Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Ennesima conferma dell’orientamento dei tribunali in materia di Usura sui finanziamenti concessi dalle banche: gli interessi corrispettivi e moratori non si cumulano

Ennesima conferma dell’orientamento dei tribunali in materia di Usura sui finanziamenti concessi dalle banche: gli interessi corrispettivi e moratori non si cumulano

Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 152/2016 del 26.02.2016 ritiene che i due tassi non si applicano mai contemporaneamente per cui non sono cumulabili nella raffronto con il tasso soglia di usura

 

Per verificare l’applicazione degli interessi oltre l’usura non devono essere mai sommati, tra loro, il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora: sostiene il tribunale che essi non siano mai applicati contemporaneamente poiché l’uno esclude l’altro.

In particolare, si applica il tasso corrispettivo nel corso della fase fisiologica dell’obbligo restitutorio, cioè quando il debitore sta pagando regolarmente le rate del finanziamento, mentre scatta quello di mora quando invece si verifica una morosità e, quindi, il cliente della banca non rispetta le scadenze concordate oppure quando alla risoluzione del contratto consegua l’applicazione del tasso moratorio.

È sbagliato, pertanto, nel verificare l’eventuale superamento della soglia dell’usura, cumulare i due tassi. Con la conseguenza che l’eventuale natura usuraria, e dunque la nullità, del tasso di mora non travolge anche gli interessi corrispettivi che dunque restano dovuti alla banca finanziatrice.

 

Questi i principi chiariti dal Tribunale di Ivrea con la recente sentenza: la pronuncia si pone nella corrente interpretativa condivisa dalla maggior parte dei tribunali.

 

L’eventuale cumulo – si legge nel provvedimento – rappresenta un “non tasso” o “tasso creativo”, in quanto si riferisce ad una percentuale non concretamente applicabile.

 

 

Fatto:

Un correntista, accortosi del superamento, a suo dire, della soglia d’usura fissata dalla legge, aveva chiesto all’istituto di credito la restituzione di tutti gli importi pagati a titolo di interesse, oltre 30mila euro, per un mutuo contratto oltre dieci anni prima. Secondo il ricorrente, le somme da restituire in base al contratto di finanziamento ammontavano nel loro insieme (interessi, penale, e spese) al 9,946%, superiore al tasso soglia usura rilevato nel trimestre di erogazione, pari al 7,350%. Per la banca però si trattava di un calcolo assolutamente privo di base giuridica, venendo cumulati elementi di natura diversa che di certo non potevano rappresentare il costo del denaro per il mutuatario. Il tribunale ha accolto la tesi difensiva dell’istituto di credito, rigettando la domanda del correntista senza neanche nominare un consulente tecnico d’ufficio.

 

 

Il tasso di mora non si somma a quello degli interessi corrispettivi

È vero, precisa la sentenza, che anche gli interessi moratori possono essere usurari [articolo 1 Dl 349/2000 agli interessi convenuti a qualsiasi titolo» e la decisione della Consulta n. 29/2002 che l’ha ritenuto «plausibile»], tuttavia “la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi senza sommatoria tra loro.

 

 

Che succede se gli interessi di mora superano l’usura?

Il tribunale di Ivrea chiarisce, infine, le conseguenze dell’eventuale accertamento dell’usura dei tassi di mora: in tale ipotesi scatta la nullità di quella sola clausola contrattuale, e non invece dell’intero contratto, non potendosi far discendere da tale nullità la gratuità dell’intero mutuo. Con la conseguenza che il correntista non dovrà più restituire alla banca solo gli interessi di mora, mentre invece resta obbligato a versare gli interessi corrispettivi, in quanto legittimamente pattuiti, poiché essi hanno una distinta ed autonoma funzione (i primi sono infatti il corrispettivo del mutuo, gli altri invece hanno una funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento). Risultato: gli interessi corrispettivi, ove contenuti nel tasso soglia, “continueranno ad incrementare la sorte capitale e, al verificarsi dell’inadempimento, risulterà esigibile la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi”.

 

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