamenti tecnici".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il quarto motivo (p. 18) assume: "omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Omessa valutazione dell'incidenza della fideiussione adietta al mutuo fondiario sul rapporto fra importo del finanziamento concesso e valore delle garanzie complessivamente acquisite".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il quinto motivo (p. 21) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 - art. 1418 c.c.; Delib. CICR 22 aprile 1995; Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il sesto motivo (p. 22) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; art. 1419 c.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il settimo motivo (p. 24) assume: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta essenzialità della stipula del contratto nella forma "fondiaria"".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'ottavo motivo (p. 25) assume: "violazione e/o falsa applicazione di legge; L. Fall., art. 99 - art. 1424 c.c. - art. 112 c.p.c..".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il nono motivo (p. 27) assume: violazione e falsa applicazione di legge; L. Fall., art. 99 - art. 112 c.p.c.".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">5.- Il primo motivo di ricorso si concentra sulla dichiarazione di nullità del mutuo fondiario, resa dal decreto impugnato per superamento del limite di finanziabilità dell'80%. La censura, che viene così svolta, risulta sostanzialmente compendiabile in due articolazioni di base.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La prima linea di critica assume che "la natura imperativa della norma" dell'art. 38 TUB "è ricavata dal Tribunale di Cagliari in modo affatto tautologico da una presunta ritenuta esigenza "di ordine pubblicistico"". Se il legislatore avesse nutrito un così elevato interesse per il rapporto tra la misura del credito erogato e il valore delle garanzie a servizio - così argomenta il motivo -, avrebbe bollato di nullità "tutti i casi in cui la banca stipuli contratti di mutuo ipotecario "ordinari" a fronte di erogazioni per valore superiore a quello dei beni concessi a garanzia".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non v'è, in realtà, differenza tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario ordinario: casomai, l'esigenza di tutelare la "stabilità del sistema... economico in generale" dovrebbe essere "più pressante" per mutui ordinari, "attesa la mancanza dei "privilegi" tipici del fondiario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'altro ordine di rilievi critici si sostanzia nell'affermare che la normativa di cui all'art. 38 TUB "non persegue fini di carattere generale, ma specifici e intranei all'ordinamento bancario (a tutela della stabilità delle stesse banche)". Il limite di finanziabilità è indicazione - così si prosegue - che si situa "sul piano del comportamento della banca, e non già dell'atto": in quanto tale, la violazione del medesimo deve ritenersi che "non possa produrre la nullità dei contratti, ma trovi piuttosto sanzione sul piano della responsabilità (Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, est. Rordorf)".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In definitiva, conclude il motivo, "se è vero, come è vero, che la finalità della disciplina indagata è quella di tutelare la stabilità e la solidità patrimoniale della banca", "sarebbe addirittura paradossale pensare di ricavarne... l'inefficacia delle garanzie che accedono all'operazione di finanziamento, così aggravando la posizione della banca e il rischio connesso all'operazione, invece di ridurlo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">6.- Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Sul tema delle conseguenze negoziali ricadenti sui mutui fondiari erogati in misura superiore al limite di finanziabilità fissato dalla regolamentazione di legge e amministrativa è di recente intervenuta la pronuncia di questa Corte, 13 luglio 2017, n. 17352. Questa - rimeditando un orientamento in precedenza sostenuto da talune decisioni della stessa prima sezione - ha fermato il principio (già formulato in altri e più lontani interventi della Corte, con riferimento alla omologa disciplina previgente per il credito edilizio) che il superamento del limite di finanziabilità è determinativo della nullità del mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il Collegio intende confermare l'orientamento appena indicato (e già raccolto da Cass., 6 marzo 2018, n. 6586) e dare continuità allo stesso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">7.- La Banca ricorrente, assunta a base del proprio ragionamento l'identità del mutuo fondiario e del mutuo ipotecario ordinario, viene a risolvere senza residui la scelta imprenditoriale a favore del mutuo fondiario nel fatto dei "privilegi" che lo stesso viene ad assicurare. Così facendo, tuttavia, essa viene a delineare una prospettiva in sè stessa monca: che trascura del tutto di considerare e dare peso, cioè, alla ragione obiettiva che sta alla base dei "privilegi" così accordati.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non diversamente avviene, nella sostanza, per l'altro ordine di rilievi svolti dal motivo, che assume a funzione della normativa sul mutuo fondiario la stabilità del sistema bancario, e cioè della banca mutuante, di conseguenza chiudendo l'orizzonte della materia sull'unico riflesso dell'effettività del rientro di quest'ultima. In una simile prospettiva, la stessa possibilità, riconosciuta all'operatività bancaria, di stipulare mutui ipotecari non fondiari sembra, in effetti, perdere di senso.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Detto in altri termini, le censure formulate dalla banca ricorrente trascurano la funzione che il limite di finanziabilità, di cui all'art. 38 TUB, svolge nel contesto della normativa disciplinatrice del mutuo fondiario e la posizione strutturale che tale normativa riserva allo stesso. Ciò che, per contro, costituisce proprio il focus della tematica in esame.