Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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FOTOVOLTAICO - NUOVI INCENTIVI - DECRETO SVILUPPO

Il nuovo regime di incentivi al fotovoltaico

Il decreto interministeriale - firmato il 5 maggio 2011 dai ministri Romani e Prestigiacomo - stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Il nuovo sistema si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la grid parity – e cioè la competitività della tecnologia - già al 2017.

Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:
• premialità per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti.

• a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in Italy, vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.

Fonte: ministero Sviluppo economico

 

Contenuti

Semplificazione delle procedure per l’autorizzazione

la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

L’attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:


a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;


b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.

Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.

Con successivo decreto sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

Biometano
-Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.

-Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

Energia geotermicaAl fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale:

  1. sono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW”.


2. sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”.

Impianti solari fotovoltaici


Per gli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:


a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;


b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.


Questi limiti non si applicano:


-  ai terreni abbandonati da almeno cinque anni

 
- agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.

L’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:


a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;


b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione, il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta.

Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.

Riordino oneri economici e finanziari

Entro il 31 dicembre 2012 si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:


a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;


b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;


c) rendere efficiente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;

 
d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell’effetto scala;


e) coordinare gli oneri per l’assegnazione degli incentivi, ai fini dell’autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti;


f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di un’apposita normativa regionale;


g) definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta minerario può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;


h) definire le modalità e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell’impianto.

Certificazione energetica degli edifici

Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato 2.

Misure in materia di efficienza energetica


1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare:
a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:


i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;


ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;


iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;
iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;

 
v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;


vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;


vii. recuperi di energia.


viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette;


b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo.

Riordino incentivi

Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.
Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.


Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento.

 

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