Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI


SEZIONE I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


1. Premessa


L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle
controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.



La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura; alla Banca
d'Italia sono affidati compiti di nomina dei membri dell’organo decidente, di
svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché di
emanazione delle disposizioni applicative.


I sistemi stragiudiziali assumono rilievo per le finalità della vigilanza e, più in generale, per l’efficienza del sistema finanziario. Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei
principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela;
migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e
finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a
beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo
complesso.


2. Fonti normative


La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:


— articolo 128-bis del T.U., che prevede l’adesione dei soggetti di cui


all’articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la


definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente;


— deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante “Disciplina dei


sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi


dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.


Si richiamano, inoltre:


— Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;


— le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 in materia di disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (di seguito “disciplina di
trasparenza dei servizi bancari e finanziari”).


3. Definizioni


Ai fini della presente disciplina si definiscono:


— “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle presenti disposizioni (1);— “associazioni degli intermediari”, gli organismi associativi riconosciuti
dalla Banca d'Italia, ai sensi del paragrafo 2 della sezione III, ai fini
della designazione del componente dell’organo decidente espressione degli
intermediari;— “cliente”, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un
rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari
e finanziari.Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente,
nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la
concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di
cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori
bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento;—
“intermediari”, le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. che operano nei
confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane
S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari
esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi
disciplinati dal titolo VI del T.U.;— “reclamo”, ogni atto con cui un cliente
chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax,
e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.


_________________


(1) Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l’insieme formato dall’organo decidente, composto in funzione degli interessi degli
intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e
dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina.


4. Ambito di applicazione oggettivo


All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (1).


Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (2) (3).


All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha
ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la
controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo
richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione
dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione
dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni
materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del
contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso
collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing
o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle
forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di
factoring). Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a
operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 (


4).


Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge
(ad esempio, articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, d’ora in avanti
“Codice del Consumo”) (5).



Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche
qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 2.


_________________


(1) All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte anche le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del d.lgs. 28
luglio 2000, n. 253.


(2) L’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 esclude l’applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e
ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla
disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I,
del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al
consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U..(3) Per
la definizione dell’ambito applicativo delle presenti disposizioni rispetto a
quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
richiamano i criteri stabiliti dalla disciplina di trasparenza dei servizi
bancari e finanziari. In proposito, cfr. altresì il Regolamento Consob del 29
dicembre 2008, disciplinante le procedure di conciliazione e arbitrato in
materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio previste
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, che rimette a un protocollo di
intesa tra la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob e
il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo
128-bis del T.U. la risoluzione delle questioni relative all'ambito delle
reciproche competenze.


(4) Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.


(5) I casi in cui il giudizio, l’arbitrato o il tentativo di conciliazione vengono promossi successivamente alla presentazione del ricorso sono disciplinati dalla sezione VI, par. 3.


Nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all’articolo 140-bis del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all’autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce
all’azione collettiva.


5. Destinatari della disciplina


La presente disciplina si applica a tutti gli intermediari.



SEZIONE II


ADESIONE ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO


Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’ABF. L’adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria; la Banca d'Italia ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito
della sua azione di controllo.


Il diritto di ricorrere all’ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.


L’adesione all’ABF è comunicata per iscritto alla Banca d’Italia (1) secondo le seguenti modalità:


— le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse aderenti;


— gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione del
componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo previsto
dalla sezione V, paragrafo 1.


Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività.


Possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di
composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete
Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in
questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale
aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine (2).


_________________


(1) Banca d'Italia, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Rapporti tra Intermediari e Clienti, via Milano 64, 00184 Roma.


(2) La comunicazione è effettuata prima di iniziare l’attività in Italia o al momento successivo in cui l’intermediario intende avvalersi di questa facoltà.



SEZIONE III


ORGANO DECIDENTE


1. Articolazione territoriale


Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dal paragrafo 2 e articolato in tre collegi su base territoriale.


Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-
Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.


Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi
presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.


Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.


A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso.


2. Nomina e composizione


Ciascun collegio dell’organo decidente è costituito da cinque membri:


a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;


b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;


c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.