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">8.- Il mutuo fondiario è figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante. E' noto - tra l'altro, lo ricorda puntualmente la citata pronuncia di Cass., n. 17352/2017 - che l'ultimo dei numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia (cfr. la sentenza 22 giugno 2004, n. 175) ha valutato "non irrazionale" questa "scelta di politica economica del legislatore" in ragione della funzione di consentire (l'"accesso a finanziamenti" di "mobilizzazione della proprietà immobiliare", di "medio-lungo termine" (con "contestuale iscrizione" di ipoteca di primo grado) e potenzialmente "idonei a consentire il superamento" di una crisi d'impresa.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Per la verità, la gamma dei vantaggi connessa alla figura del mutuo fondiario risulta più ampia di quanto in via specifica vada a toccare il nodo della crisi d'impresa, sostanziandosi, secondo un censimento compiuto di recente in dottrina, in tutta una serie di "agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">E' pure sicuro, peraltro, che i vantaggi principali - di maggior enfasi, cioè - volgono l'attenzione a fattispecie e a svolgimenti di rapporto con mutuatari che sono imprese, posto che il nocciolo di questi vantaggi di base pare fondamentalmente identificabile nelle sottrazioni revocatorie di cui all'art. 39, comma 4 e nella disciplina del "procedimento esecutivo" di cui all'art. 41 TUB. In questa segnata prospettiva, la "vicenda" del mutuo fondiario "si colloca tutta" - come non ha mancato di sottolineare con forza la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 - "nei confini del rispetto della par condicio (già declinato d'altronde dall'art. 2741 c.c.)". Nel senso appunto che all'applicazione di un vantaggio fondiario per la banca mutuante fa corrispondente riscontro un sacrificio degli altri creditori del mutuatario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La materia non può non produrre, in definitiva, che un contemperamento, o un bilanciamento, di diversi interessi e di diverse posizioni. Che pure quello del rispetto della par condicio creditorum è principio, nel vigente ordinamento, di rilievo pubblico economico.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">9.- E' in tale contesto che si colloca il nodo rappresentato dal ruolo, e dalla posizione strutturale, del limite di finanziabilità. Come è agevole constatare, il tema non si esaurisce nel presentare profili di quantità, fermandosi anche (prima ancora, occorre anzi puntualizzare) su profili qualitativi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Quella di fissare il limite di finanziabilità alla soglia dell'80% del valore dell'immobile, che viene preso in peculiare considerazione ai fini dell'"accesso ai finanziamenti" in discorso, risponde naturalmente a una specifica scelta di "politica economica", che la legge ha demandato all'Autorità amministrativa (cfr., così, la Delib. CICR 22 aprile 1995). In apicibus, peraltro, la stessa risulta semplicemente attuativa di altra - e primaria - scelta, come propriamente assunta dalla norma dell'art. 38 TUB, comma 2: e come espressiva della necessità normativa che la funzione di accesso al finanziamento con operazioni di "mobilizzazione di ricchezza immobiliare" per risolvere crisi di impresa incontri precisi limiti massimi di finanziabilità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Nella prospettiva segnata dalla normativa vigente (come si evince, in specie, da quanto svolto nel secondo capoverso del precedente n. 8), il mutuo fondiario è operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell'erogato sul solo immobile "mobilizzato" e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. In via correlata, la peculiarità dell'operazione, che è forte, sta nel suo definitorio prescindere - per la copertura di detto rischio (e, quindi, per l'effettivo accesso a questo credito) - da considerazioni di ordine patrimoniale ex art. 2740 c.c. e/o di ordine reddituale sul mutuatario debitore.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La prescrizione normativa del limite di finanziabilità risponde, dunque, all'esigenza di circoscrivere, di definire il rischio insito in simile tipo di operatività del credito, che è appunto quello di sopravvalutare il bene "mobilizzato". Di escludere, di conseguenza, la pratica possibilità di operazioni che - secondo la scelta di politica economica adottata dal legislatore - non presentano ex ante sufficienti prospettive di effettiva fattibilità e buon esito ovvero espongono il mutuatario debitore ai rischi espoliativi (quanto, in specie, alla residua parte del suo patrimonio) ovvero di pura sorte.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Nel tutelare il debitore da operazioni di rischio per lui eccessivo (ancora oggi si trova, in dottrina, l'affermazione che l'oggettivo interesse del mutuatario sarebbe comunque quello di ottenere il maggior credito possibile: non si vede tuttavia la ragione, prima di tutto normativa, per cui un soggetto dovrebbe assumersi impegni che non potrà permettersi di onorare) e i suoi creditori altri, la prescrizione del limite di finanziabilità intende pure proteggere l'interesse pubblico alla corretta concorrenzialità e alla regolarità del mercato del credito.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">10.- L'opinione che esclude che il superamento della soglia di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario, intende tale soglia come una semplice indicazione comportamentale dalla legge rivolta alle banche mutuanti, che resta del tutto estranea al livello negoziale della fattispecie. Il mutuo fondiario gode tuttavia, si è visto, di importanti vantaggi riflessi sul piano del negozio e della sua esecuzione: ad ammettere una simile opinione si arriverebbe all'estremo di considerare "fondiario" il mutuo che la banca si limita ad allegare come tale o, quanto meno, quello provvisto di una perizia purchessia.