Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

SOVRAINDEBITAMENTO REPORT

PREANALISI GRATUITA DEI CONTRATTI BANCARI E REDAZIONE DI PERIZIA GIURIMETRICA

ASSISTENZA LEGALE A MEZZO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Inviaci una email a assoaisc@gmail.com 

                                                                    ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO                                                                       

                                                                                                    Certificato attribuzione codice fiscale

                                                                                                                                                     

sede principale via A. Diaz, 112 - 81031 Aversa (CE)               

                                                                                           Tel. +39 081 8111557                                                                                                      

assoaisc@gmail.com

aisc@legalpecitalia.it 

CF: 90030580618

  1. Sede principale: Aversa (CE) via A. Diaz, 112 -https://wa.me/393343730846 Presidenza Avv. Luigi Benigno
  2. Sede secondaria: Avv. Marco Caputi Via Giuseppe Re David, 193/B Bari 70125
  3. Sede secondaria: Avv. Marco Andreoli - Riviera di Chiaia,155 Napoli
  4. Sede secondaria: Avv. Caterina Biafora via Luigi Leonardo Colli n. 20 - Torino
  5. Sede secondaria: Avv. Laura Tota via Firenze 37, Andria (BT)
  6. Sede secondaria: Avv. Elisa Fornaciari Piazza Guido Monaco, n 1/a 52100 Arezzo 
  7. Sede secondaria: Dott.ssa Elisabetta Russo - Via Chiunzi 156, Tramonti (SA) 
  8. Sede secondaria: Avv. Adelaide Perotti via Panoramica ,33 lotto A/33 Salerno
  9. Sede secondaria: Avv. Ernesto Palumbo via G. Gentile, 2 - 81031 Aversa (CE) 

“INDEBITA ISCRIZIONA ALLE CAI: DANNO NON PATRIMONIALE”