I criteri di imparzialità e di rappresentatività dell’organo decidente fissati dalla legge richiedono, secondo le indicazioni formulate dal CICR, che la composizione dei collegi sia tale da assicurare effettiva rappresentanza ai
soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.


Per quanto riguarda il componente di cui alla lettera b), la designazione è rimessa a organismi associativi che presentino requisiti di ampia diffusione territoriale e di adeguata rappresentatività degli
intermediari. La Banca d’Italia procede al riconoscimento degli organismi
associativi che possono partecipare alla designazione del componente espresso
dagli intermediari su istanza degli organismi stessi, verificando la
sussistenza dei predetti requisiti (1).


_________________


(1) Il riconoscimento viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza; l’unità organizzativa competente è il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia.


In casi eccezionali, ove sussistano comprovate esigenze di specializzazione e di rappresentatività dei componenti e a condizione che ciò non pregiudichi l’economicità e l’efficienza della procedura, la Banca d’Italia
può consentire che un organismo associativo designi più componenti dell’organo
decidente, che si alternino in funzione delle caratteristiche del ricorso (1).


La designazione del componente espresso dalle associazioni rappresentative dei clienti (lettera c) è effettuata:


— per i consumatori, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 136 del Codice del Consumo;


— per le altre categorie di clienti, da associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi con altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull’intero territorio nazionale e
che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.


Nell’effettuare la designazione le associazioni degli intermediari e quelle rappresentative dei clienti attestano di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3 (2).



La Banca d’Italia può chiedere l’esibizione della relativa documentazione.


I componenti dell’organo decidente sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia.


Con le medesime modalità sono designati e nominati uno o più componenti supplenti, che sono chiamati dalla segreteria tecnica a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza, impedimento o astensione di
questi ultimi.


La composizione dell’organo decidente, stabilita dalla segreteria tecnica, varia, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.


In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d'Italia (lettera a), ovvero, in mancanza, dal più anziano dei
corrispondenti membri supplenti. L’anzianità si determina in base alla
permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all’età
anagrafica.


La Banca d'Italia, al fine di assicurare l’effettivo e continuo funzionamento dell’organo decidente, nel caso in cui gli organismi di cui al presente paragrafo non procedano alle designazioni dei membri (effettivi o
supplenti) di competenza, può sollecitarli in tal senso; qualora le
designazioni non siano effettuate entro 30 giorni dal sollecito, la Banca
d’Italia nomina dei membri provvisori, che rimangono in carica fino alla
reintegrazione dell’organo con la nomina dei componenti designati ai sensi del
presente paragrafo.


Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.


_________________


(1) Così, in presenza di un unico organismo associativo riconosciuto, la Banca d'Italia può valutare la possibilità che questo designi due componenti per ciascun collegio, che si alternino in funzione della categoria di appartenenza
del cliente che ha presentato il ricorso (consumatore o
professionista/imprenditore).


(2) La designazione è comunicata al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d’Italia.



Un impegno attivo e costante da parte dei componenti dell’organo decidente è essenziale per assicurare la funzionalità e l’efficienza dell’ABF. In considerazione di ciò, la Banca d’Italia - valutate le eventuali
giustificazioni presentate dall’interessato - può dichiarare la decadenza
dall’ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero
revocare uno o più componenti per giusta causa. Tra le cause di revoca può
rientrare, ad esempio, la perdita dei requisiti per la nomina previsti dal
paragrafo 3 o violazioni del codice deontologico di cui al paragrafo 4.


In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’organo decidente, la Banca d’Italia può sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica
fino alla reintegrazione dell’organo con i componenti nominati ai sensi del
presente paragrafo.


3. Requisiti


I componenti dell’organo decidente debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.


Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in
quiescenza, ovvero altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata
competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori (1).


In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell’organo decidente sono valutati, tra l’altro: i) il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti; ii) l’età anagrafica
del componente; iii) la prossimità del luogo di residenza o domicilio con la
sede del Collegio.


Non possono essere nominati componenti dell’organo decidente coloro i quali:


— siano stati condannati per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,
ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;


— abbiano riportato condanne definitive per altri delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;


— abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;


— siano incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;


— siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.