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'enormità di simili conseguenze - il cui ricorrere contrasterebbe, d'altro canto, coll'orientamento adottato da questa Corte (cfr., di recente, Cass., 12 aprile 2018, n. 9079) - indica da sola l'erroneità e non sostenibilità della detta opinione.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In effetti, il difetto di fondo dell'opinione sopra discussa sta, in realtà, proprio nell'assumere il limite di finanziabilità come espressione di una mera indicazione comportamentale. Detto limite si pone, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Come ha messo in luce la più volte richiamata pronuncia di Cass., n. 17352/2017, "se è indubbio che l'art. 38, comma 2 TUB incide su un comportamento della banca, è altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finanziamento ha la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, per modo da incidere direttamente sulla fattispecie": "col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38 TUB è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Depone in modo univoco nella direzione di questa lettura l'insieme dei vantaggi disciplinari, che di base si legano all'operazione, nel confronto con la funzione selettiva che, come si è visto, viene a connotare la prescrizione normativa del limite di finanziabilità. E decisivo in proposito si mostra comunque il testo della norma dell'art. 38 comma 2 TUB, là dove indica che "il valore dei beni ipotecati" è in sè stesso misura dell'"ammontare... dei finanziamenti".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">11.- Il secondo motivo di ricorso assume (in via sostanzialmente gradata) che il decreto impugnato ha errato nel ritenere che la "perizia allegata da Unipol Banca s.p.a." era inopponibile al fallimento in quanto priva di data certa, non avendo la stessa "natura di scrittura privata". E che il decreto pure ha errato nel ritenere, altresì, che tale perizia "avrebbe avuto ad oggetto il valore venale e non il valore cauzionale".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">In via ulteriore e distinta, il motivo rileva ancora che "non vi è alcun riferimento normativo che imponga di assumere il valore cauzionale piuttosto che quello di mercato al fine di determinare il limite di finanziabilità". Per precisare che, sul punto, i "soli riferimenti sono rappresentati da una Circolare della Banca d'Italia (n. 125588 del 22 maggio 1996), la quale... ha rinunciato a prendere posizione a livello interpretativo sui due concetti di valore di mercato e di valore cauzionale".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Secondo il motivo, deve comunque "concludersi per il carattere "fondiario" del contratto di mutuo quando la documentazione acquisita (id est la perizia sull'immobile) abbia indotto la Banca a confidare, senza sua colpa, in un valore dell'immobile tale da garantire il rispetto del rapporto con la somma concessa in prestito, pur se in concreto tale rapporto non sia stato osservato".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">12.- L'articolato motivo di ricorso, che si è appena riferito, non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Come lo stesso motivo viene in fondo a riscontrare, la valutazione del Tribunale si poggia, nel concreto, su una pluralità di distinte rationes decidendi. La prima delle quali è costituita, per la verità, dalla rilevazione che "la stipulazione di un contratto valido ed efficace tra le parti rientra tra fatti costitutivi del diritto di credito vantato dalla ricorrente, la quale è onerata della relativa prova, nella specie non soddisfatta". Il ricorrente non contesta, in specie, questa ratio decidendi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">D'altro canto, la valutazione delle prove è attività rimessa alla valutazione del giudice di merito, che non è per sè sindacabile in sede di legittimità. Nè comunque si scorgono profili di irragionevolezza nell'arco della motivazione svolta dal Tribunale in proposito. Il riferimento necessario al valore cauzionale, per altro verso, risponde all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., con diretto riguardo alla normativa da cui l'attuale fondiario è disceso, Cass., 11 gennaio 2006, n. 264 e Cass., n. 1 settembre 1995, n. 9219; si vedano, altresì, i rilievi svolti nel corso del precedente n. 9); secondo le indicazioni comunitarie (direttiva CE n. 2000/12, che la Banca ricorrente mostra propriamente di conoscere), esso si sostanzia "nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Il motivo difetta infine del necessario requisito dell'autosufficienza, là dove non indica le norme per le quali dovrebbe essere trattato come mutuo "fondiario" quello in cui la documentazione "abbia indotto la Banca a confidare, senza sua colpa, in un valore dell'immobile tale da garantire il rispetto del rapporto con la somma concessa in prestito".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">13.- Il terzo motivo di ricorso assume che risulta "del tutto immotivata" la decisione del decreto impugnato "di non far ricorso ad accertamenti peritali officiosi" al fine di stabilire il "valore finanziabile del compendio immobiliare vincolato a garanzia del mutuo".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">4.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Di là della constatazione che il decreto ha motivato la propria decisione in merito, vale comunque la constatazione che il decreto medesimo è stato depositato in epoca successiva alla riforma del c.d. vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">15.- Il quarto motivo concerne il tema delle c.d. garanzie integrative nell'ambito delle operazioni di mutuo fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ad avviso della Banca ricorrente il limite di finanziabilità è portato, nella specie, dall'80% al 100% del valore dell'immobile in ragione del fatto che, a garanzia del credito in questione, è stata anche "acquisita fideiussione da parte della società Utensilferramenta s.r.l., del sig. C.S., del sig. C.S., della sig. M.I. per un importo pari a Euro 2.500.000,00".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">16.