“INDEBITA ISCRIZIONA ALLE CAI: DANNO NON PATRIMONIALE”
Sommario
1 «Revoca di sistema» e tutela d’urgenza. — 1.1 Iscrizione alla CAI e garanzie dell’interessato. — 1.2 La «revoca di sistema». — 2 La segnalazione illegittima lesiva di «diritti personalissimi». — 2.1 CAI ed altri elenchi di «cattivi pagatori». — 2.2 La «reputazione» tutelata contro l’illegittima segnalazione. — 3 Configurabilità del danno esistenziale. — 4 Ipotetici aspetti penali. — 5 Indicazioni bibliografiche.
1 «Revoca di sistema» e tutela d’urgenza.
Gli «enti segnalanti privati», ossia le banche e Poste Italiane s. p. a., quando riscontrano il mancato pagamento, anche parziale, di un assegno bancario o postale iscrivono il nominativo del traente presso la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI, sulla quale cfr. Franciosi 2002, 396. Ruggiero 2002, 1031).
Questa
è l’archivio degli assegni bancari e postali, nonché delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d’Italia, ove confluiscono tutti i dati dei traenti di assegni emessi senza autorizzazione o provvista e dei soggetti ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento
(Liace 2005, 740).
1.1 Iscrizione alla CAI e garanzie dell’interessato.
L’art. 36, 1º co., d. lg. 30.12.1999, n. 507 (depenalizzazione) ha introdotto l’art. 10 bis nella «nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari», già dettata dalla l. 15.12.1990, n. 386.
La disciplina contenuta nel ricordato art. 10 bis è stata poi attuata dal d. m. Giustizia 7.11.2001, n. 458 e dal Provvedimento Bankitalia 29.1.2002 (per l’analisi di questa normativa cfr. Razzante 2002, 2209-2211. L’autore giudica positivamente la normativa, pur riservandosi ulteriori approfondimenti alla luce dell’allora futuribile esperienza applicativa).
Il coordinamento di queste norme delinea un procedimento:
1) Senza contraddittorio. Il provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. è dunque lo strumento appropriato a ristabilire (seppure ex post) la dialettica tra la banca ed il cliente, tant’è che dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ammesso l’impiego di tale strumento processuale fin dalle prime riflessioni sulla CAII (così Carrato 2000, 1046. Fauceglia 2002, 1069; Per l’esame della giurisprudenza cfr. soprattutto Profeta 2005, 461-474);
2) Non (avente a presupposto: N.d.A.) il protesto dell’assegno, ossia l’accertamento con atto pubblico del rifiuto di pagamento del titolo, essendo sufficiente che il banchiere abbia accertato il mancato pagamento dell’assegno alla data della presentazione del titolo effettuata in tempo utile. D’altro canto non in qualsiasi ipotesi di rifiuto di pagamento la banca trattaria è obbligata ad effettuare la segnalazione in CAI, ma soltanto qualora accerti che l’assegno sia stato emesso (…) senza provvista, e (…) solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova di aver adempiuto al c.d. “pagamento tardivo” dell’assegno. Diversamente, qualsiasi ipotesi di rifiuto del pagamento accertata con atto di protesto è destinata ad avere pubblicità nel bollettino, anche qualora per esempio attenga ad assegni emessi con firma apocrifa
(Mancini – Profeta – De Giorgi 2007, 56);
3) Senza l’intervento del giudice, massima espressione di valutazioni imparziali ed indipendenti.
(in tal senso v. Sciarrone Alibrandi 2003, 761. Profeta 2005, 460).
Dal procedimento — che le precedenti riflessioni fanno apparire scarsamente garantista verso il traente di un assegno senza provvista — derivano tuttavia a carico del nominativo segnalato alla CAI conseguenze particolarmente gravose.
1.2 La «revoca di sistema».
L’art. 9, 3º co., l. 386/1990 (sanzioni assegni) collega all’iscrizione del traente presso la CAI la «pena (o sanzione) privata» (Baldi 2000, 91. Mancini 2003, 149), consistente nella «revoca di sistema». Ciò significa
la revoca (…) di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni bancari e/o postali per un periodo di sei mesi (…). Per il medesimo lasso di tempo, è altresì stabilito, per le banche e gli uffici postali, il divieto di stipulare nuove convenzioni di chèque con detto soggetto, nonché di pagare gli assegni, anche se emessi nei limiti della provvista, tratti dallo stesso successivamente alla sua iscrizione in archivio.