_________________


(1) Per la valutazione di tale competenza sono considerate le esperienze nel settore finanziario (esponenti aziendali, componenti gli organi delle procedure di crisi, dipendenti delle autorità di vigilanza, revisori contabili,
consulenti) e quelle maturate in generale nel campo dell’arbitrato o della
conciliazione, nonché l’attività di docenza e le pubblicazioni in discipline
giuridiche ed economiche.



Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione
coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni o
presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.


Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.


4. Funzionamento


Ciascuno dei collegi in cui si articola l’organo decidente è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. Eventuali impedimenti alla partecipazione alle riunioni sono comunicati senza
ritardo alla segreteria tecnica dal componente interessato per consentire la
convocazione del relativo membro supplente.


Nel fissare il calendario delle riunioni del collegio, la segreteria tecnica assicura che la composizione dell’organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando
che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti
e degli intermediari.


I componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia (1) ne danno notizia senza ritardo alla segreteria tecnica, ai fini della
convocazione dei relativi supplenti. Ove, in casi eccezionali, la situazione di
conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del
ricorso viene rinviata.


La decisione sui ricorsi è assunta a maggioranza.


Il presidente coordina i lavori del collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione.


Nel loro operato i membri del collegio si impegnano al rispetto di un codice deontologico predisposto dalla Banca d’Italia.


_________________


(1) Ad esempio, per aver prestato occasionalmente la propria collaborazione professionale a favore di una delle parti della controversia.



SEZIONE IV


SEGRETERIA TECNICA


1. Organizzazione e funzioni


L’attività di segreteria tecnica per l’organo decidente è svolta dalla Banca d’Italia.


Per ciascuno dei collegi in cui si articola territorialmente l’organo decidente, l’attività di segreteria tecnica è svolta da una struttura all’uopo dedicata presso le Sedi della Banca d’Italia di Milano, Roma e Napoli.


La segreteria tecnica:


— riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo all’apertura dei relativi fascicoli;


— riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo);


— accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti e, ove ne ravvisi l’esigenza, chiede alle parti le necessarie integrazioni, fissando un termine per la loro produzione (1); —
attesta l’irricevibilità del ricorso in caso di sua palese incompletezza,
irregolarità o intempestività, dandone comunicazione alle parti (2);


— cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del reclamo, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini
della decisione; il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente il
collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;


— istruisce il ricorso per il collegio, predisponendo una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;


— fissa il calendario delle riunioni del collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del collegio e li informa sull’agenda dei ricorsi da trattare;


— assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;


_________________


(1) La richiesta di elementi integrativi comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del collegio; dell’avvenuta sospensione è data comunicazione alle parti.


(2) Ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia
indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di
soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione
di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia
attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati
senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. Nei casi
previsti dalle lettere e) ed f) la segreteria tecnica, nel darne comunicazione
alle parti, indica le modalità con cui è possibile procedere alla
regolarizzazione del ricorso fissandone il relativo termine.


— cura le comunicazioni alle parti nel corso della procedura;


— alimenta l’archivio elettronico delle decisioni previsto dal paragrafo 2;


— in caso di accertato inadempimento delle decisioni da parte degli intermediari, provvede alle conseguenti pubblicazioni secondo quanto previsto dalla sezione


VI, paragrafo 5.


2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull’attività


Una struttura, presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, coordina le segreterie tecniche (1).


La struttura centrale di coordinamento gestisce e pubblica sul sito internet dell’ABF un archivio elettronico delle decisioni dei collegi che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti
seguiti dall’organo decidente.


La Banca d’Italia predispone e pubblica annualmente una Relazione concernente l’attività svolta dall’organo decidente, la cui redazione è curata dalla struttura centrale di coordinamento. Quest’ultima cura inoltre gli
adempimenti connessi alla partecipazione dell’ABF alla rete Fin.Net di cui alla
sezione VII,


paragrafo 1.


_________________


(1) Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti Esterni e Affari generali, Divisione Rapporti


tra Intermediari e Clienti.


¾ 12 ¾


SEZIONE V


COSTI


1. Compensi ai componenti dell’organo decidente


Ciascun membro dell’organo decidente ha diritto a un compenso determinato dalla Banca d’Italia; gli importi sono riportati in una tabella pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it.