- Il motivo non può essere accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Delib. CICR dell'aprile 1995, emanata in applicazione della norma dell'art. 38, comma 2 TUB, è netta, invero, nell'affermare che possono fungere da "garanzie integrative" ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall'80% al 100% solo determinate categorie - o tipologie - di garanzie, che siano altresì ritenute "idonee" sulla base di criteri in generale predisposti dalla Banca d'Italia.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">L'elenco di queste categorie è, d'altro canto, riportato nello stesso atto di impugnazione depositato dalla Banca ricorrente (p. 19 s.).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Tra le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito - come indicate dalla Banca d'Italia (in G.U. n. 76, 2 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR - non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">17.- Il quinto motivo di ricorso rileva, in particolare, che "a tutto voler concedere deve ritenersi che comunque lo sforamento rispetto alla stima operata ex post sia sensibile ed apprezzabile".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">18.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso infatti difetta del necessario requisito dell'autosufficienza, non indicando le fonti normative che sorreggerebbero l'idea che è stata riportata nel motivo.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">19.- Il sesto e il settimo motivo di ricorso si sostanziano nel reclamare l'applicazione delle regole della nullità parziale di cui alla norma dell'art. 1419 c.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Assume così la ricorrente che "per principio generale la nullità di una parte del negozio (più che di una o più clausole, ai nostri fini) produce ex art. 1419 c.c. la caducazione dell'intero contratto soltanto a condizione che la parte interessata lo chieda espressamente e dimostri l'"essenzialità" della parte incisa dalla nullità".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">20.- Il motivo è inammissibile.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Lo stesso difetta del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo la Banca ricorrente indicato in quale atto, e con quali modalità, essa avrebbe invocato nel giudizio di merito il carattere solamente parziale dell'eventuale nullità del mutuo fondiario in esame.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ciò posto, per completezza va ancora riferito, in proposito, che, secondo quanto ha riscontrato la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 "a siffatta tesi della nullità parziale ostano non solo le difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l'art. 38 TUB individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell'operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione. Cosicchè è corretta l'inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell'operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della "fondiarietà" stabilito dalla norma imperativa".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Del resto, posto che il superamento della soglia di finanziabilità incide sull'oggetto del contratto che viene posto in essere (sopra, nel n. 10), il motivo presentato dalla Banca ricorrente vorrebbe tendere non già a "non-propagazione" della nullità (secondo quanto è, per contro, l'ipotesi presa in considerazione dalla norma dell'art. 1419 c.c., comma 1), quanto piuttosto a una sorta di "riduzione" dell'area negoziale colpita dalla nullità, che non risulta prevista nell'ordinamento vigente.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">21.- L'ottavo motivo di ricorso censura il decreto del Tribunale sardo, là dove questo ha escluso la conversione del mutuo fondiario in un "mutuo ipotecario ordinario".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Più in particolare, il motivo assume l'erroneità dell'affermazione per cui la domanda di conversione introdotta solo in sede di opposizione risulterebbe in ogni caso in violazione della regola dell'immutabilità della domanda. E altresì assume, sempre in opposizione alle indicazioni del Tribunale, che la conversione si appoggia al "c.d. principio di conservazione della domanda", sì che il riconoscimento della stessa dovrebbe, comunque, avvenire sostanzialmente in automatico.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">22.- L'ottavo motivo va accolto, nel senso e negli specifici limiti che vengono qui di seguito ad illustrarsi.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Prima di tutto non può condividersi, nella sua assolutezza, l'opinione della tardività della richiesta di conversione proposta solo in sede opposizione. Se è vero che la conversione non opera d'ufficio (come per contro adombra la Banca ricorrente) bensì a domanda di parte (cfr., da ultimo, Cass., 28 febbraio 2018, n. 4760), pure è vero che "l'istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità", trattandosi di "istanza consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria" (cfr., ancora una volta, Cass., n. 17352/2017).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Ugualmente non condivisibile risulta poi, e sempre per la sua assolutezza, l'altro rilievo (cfr. sopra, n. 2) che il Tribunale ha posto a base della sua decisione in proposito, secondo cui la conversione consentirebbe al creditore di soddisfare comunque l'interesse tipico del fondiario, "eludendo le norma imperative" sul limite di finanziabilità. In realtà, quello indicato è un rischio che consegue a un uso improprio dello strumento del fondiario nella pratica, ma non costituisce un esito necessario, posto che in ogni caso la conversione è figura inidonea a produrre la gamma di effetti propri del negozio nullo (cfr. così, anche con la sottolineatura di "scadere in un'inaccettabile protezione dell'illegalità", Cass., n. 17352/2017).