Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Con l’esdebitazione il debitore viene liberato dai propri debiti in modo definitivo, ma è necessario il possesso di specifici requisiti.

 

L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura.

 

La procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo gli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.

 

 

ESDEBITAZIONE DEL FALLITO

 

L’esdebitazione è innanzitutto un beneficio contenuto nella Legge fallimentare [1] che consente all’imprenditore, persona fisica, dichiarato fallito di potersi liberare dai debiti che residuano nei confronti dei creditori non soddisfatti dopo la chiusura del fallimento.

 

L’esdebitazione si pone pertanto come un aiuto che permette all’imprenditore fallito di poter avviare una nuova attività d’impresa senza dover sopportare il peso di debiti residui derivanti dal fallimento oramai chiuso, perché vengono di fatto azzerate tutte le posizioni debitorie fallimentari.

 

Possono beneficiare dell’esdebitazione gli imprenditori individuali, ma anche i soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita, vale a dire i soci di una società semplice o di una società in nome collettivo, nonché i soci accomandatari di una società in accomandita semplice.

 

Per potersi liberare dai propri debiti derivanti dal fallimento, l’imprenditore deve aver soddisfatto alcuni requisiti oggettivi:

a) la procedura fallimentare deve essere stata dichiarata chiusa per effetto della ripartizione dell’attivo risultante dal fallimento attraverso un piano di riparto  (si tratta di una condizione che può dirsi soddisfatta anche quando la chiusura del fallimento è stata determinata dal mancato deposito di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori oppure in ragione del pagamento totale dei crediti)

b) i creditori concorsuali devono inoltre essere stati, almeno in parte, soddisfatti dal momento che, in caso contrario la richiesta di esdebitazione non potrebbe essere proposta;

 

È inoltre richiesto il rispetto di alcuni requisiti soggettivi, poiché il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso soltanto agli imprenditori che abbiano improntato il proprio comportamento a principi di correttezza e di trasparenza nei confronti della procedura fallimentare.

 

L’imprenditore infatti deve:

a) aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria ad accertare il passivo dell’impresa, cioè il suo stato di indebitamento;

b) essersi interessato affinché l’operazione di accertamento dello stato passivo avvenisse in modo proficuo;

c) non deve aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare;

d) deve aver consegnato al curatore fallimentare tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

d) non deve aver beneficiato di un’altra esdebitazione nei 10 anni precedenti;

Nel corso della procedura fallimentare, l’imprenditore non deve inoltre aver rappresentato una situazione contabile dell’impresa fallita diversa dalla realtà attraverso comportamenti diretti a distrarre l’attivo del patrimonio dell’impresa oppure esponendo passività insussistenti.

 

L’imprenditore non deve poi aver cagionato o aggravato il dissesto economico dell’impresa, rendendo così più difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari né aver fatto ricorso abusivo al credito.

 

L’imprenditore infine non deve essere condannato in via definitiva con sentenza passato in giudicato perché non più impugnabile per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

Se vengono soddisfatti tutti questi requisiti, il Tribunale con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore può concedere l’esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente che vengono così estinti.

 

I creditori non potranno neppure richiedere il pagamento degli interessi e si estingueranno anche le eventuali garanzie reali (pegno ed ipoteca), sebbene rimangano fatti salvi i diritti vantati nei confronti di coobbligati e dei fideiussori del debitore oltre che degli obbligati in via di regresso.

 

E più precisamente, i creditori non potranno più pretendere dal debitore il pagamento:

a) dei debiti residui di cui erano titolari i creditori ammessi allo stato passivo che il fallito non è stato in grado di soddisfare integralmente;

b) dei debiti anteriori alla procedura di fallimento di cui erano titolari quei creditori che non hanno tuttavia depositato la domanda di ammissione al passivo (in questo caso, l’esdebitazione opera però solo per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado).

 

Non rientrano invece nella procedura di esdebitazione:

a)  i debiti relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;

c)  i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;

d) le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

 

 

ESDEBITAZIONE DEL CONSUMATORE

 

Il vantaggi derivanti dal ricorso alla procedura di esdebitazione non sono limitati agli imprenditori soggetti al fallimento, poiché il nostro legislatore ha recentemente esteso la possibilità di fare ricorso a tale agevolazione anche ai consumatori, cioè ai debitori – persone fisiche – che hanno assunto dei debiti per scopi estranei all’esercizio di un’attività di impresa o professionale [2].

 

La Legge consente infatti non solo agli imprenditori, ma anche ai consumatori che si trovino in una situazione grave difficoltà economica tale da renderli incapaci di poter provvedere al pagamento dei propri debiti di poter ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un accordo con i creditori oppure, in alternativa, di poter chiudere la loro posizione con la procedura di liquidazione di tutti i loro beni.

 

In questi casi il debitore – sia esso un imprenditore o un consumatore – può essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori.

 

Per poter usufruire di questa agevolazione, il debitore deve tuttavia soddisfare alcune condizioni in termini del tutto analoghi rispetto a quanto previsto dalla legge fallimentare, sebbene con alcune differenziazioni.

 

Il debitore infatti deve:

a) aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;

b) aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utile alla procedura;

c) essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;

d) non aver usufruito del beneficio dell’esdebitazione negli 8 anni precedenti alla richiesta;

e) non essere stato condannato in via definitiva – con sentenza passata in giudicato – per la violazione delle regole e dei principi che presidiano la disciplina dell’accordo o del piano del consumatore;

f) aver svolto – nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione – un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato;

g) aver cercato e non aver rifiutato senza giustificato motivo – nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione – proposte di lavoro;

 

Il debitore deve inoltre aver soddisfatto – almeno in parte – i creditori con i quali aveva contratto dei debiti in un momento precedente al decreto con il quale è stato dichiarata aperta la procedura di liquidazione dei beni.

 

La Legge individua poi alcuni casi in cui l’esdebitazione deve ritenersi esclusa, cioè quando:

a) è stato il debitore a concorrere alla situazione di sovraindebitamento, poiché esso è stato determinato da un ricorso colposo al credito, giacché soproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali dello stesso;

b) il debitore – nei cinque anni precedenti alla procedura di liquidazione o nel corso della stessa – ha posto in essere atti in frode dei creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o simulazioni di titoli di prelazione, con lo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri;

 

A ciò si aggiunge il fatto che l’esdebitazione non può operare né per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari né per i debiti da risarcimento del danno extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie rispetto ai debiti oggetto della procedura di estinzione.

 

L’esdebitazione è altresì esclusa per i debiti fiscali che nonostante abbiano causa anteriore al decreto di apertura della procedura siano stati successivamente accertati per effetto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

 

Per poter usufruire dell’esdebitazione, il debitore deve presentare un ricorso al giudice entro l’anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione.

 

Il giudice deve a questo punto sentire i creditori non integralmente soddisfatti e verificare le condizioni di ammissibilità dell’esdebitazione.

 

In presenza delle condizioni previste per la concessione dell’esdebitazione, il giudice dichiara inesigibili i crediti non integralmente soddisfatti nei confronti del debitore, fatta comunque salva la possibilità di proporre reclamo.

 

È bene infine precisare che il provvedimento con il quale è stata concessa l’esdebitazione può essere revocato su istanza dei creditori in qualsiasi momento dal giudice quando venga successivamente accertata la sussistenza di cause di esclusione del beneficio oppure quando risulti che: a) è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo; b) è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; c) sono state simulate attività inesistenti.

 

 

[1] R.D. 16 marzo 1942, n. 267

[2] Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

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