La Banca d’Italia provvede alla liquidazione dei compensi dei componenti (effettivi e supplenti) dell’organo decidente di cui alle lettere a) e c) della sezione


III, paragrafo 2. Sono a carico delle associazioni degli intermediari i compensi dei membri da esse designati.


Gli intermediari che non aderiscono alle associazioni degli intermediari versano il proprio contributo all’associazione alla quale gli stessi hanno fatto riferimento in sede di adesione all’ABF (cfr. sezione II). L’importo
viene determinato dall’associazione al termine di ciascun anno solare in base
al costo complessivo relativo ai componenti da essa designati, ripartito per il
numero totale degli intermediari aderenti e di quelli non aderenti che a detta
associazione hanno fatto riferimento.


L’associazione degli intermediari comunica alla segreteria tecnica gli intermediari che non hanno versato il contributo relativo ai componenti da essa designati per l’adozione dei provvedimenti previsti alla sezione VI, paragrafo
5.


2. Contributo alle spese della procedura


Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante
l’avvenuto pagamento. Il collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in
parte, prevede che l’intermediario:


a) rimborsi al ricorrente il contributo versato;


b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura.


La Banca d’Italia può rivedere la misura di detti importi alla luce dell’esperienza applicativa dell’Arbitro Bancario Finanziario.


Il versamento dei contributi alle spese della procedura è effettuato secondo modalità pubblicate sul sito internet dell’ABF.


L’inosservanza da parte dell’intermediario delle previsioni di cui alle lettere


a) e b) costituisce inadempienza alla decisione del collegio.



SEZIONE VI


PROCEDIMENTO E DECISIONE


1. Reclamo preventivo all’intermediario


Il contenimento dei rischi legali e di reputazione degli intermediari e l’efficiente funzionamento dei sistemi stragiudiziali dipendono in larga misura dalla capacità dell’intermediario di preservare un rapporto corretto e
trasparente con i clienti. In questa prospettiva, è essenziale che
l’intermediario riservi la massima cura alla funzione di gestione dei reclami,
al fine di prevenire l’insorgere di controversie e risolvere già in questa fase
preliminare le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente.


In considerazione di ciò, il ricorso ai sistemi stragiudiziali non sostituisce, ma presuppone, un’effettiva e soddisfacente interlocuzione tra l’intermediario e il cliente volta a consentire il chiarimento delle rispettive
posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione bonaria dei possibili
contrasti. L’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario
costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro
Bancario Finanziario (1).


Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela. A tali
fini gli intermediari applicano le disposizioni relative ai reclami contenute
nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Le procedure
interne adottate dall’intermediario assicurano, inoltre, che l’ufficio o il
responsabile della gestione dei reclami:


— si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall’organo decidente, attraverso la consultazione dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet ai sensi della
sezione IV,


paragrafo 2;


— valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate
in tali casi.


L'intermediario si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento.


2. Avvio del procedimento


Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare


_________________


(1) Il preventivo reclamo all’intermediario è condizione per l’accesso all’ABF anche qualora l’intermediario stesso abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei
consumatori.


ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.



Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo
aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il
ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile
presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico (1) e può
essere, alternativamente:a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate
sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente (2) o a
qualunque Filiale della Banca d’Italia, che provvede a inoltrarlo senza
indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;


b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.


Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.


Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all’intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica
certificata; entro 30 giorni dalla ricezione (3), l’intermediario trasmette
alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente
a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi
compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l’intermediario aderisce a
un’associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata
documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla
predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse
provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.


La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell’intermediario al cliente che ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso.


Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell’ambito della procedura di ricorso può consistere in un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione da
presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica; le
associazioni dei clienti possono, inoltre, fornire assistenza agli aderenti
nella redazione del ricorso; sono in ogni caso escluse valutazioni inerenti il
merito della controversia o volte a prospettare i possibili contenuti della
decisione del collegio.


Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dall’intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito
della controversia, l’organo decidente valuta la condotta dell’intermediario
sotto il profilo della mancata cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento
della procedura, anche al fine dell’applicazione delle misure di cui al
paragrafo 5.


_________________


(1) L’elenco è pubblicato sul sito internet dell’ABF.


(2) La zona di competenza territoriale di ciascun collegio è definita ai sensi della sezione III, par. 1.


(3) Al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l’intermediario comunica tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione
del cliente.