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non per questo, tuttavia, risulta corretto l'assunto della conversione "automatica", che si trova sostanzialmente formulato nel motivo svolto dalla Banca ricorrente, in sintonia, peraltro, con una visione del fondiario come istituto in sè stesso riferibile a ogni contratto di mutuo ipotecario. Una simile visione è già stata criticamente esaminata più sopra (cfr. n. 8 ss.). Il punto è, al fondo, che il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell'ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un'operazione diversa e con effetti (anche) distinti da quelli propri del mutuo ordinario. Se dalle evidenze documentali emerge che il contratto a cui hanno dato corso le parti si intesta in un mutuo fondiario significa che queste hanno inteso e voluto propriamente porre in essere non un qualunque mutuo, bensì un fondiario.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">"Secondo il disposto dell'art. 1424 c.c.", rileva puntualmente Cass. n. 17352/2017, "il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">23.- Ha rilevato la pronuncia di Cass., n. 6586/2018 (richiamandosi al precedente di Cass., 27 febbraio 2002, n. 2912) che, per potere procedere all'effettiva conversione di un fondiario nullo in un mutuo valido, occorre riguardare all'intento pratico oggettivo, tratto cioè dal puntuale esame del contesto delle circostanze proposte dal caso concreto, che viene a contraddistinguere l'operazione che è stata posta in essere.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Escluse le ipotesi di un'eventuale illiceità o non meritevolezza della fattispecie concreta, l'indagine andrà dunque a verificare se il credito sia stato erogato nella consapevolezza, o meno, del fatto che il valore dell'immobile non raggiungesse lo scarto richiesto dalla legge ovvero pure se il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" abbia costituito la ragione unica, o comunque determinante, dell'operazione. Secondo il preciso disposto dell'art. 1424 c.c., l'indagine sarà effettuata con riferimento a ciascuna delle parti dell'operazione; e tenuto conto, tra l'altro, che la misura del credito da erogare e la dimensione dei "privilegi" voluti dal mutuante costituiscono, per regola, proprio i momenti topici delle trattative relative al genere di operazioni di finanziamento di cui si sta discorrendo.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">24.- Il nono motivo di ricorso assume, "in via di estremo subordine", che "comunque il capitale erogato dalla Banca alla fallita deve essere restituito". E censura la decisione del Tribunale che ha escluso tale credito dal chirografo, rilevando che tale domanda "non può essere proposta per la prima volta con l'opposizione".</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">25.- Il motivo va accolto.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Anche la domanda di ripetizione dell'indebito trae la sua ragione immediata (al di là del suo derivare dalla legge) nella riscontrata nullità dell'operazione negoziale poste in essere tra le parti. Sì che per la stessa possono venire a valere rilievi non dissimili da quelli svolti sopra con riguardo alla domanda di conversione (n. 22).</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Non v'è dubbio, d'altro canto, che l'accertata nullità del titolo negoziale manifesta la mancanza di giustificazione causale della permanenza delle somme erogate nel patrimonio del mutuatario, con connessa applicabilità della norma dell'art. 2033 c.c..</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">26.- In conclusione, vanno accolti, nei termini e limiti sopra indicati, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, respinti tutti gli altri. Di conseguenza, il decreto va cassato e la controversia rinviata, per i relativi profili, al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">P.Q.M.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa, in relazione ai profili dedotti nell'ottavo e nel nono motivo, il decreto impugnato e rinvia la controversia, per quanto di ragione, al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, giudicherà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 marzo 2018.</font></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify;"><span lang="EN-GB" style="margin: 0px;" xml:lang="EN-GB"><font face="Calibri" size="3">Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018.</font></span></p> Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusionetag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-06-26:5084451:Topic:244072018-06-26T11:05:44.859ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<h6>Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19559 - pubb. 25/04/2018<span><a href="http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/19559/bancheclienti/stampa"></a></span></h6>
<p><br></br></p>
<p>Tribunale Brindisi, 05 Dicembre 2017. Est. Sales.</p>
<p><br></br></p>
<p><strong>Mutuo e finanziamento in genere - Usura - Rilevabilità di ufficio <br></br><br></br>Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusione…</strong></p>
<div><br></br></div>
<h6>Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19559 - pubb. 25/04/2018<span><a href="http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/19559/bancheclienti/stampa"></a></span></h6>
<p><br/></p>
<p>Tribunale Brindisi, 05 Dicembre 2017. Est. Sales.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Mutuo e finanziamento in genere - Usura - Rilevabilità di ufficio <br/><br/>Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusione</strong></p>
<div><br/> <ins class="adsbygoogle"><ins id="aswift_0_expand"><ins id="aswift_0_anchor"></ins></ins></ins></div>
<p><br/></p>
<p>La violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)<br/><br/>La clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio non consente di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d’interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)</p>
<p></p>
<p></p>
<p align="left"><strong><font face="Verdana, sans-serif"><font size="1">Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza</font></font></strong></p>
<p></p>
<hr/><p></p>
<p align="left"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Accoglimento totale del 05/12/2017</font></font></p>