La pervasività degli effetti della revoca di sistema è evidente. Pur incidendo, infatti, essa direttamente sulle sole convenzioni di assegno, senza investire, di per sé, il rapporto di conto corrente cui le medesime afferiscono, è assai probabile che sia la banca che ha attivato la procedura di iscrizione, sia altri istituti, che abbiano stipulato in precedenza diverse relazioni bancarie (o postali) con il segnalato e che siano venuti a conoscenza dell’iscrizione nell’archivio, decidano di procedere autonomamente alla chiusura dei relativi conti, ricorrendo al recesso dal rapporto secondo le ordinarie norme contrattuali applicabili
(Sciarrone Alibrandi 2003, 758. In tal senso pure Profeta 2005, 460).
Proprio stante tale «pervasività degli effetti», scaturenti dalla «revoca di sistema», il provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. potrebbe non impedire completamente il pregiudizio alla vittima di un’illegittima segnalazione alla CAI, giustificando così il seguito della trattazione.
2 La segnalazione illegittima lesiva di «diritti personalissimi».
Gli esiti del dibattito — al quale lo scrivente ha partecipato (cfr. Tencati 2008, 483-509) unitamente ai più autorevoli scrittori ed alla giurisprudenza — sul danno risarcibile da protesto illegittimo forniscono indicazioni utili alla valutazione di Trib. Bologna 26.6.2009, attualmente commentata.
Suggerimenti parimenti validi per l’apprezzamento della pronuncia de qua provengono altresì dalle autorevoli riflessioni condotte sulla «erronea segnalazione alla Centrale Rischi» (sul tema v., anche per citazioni, Sassano 2005, 509-518).
2.1 CAI ed altri elenchi di «cattivi pagatori»: irrilevanza.
La prevalente interpretazione propone l’autonomia della CAI dai restanti archivi dei «cattivi pagatori»:
I. Registro Informatico Protesti, tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – CCIAA. I suoi rapporti con la CAI sono già stati posti precedentemente in luce, sicché qui basta un mero richiamo (v. comunque Mancini – Profeta – De Giorgi 2007, 56);
II. Centrali Rischi, gestite sia dalla Banca d’Italia che dai privati. In ordine ai rapporti tra queste e la CAI è stata evidenziata la diversa posizione delle banche. La presenza di un nominativo nelle Centrali Rischi,
pur comportando per il sistema bancario l’onere di improntare i successivi rapporti con un dato soggetto giuridico a criteri di particolare diligenza e cautela, lascia alla valutazione discrezionale delle banche la decisione, meramente eventuale, di rifiutare la costituzione di un nuovo rapporto ovvero di sciogliersi da vincoli contrattuali già esistenti, decisione della quale le stesse banche assumono la piena responsabilità. (…)
Viceversa, con riferimento alla erronea segnalazione alla CAI (…), da un lato, l’interdizione bancaria opera automaticamente con l’inserimento del nominativo nell’archivio informatizzato, dall’altro lato, l’utilizzo, da parte degli operatori, del servizio dell’archivio informatizzato della CAI si pone come doveroso, in funzione dell’esigenza di assicurare l’applicazione del nuovo meccanismo sanzionatorio, che viene fatto consistere nella c.d. «revoca di sistema»
(Colavolpe 2005, 80. «Interdizione bancaria» e «revoca di sistema» sono sinonimi).
Le pur esistenti difformità tra la segnalazione alla CAI e l’inserimento di un nominativo nel Registro Informatico Protesti, ovvero nelle Centrali Rischi, non sono tuttavia sufficienti ad impedire l’estensione di quanto dottrina e giurisprudenza concludono riguardo agli altri archivi dei «cattivi pagatori».
In ordine al rapporto tra CAI e Registro Informatico Protesti si riscontra invero la seppur minoritaria affermazione
secondo cui deve ritenersi che il mancato pagamento dell’assegno per (…) insufficienza di provvista non debba più essere formalmente constatato con il protesto (o con la dichiarazione equi