3. Svolgimento della procedura


L’istruttoria sul ricorso è curata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, che esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1.


L’istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti.


Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 2 per la presentazione di queste
ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo
aderisca.


Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso dell’istruzione preliminare, o dal collegio per
chiedere ulteriori elementi alle parti; la sospensione è comunicata a entrambe
le parti, unitamente alla fissazione di un termine massimo per la produzione
delle integrazioni richieste (1).


Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la
conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di
un nuovo reclamo all’intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di
conciliazione. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione
già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso.


Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia
comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo
decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal
senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del
procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante
l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato.


La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di estinzione o di interruzione.


4. Decisione sul ricorso


La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali
l’intermediario aderisca.


Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.


La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia.


_________________


(1) Cfr., per i casi di sospensione del termine da parte della segreteria tecnica, la sezione IV, par. 1.


Nel caso in cui accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l’intermediario è tenuto ad adempiere
entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.


Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.


Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che essi possono avere per l’attività di vigilanza.


5. Pubblicità dell’inadempimento


Entro il termine fissato per l’adempimento ai sensi del paragrafo 4, l’intermediario comunica alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del collegio. Gli intermediari che aderiscono
alle associazioni degli intermediari possono effettuare la comunicazione per il
loro tramite.


Qualora consti che l’intermediario non abbia adempiuto alla decisione, la segreteria tecnica rende pubblica l’inadempienza secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo. Nei casi dubbi, la segreteria tecnica
sottopone la questione al collegio.


Viene resa pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell’intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione
richiesta o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V,


paragrafo 1.


La notizia dell’inadempienza dell’intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell’ABF, sul sito internet www.bancaditalia.it e, a spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nella Relazione annuale di cui alla sezione
IV, paragrafo 2, sono rese note informazioni sulle inadempienze di ciascun
intermediario e sul numero dei ricorsi nei quali è risultato soccombente
rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti.



SEZIONE VII


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


1. Adesione alla rete Fin.Net


L’Arbitro Bancario Finanziario aderisce alla rete Fin.Net (1). La rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di alternative dispute resolution (ADR) nell’ambito dello spazio economico europeo, è composta
da organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti nei
settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati
membri; essa permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale
di ADR, il quale, avvalendosi del supporto informativo fornito dalla rete stessa,
lo mette in collegamento - se esistente - con il sistema equivalente nel Paese
in cui opera l’intermediario.


In virtù dell’adesione alla rete Fin.Net, il cliente italiano che intenda presentare un ricorso stragiudiziale nei confronti di un intermediario estero il quale, ai sensi della sezione II, non sia tenuto ad aderire all’ABF,
può contattare la segreteria tecnica. Questa verifica se l’intermediario estero
aderisca a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin.Net e, in
caso positivo, fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento
della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso,
cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema di ADR competente per la
trattazione del ricorso e, su richiesta di quest’ultimo, fornisce
collaborazione tecnica e giuridica in ordine alle questioni oggetto del
ricorso.


Sempre in virtù dell’adesione alla rete Fin.Net, l’ABF può essere adito in relazione a controversie promosse da clienti residenti o domiciliati in altro Stato membro, qualora ciò sia previsto dalla disciplina di tale Stato.


2. Trasparenza


Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la “Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e
finanziari”) il diritto del cliente di adire l’ABF e riportando le informazioni
necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito
internet).


_________________


(1) La rete Fin.Net è stata promossa dalla Commissione europea a partire dal 2001, in attuazione della propria Raccomandazione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.



3. Sospensione dei termini


I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al


31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.


4. Entrata in vigore


Le presenti disposizioni entrano in vigore nel seguente ordine:


— le sezioni I, II e III dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data decorre il termine di 3 mesi, previsto dall’art. 7 della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, entro
il quale gli intermediari sono tenuti a comunicare la loro adesione all’ABF;


— le altre sezioni a far data dall’inizio dell’operatività dell’ABF, di cui la Banca d’Italia darà idonea pubblicità.


In via transitoria, fino al completamento degli adempimenti organizzativi necessari alla costituzione delle segreterie tecniche territoriali, la segreteria tecnica presso la Sede di Roma svolge le relative
attività anche per gli altri collegi.


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