<p align="left"><font face="Georgia, serif"><font size="4">RG n. 4957/2017</font></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI</strong></font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Tribunale di Brindisi - Prima Sezione</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Nella causa civile iscritta al n. r.g.</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>4957/2017</strong></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">promossa da:</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>_____________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>FARMACIA____________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>____________________</strong></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">__________________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- ATTORE/ATTRICE</strong></font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">contro</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. O IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.</strong></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">(C.F. 09339391006), con il patrocinio dell’avv. ___________e dell’avv. ____________, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.</font></font></font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>- CONVENUTO/A</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Il Giudice dott. Stefano Sales,</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4122017, ha pronunciato la seguente</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>ORDINANZA</strong></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4"><strong>il G.E</strong></font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4122017</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">rilevato che</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- per ferma giurisprudenza,</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che - al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, "</font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">" vedi anche Cass. SS. UU. 246752017) - gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di muto de quo è esplicitamente previsto (artt. 3 e 4 contr. mutuo) che "</font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>... ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">(e perciò, anche le somme dovute per quota capitale)</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca</em></font></font><font face="Georgia, serif"><font size="4">", il che determina necessariamente (V. sul punto Cass. ordd. 55982017, 231922017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi in misura certamente superiore a quella del 4,02 (giacché i soli moratori sono convenuti in codesta misura);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d'interesse complessivamente risultante quale dovuto sulle quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura (il contratto contiene invero una clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio);</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"quota capitale"</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">ed a</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4"><em>"quota interessi"</em></font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">- deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche, quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi (ristrutturazione necessariamente presupposta nel provvedimento di primo grado);</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- deve quindi ritenersi che le rate sinora corrisposte non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario (dato che l'inadempimento risale alla</font></font> <font face="Georgia, serif"><font size="4">recente data del giugno 2017, in un rapporto iniziato nel 2011): circostanza, a sua volta, necessariamente presupposta dalla risoluzione intimata;</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">- la violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio;</font></font></font></p>
<p align="center"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">P. Q. M.</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">sospende l'efficacia esecutiva del titolo.</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Brindisi, 4 dicembre 2017</font></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Si comunichi.</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">Il Giudice</font></font></font></p>
<p align="right"><font color="#000000"><font face="Georgia, serif"><font size="4">dott. Stefano Sales</font></font></font></p> La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzanotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-05-23:5084451:Topic:241042018-05-23T08:44:59.237ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><strong>La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzano</strong></p>
<p> </p>
<p>Non riesci più a sostenere i debiti con il fisco, con le banche e finanziarie?</p>
<p>Non riesci più a pagare regolarmente le rate?</p>
<p>Sei perseguitato dalle società di recupero crediti?</p>
<p>La tua situazione economica è cambiata perché sei stato licenziato, hai subito una riduzione dello stipendio, sei in cassa integrazione, qualcuno in famiglia ha un problema di salute, ti sei separato, sei…</p>
<p><strong>La legge che cancella i debiti ma che in pochi utilizzano</strong></p>
<p> </p>
<p>Non riesci più a sostenere i debiti con il fisco, con le banche e finanziarie?</p>
<p>Non riesci più a pagare regolarmente le rate?</p>
<p>Sei perseguitato dalle società di recupero crediti?</p>
<p>La tua situazione economica è cambiata perché sei stato licenziato, hai subito una riduzione dello stipendio, sei in cassa integrazione, qualcuno in famiglia ha un problema di salute, ti sei separato, sei affetto da ludopatia, alcolismo etc, la tua piccola impresa o il tuo studio professionale non riesce più a generare profitti??</p>
<p>La legge ti offre la possibilità di ottenere una riduzione dei debiti complessivi proporzionalmente alle tue entrate.</p>