valente), dovendosi ritenere che, in effetti, alla sua funzione — così come concepita nel precedente sistema — supplisca l’iscrizione nell’archivio informatico centralizzato
(Carrato 2005, 15).
Identica affermazione invece non si riscontra in ordine alle relazioni tra CAI e Centrali Rischi, ma ciò è qui irrilevante. L’argomento potrebbe infatti riferirsi pure alle stesse Centrali, a condizione peraltro di desumere da tutti gli archivi che l’interessato è genericamente un «cattivo pagatore».
Laddove però si approfondiscano le caratteristiche delle singole banche dati, le differenze emergono con nettezza, sicché affermazioni come quella appena ricordata lasciano quanto meno perplessi.
Il fatto che — prescindendo dai caratteri delle varie fonti informative — l’illegittimo censimento in esse provoca un ingiusto danno all’interessato costituisce, invece, l’elemento giustificante una trattazione unitaria, almeno sul versante risarcitorio.
2.2 La «reputazione» tutelata contro l’illegittima segnalazione.
È ormai pacifico l’insegnamento secondo cui,
in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore,non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda — di indubitabile discredito — tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno (…) anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa)ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, quest’ultima costituirà semplice indizio dell’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce
(Cass. Civ., sez. I, 30.8.2007, n. 18316, CorG, 2008, 5, 646. Carrato 2008, 646-649 ripercorre e documenta le tappe attraverso le quali i giudici sono pervenuti alle riferite, e condivise, considerazioni).
La distinzione tra la «reputazione personale» e quella «commerciale» è, invece, assente nella giurisprudenza sull’indebita iscrizione alla Centrale Rischi Bankitalia. Un giudice ha infatti stimato
più corretto il discorso con riguardo alla persona (…) titolare di ditta individuale ed imprenditore commerciale con plurime attività (…), per il quale il danno consiste nella lesione della reputazione commerciale e ben può liquidarsi equitativamente ed indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali patrimoniali del soggetto leso
(Trib. Milano 27.7.2004, DBMF, 2005, 3, I, 499. Il carattere della responsabilità in cui la banca incorre per indebita segnalazione alla Centrale Rischi Bankitalia è analizzato da Sassano 2005, 512-518).
Parimenti il Trib. Bologna, nella sentenza in esame, menziona la «reputazione commerciale», come se questo fosse l’unico attributo della persona suscettibile di venir leso dall’indebita segnalazione alla CAI.
Se poi puri i giudici occupatisi dell’ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi od alla CAI implicitamente sostengono che il pregiudizio alla «reputazione» dell’interessato costituisce automatica conseguenza dell’illecito, produttivo di «danno in re ipsa», sarebbe opportuno un percorso giurisprudenziale che, similmente a quanto avvenuto per il protesto illegittimo, distinguesse tra le varie sfere pregiudicate dalla condotta antigiuridica addebitata all’«ente segnalante privato».
3 Configurabilità del danno esistenziale.
Trib. Bologna 26.6.2009, attualmente esaminata, riconosce alla vittima dell’illegittima segnalazione alla CAI il danno «non patrimoniale» senza ulteriori specificazioni.
In tal modo, seppure implicitamente, l’organo giudicante si allinea al più recente insegnamento del S.C. Quest’ultimo ha infatti considerato
il danno non patrimoniale (…) categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione
(Cass. Civ., sez. U., 11.11.2008, n. 26972, FI, 2009, I, 120).
Giova peraltro evidenziare che le Sezioni Unite, nonostante enunciazioni anti – esistenzialiste, non hanno trascurato la necessità di risarcire il «complessivo pregiudizio al valore uomo».
Lo strumento per giungere a tale conclusione consiste nell’invocare «l’art. 2 Cost., contenente un catalogo aperto di diritti» (De Matteis 2009, 657).
Tra questi diritti — la cui lesione realizza un’«ingiustizia costituzionalmente qualificata», come scrivono le Sezioni Unite — sicuramente rientra quello a non essere ingiustamente considerato un «cattivo pagatore». Con l’illegittima iscrizione alla CAI, similmente a quanto avviene per l’indebito censimento nel Registro Informatico Protesti o nelle Centrali Rischi, infatti, si menoma la reputazione, oltre ad ostacolare il diritto del debitore ad esprimersi pienamente come persona nell’ambiente economico (v. artt. 35 e 41, 1º co., Cost.).
Peccato che questi nobili concetti, peraltro non particolarmente approfonditi dal giudice di Bologna, non abbiano trovato riscontro in un’adeguata liquidazione del pregiudizio non patrimoniale. L’attrice aveva infatti chiesto un risarcimento di € 100.000.
Le sono invece stati riconosciuti soltanto € 4.000.
4 Ipotetici aspetti penali.
Si spera che nell’eventuale giudizio di appello l’attrice riceva adeguato ristoro del pregiudizio esistenziale e delle sue sofferenze. Il «danno morale soggettivo» è infatti risarcibile perché — nonostante il contrario avviso di Trib. Bologna 26.6.2009, attualmente esaminata — la condotta dei funzionari bancari, autori dell’indebita segnalazione alla CAI, integra il delitto di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 c.p. Poco importa poi che i funzionari stessi sarebbero stati assolti per difetto dell’elemento intenzionale. Sebbene in anni ormai lontani, la Corte di legittimità ha infatti pronunciato:
poiché non vige nel nostro sistema processuale un astratto e assoluto principio di pregiudizialità dell’azione penale rispetto a quella civile svincolato dalla disciplina concreta del rapporto tra le due azioni suddette, non è interdetto in via generale al giudice civile di accertare un dato fatto storico civilmente rilevante ex art. 185 c.p. (ai fini cioè anche del risarcimento del danno non patrimoniale) indipendentemente dalla cognizione da parte del giudice penale del fatto medesimo in quanto penalmente rilevante, anche nel caso che il procedimento penale non sia stato mai iniziato o si sia concluso con una sentenza di (…) assoluzione
(Cass. Pen., sez. U., 26.5.1983, n. 6, GP, 1983, III, 609). Le riforme processuali intervenute dopo questa pronuncia non le hanno tolto attualità).
Una quantificazione del danno non patrimoniale più aderente alla gravità del fatto sarebbe, in conclusione, una bella vittoria dei principi sottostanti alla pronuncia bolognese in esame anche se il futuribile giudizio d’appello astraesse dall’ipotetica valenza penale dell’indebita segnalazione alla CAI.

Visualizzazioni: 171

Commento

Devi essere membro di Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.) per aggiungere commenti!

Partecipa a Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)

Info su

Tematiche concernenti l'accesso al credito, le difficoltà del rapporto con gli Istituti, la tutela del risparmio e del consumatore

© 2024   Creato da A.I.S.C..   Tecnologia

Badge  |  Segnala un problema  |  Termini del servizio