<p>È la Legge sul sovraindebitamento, grazie alla quale chi non riesce a far fronte ai debiti li può estinguere una volta per tutte, con la cancellazione dalla lista dei “cattivi pagatori”.</p>
<p> </p>
<p>Accedendo a questa procedura potrai liberarti da tutti quei debiti che sono da considerarsi impagabili in quanto il proprio reddito è insufficiente a pagarli regolarmente.</p>
<p> </p>
<p>Il procedimento prevede tre fasi, durante le quali potrai essere assistito dai nostri consulenti e dai nostri avvocati:</p>
<ul>
<li>Predisposizione dell’istanza da sottoporre all’Occ;</li>
<li>Attestazione della proposta da parte dell’Occ;</li>
<li>Presentazione del ricorso in Tribunale;</li>
</ul>
<p>Il Giudice sospende le procedure esecutive in corso e, verificati i requisiti di legge, omologa il piano.</p>
<p>Quindi estingue le procedure esecutive in corso e resetta la posizione debitoria del ricorrente.</p>
<p>Si può evitare il pignoramento dei propri beni, si può uscire dalla lista dei cattivi pagatori.</p>
<p>Una grande opportunità per tutti quei soggetti che non sono fallibili e non possono fruire delle norme di cui possono fruire i soggetti fallibili.</p>
<p>I debiti con Equitalia, con le banche e con le società finanziare possono subire tagli anche consistenti (80%).</p>
<p>Questa opportunità non è sfruttata dalla stragrande maggioranza dei soggetti indebitati per una serie di motivi:</p>
<ul>
<li>Disinformazione indotta;</li>
<li>Mancanza di interesse di avvocati e commercialisti poiché chi è sovraindebitato non riesce a pagare le parcelle;</li>
<li>Mancanza di conoscenza e diffusione della legge n. 3/2012;</li>
<li>Sfiducia e sensazione di fallimento dell’indebitato;</li>
<li>Complessità della disciplina che necessita di professionisti esperti;</li>
</ul>
<p>In Italia sono registrati numerosi casi di successo di gente riuscita ad ottenere in breve tempo un taglio dei debiti ed una dilazione di pagamento del debito sostenibile.</p>
<p>Chiunque si trovi in situazioni di difficoltà può richiedere una verifica preliminare per l’accesso alla procedura, compilando una semplice richiesta tramite il form online.</p>
<p>In team di circa 80 professionisti tra consulenti tecnici ed avvocati potrà fornire l’assistenza necessaria verificando anche la possibilità di fruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato.</p>
<p></p>
<p>assoaisc@gmail.com</p>
<p></p>
<p></p> Piano del consumatore e transazione fiscaletag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-02-22:5084451:Topic:241012018-02-22T17:46:13.188ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br></br>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br></br>Finora la rottamazione…</p>
<p>Grande opportunità per tutti i consumatori (verifica pe imprese non fallibili) con l’applicazione di un sistema in grado di risolvere i problemi di chi è tartassato dal fisco. È possibile rottamare ulteriormente le cartelle già rottamate e le alleggerisce grazie alla legge sul sovraindebitamento. <br/>In pratica consente uno sconto che può arrivare fino all'40% dell'importo - a seconda dei casi - e con una rateizzazione molto più ampia (in teoria fino a 20 anni)<br/>Finora la rottamazione delle cartelle di Equitalia funzionava per chi aveva piccole pendenze, ma era del tutto inutile per chi aveva carichi enormi da pagare al fisco: per tutti loro pagare in tre o in cinque rate, fino a febbraio 2019, decine di migliaia di euro già rateizzate in diversi anni risultava impossibile. Il modello consente di applicare la rottamazione alla legge sul sovraindebitamento.<br/>In un caso recente una coppia di Napoli è riuscita a salvare la casa: il giudice ha quasi dimezzato il mutuo, tagliato il 90% dei prestiti contratti con due finanziarie e il 90% di Irap e sanzioni amministrative richieste da Equitalia. Il tutto spalmato in quindici anni di rate. Così sono tornati a vivere. <br/>Si tratta di un'innovativa interpretazione del giudice. <br/>Il nuovo modello Da-S consente di sfruttare un taglio ex lege di circa il 40% sulle cartelle di Equitalia e di spalmare il resto non in cinque rate, ma in molte di più. Non c'è un limite, nessuno esclude che si possa arrivare a vent'anni. <br/>L'essenziale è predisporre la proposta di accordo o di piano del consumatore nei tempi previsti per poi chiedere la rottamazione, la cui ultima data è fissata oggi al 15 maggio 2018, anche se è auspicabile che possa essere dilazionata. <br/>Per la prima volta un privato, un professionista, un piccolo commerciante o un agricoltore può arrivare alla transazione fiscale, finora riservata alle procedure concorsuali delle aziende. <br/>D'altra parte oggi mezza Italia è indebitata con l'erario a causa della fortissima pressione fiscale: a parte i mutui, la parte del leone la fanno contributi Inps o l'Iva.<br/>Un'opportunità da sfruttare in fretta. <br/>Per gli accertamenti, dove la gran parte del debito è costituita da sanzioni, si può risparmiare fino al 90% <br/>Ma bisogna fare in fretta. <br/>esempio: un cliente con un debito di 100mila euro ha aderito alla legge sul sovraindebitamento e alla rottamazione: si è visto ridurre, come da piano in attesa di approvazione, il debito del 40%. Che però non dovrà pagare in 8 mesi ma in 4 anni. La legge sul sovraindebitamento ha vantaggi sul fronte della cosiddetta liquidazione patrimoniale. Se uno ha un debito di un milione e un immobile del valore di 100mila euro, con la liquidazione patrimoniale può liberarsi dei i debiti in una volta sola vendendo la casa», anche a un parente.<br/>Con la collega Carolina Ferro stiamo mettendo a punto la procedura per inoltrare le prime richieste, chiunque abbia clienti in possesso dei requisiti di accesso al piano del consumatore o ad una delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento e ed abbia anche debiti con il fisco, il sottoscritto e la Collega Ferro sono a disposizione. Grazie Luigi Benigno</p> Quali rimedi esperibili in caso di rigetto del piano del consumatore in sede di reclamotag:mediazionecreditizia.ning.com,2018-01-22:5084451:Topic:239012018-01-22T11:03:59.473ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al…</p>
<p style="text-align: left;">E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?</p>
<p style="text-align: left;">A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al debitore non è preclusa la possibilità di presentare un altro piano di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>IL CASO</strong>: La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini nasce dal ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale in accoglimento del reclamo promosso da una banca aveva annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato da un cittadino ai sensi della legge n. 3 del 2012.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA DECISIONE:</strong> Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed evidenziato che:</p>
<ol>
<li>ai sensi dell’articolo art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall’articolo 737 e seg. c.p.c.;</li>
<li>il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;</li>
<li>decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca, come previsto dall’art. 742 cpc. Quest’ultima disposizione rientra esplicitamente tra le norme richiamate dall’art. 12, comma 2 della legge n. 3 del 2012;</li>
<li>i suddetti decreti non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;</li>
<li>come già affermato dalla stessa Corte di legittimità, il decreto con il quale viene rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla Legge n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);</li>
<li>uguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione e pertanto anche in questo caso non è preclusa al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;</li>
<li>l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo.</li>
</ol> Le banche calcolano in modo corretto l'Euribor? Ispezioni dell'Antitrust su ipotesi cartellotag:mediazionecreditizia.ning.com,2011-10-19:5084451:Topic:91032011-10-19T17:14:12.552ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p><b>Le banche calcolano in modo corretto l'Euribor? Ispezioni dell'Antitrust su ipotesi cartello</b></p>
<p>L'Euribor è un tasso interbancario che esprime la media dei tassi di interesse con cui un panel di banche europee si presta soldi. Un termometro del costo del denaro all'ingrosso, per questo motivo solitamente allineato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, costo del denaro per eccellezza.</p>
<p>L'Euribor però, come le oltre 400mila famiglie italiane che ogni anno…</p>
<p><b>Le banche calcolano in modo corretto l'Euribor? Ispezioni dell'Antitrust su ipotesi cartello</b></p>
<p>L'Euribor è un tasso interbancario che esprime la media dei tassi di interesse con cui un panel di banche europee si presta soldi. Un termometro del costo del denaro all'ingrosso, per questo motivo solitamente allineato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, costo del denaro per eccellezza.</p>
<p>L'Euribor però, come le oltre 400mila famiglie italiane che ogni anno stipulano un mutuo ipotecario, è anche il tasso principale che viene utilizzato per il calcolo del tasso finale di interesse da pagare sui mutui a tasso variabile (dato dalla somma tra l'Euribor e lo spread stabilito dalla banca).</p>
<p>Come viene calcolato? Tecnicamente è la media dei tassi praticati per prestiti interbancari applicati da un panel di 44 banche europee, come indicato dall'European banking federation. Viene calcolato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e comunicato alle ore 11, sulle varie scadenza (da 1 settimana a 1 anno, le più diffuse tra i mutui sono quella mensile e trimestrale).</p>
<p><b>E' calcolato in modo corretto?</b> O ci sono dei giorni in cui le variazioni sono più sensibili alterando l'impatto indiretto che questo indicatore ha sul mercato dei mutui? Dato che in questo secondo caso ci sarebbero <b>impatti significativi sulle rate da pagare</b> bisogna fare molta attenzione. Ad esempio la maggior parte degli intermediari finanziari che erogano mutui prende come punto di riferimento il tasso Euribor dell'ultimo giorno del mese, altre prendono il 15, altre ancora fanno una media mensile. La scelta dell'Euribor da fissare per il calcolo delle rate è arbitraria e spetta a ciascuna banca che eroga il mutuo.</p>
<p>Tuttavia, <b>la maggior parte degli istituti che erogano mutui prende come punto di riferimento l'Euribor rilevato nell'ultimo giorno del mese</b> precedente a quello del pagamento della rata.</p>
<p>L'Antitrust dell'Ue, probabilmente, starà indagando proprio su questi elementi. Verificando se le 44 banche del panel possano aver alterato in malafede la media dell'Euribor in alcuni giorni <b>L'ipotesi di reato non è da poco: manipolazione nel calcolo del tasso</b>.</p>
<p> </p> Convenzioni dirette cessioni del quintotag:mediazionecreditizia.ning.com,2010-02-15:5084451:Topic:2872010-02-15T17:21:55.000ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
Invitiamo i membri del blog a fornire informazioni circa la disponibilità e l'utilizzo delle convenzioni a favore di tutti i bloggers.<div><br/></div>
<div>Grazie </div>
Invitiamo i membri del blog a fornire informazioni circa la disponibilità e l'utilizzo delle convenzioni a favore di tutti i bloggers.<div><br/></div>
<div>Grazie </div> Art. 39 DPR 180/1950tag:mediazionecreditizia.ning.com,2010-02-12:5084451:Topic:1612010-02-12T18:52:14.000ZA.I.S.C.http://mediazionecreditizia.ning.com/profile/lbconsulting
<p>Stiamo cercando, anche attraverso le associazioni di categoria, di dare la giusta interpretazione all'art.39 rimasto disapplicato per 60 anni. In effetti non potrebbe applicarsi anche alla delegazione di pagamento se non per analogia.</p>
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<p>Cosa ne pensate? </p>
<p>Stiamo cercando, anche attraverso le associazioni di categoria, di dare la giusta interpretazione all'art.39 rimasto disapplicato per 60 anni. In effetti non potrebbe applicarsi anche alla delegazione di pagamento se non per analogia.</p>
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<p>Cosa ne pensate? </p>