Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Nel diritto romano, la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile italiano all'art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza».La fideiussione esisteva già in epoca romana ed era conosciuta come fideiussio.Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della verborum obligatio (stipulatio) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante.Sostituirà col tempo la fidepromissio e la sponsio, che a loro volta avevano preso il posto dei vades e praedes.

Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia



L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).
Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. In base a questa particolare clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'azione di regresso nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.Particolare tipo di fideiussione è la fideiussione omnibus con cui il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore. Tale tipo di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.

Sottotipi fideiussiori

La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione.


Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'eadem res debita è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 c.c. Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa.Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta).

Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una libera electio onde decidere verso quale obbligato agire.

Che cos'è una Fidejussione o Polizza Fidejussoria

 

 

Sempre più frequente sentiamo parlare di fidejussioni. Se ne parla in Banca, se ne parla in Tribunale, se ne parla con lo Stato, con il proprio avvocato o commercialista.

Ma cos'è in realtà la fidejussione?

La fidejussione è una garanzia prestata a fronte di una obbligazione assunta nei confronti di un terzo.

Così recita l'Art. 1936 del Codice Civile in materia di Fidejussioni: "E' Fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La Fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. ".

La Fideiussione, quindi è, una garanzia prestata da un soggetto terzo, a favore del creditore, che crea un nuovo rapporto obbligatorio accessorio all'obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.

Fonte dell'obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.

Solitamente esso sorge da contratto tra le parti che può essere di varia natura o da una promessa unilaterale.

Le parti assumono in questo caso il nome di Contraente, l'obbligato principale e Beneficiario il creditore principale.

La fidejussione in particolare può essere prestata da una persona fisica o da una Società a favore di un terzo per un prestito, per un mutuo, per la concessione di un bene o di un servizio, per la buona riuscita di un opera, di un intervento, di una costruzione, e soprattutto di un pagamento.

La società Fidejussore o Fidejubente (cioè la parte che garantisce) interviene solidalmente, cioè risponde in solido per l'eventuale insuccesso o mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'oggetto della garanzia prestata.

GARANZIE PER CHI NON SI FIDA

 

Un mercato in piena evoluzione dove, il prodotto fidejussione trova impiego nei settori più disparati e delle volte impensabili.

Garantire e farsi garantire, significa diminuire ed assottigliare i pericoli che derivano dal rischio d’impresa.

Insolvenze, mancate consegne, mancati recuperi, mancato termine dei lavori, lavori eseguiti non a regola d’arte, vizio occulto ed altri rischi, vengono garantiti dalle Polizze Fidejussorie.

Ma, la garanzia non è la sola salvaguardia del rischio.

Un’azione preventiva svolta dall’organo deliberante, svolge un’analisi dettagliata sui parametri patrimoniali, finanziaria e reddituali del Contraente/Coobbligato.

Tramite questa valutazione e fattibilità, si può offrire al Beneficiario una prima risposta alle sue domande e perplessità: la tranquillità di avere un Cliente o un Coobbligato in grado di soddisfare ed adempiere alle promesse.

Perché è sempre di promesse future che si parla, di mantenimento di impegni e di obbiettivi.

Al contrario un rifiuto di emissione è già una risposta esaustiva a chi, dall’altro capo si deve impegnare.

Carenze patrimoniali, finanziari e reddituali possono comunque essere colmate con una garanzia rilasciata da un terzo. Oggi, le società finanziarie, sono molto attente al rilascio di Fidejussioni e Cauzioni, grazie anche all’accentuarsi dei controlli di Banca D’Italia.

Il loro screening sul Cliente/Contraente è approfondito ed è accompagnato da verifiche incrociate su banche dati. Una particolare attenzione giunge, in questo periodo, sull’ingresso dei CONFIDI, nel nostro mondo. Confidi che fino a ieri rilasciavano garanzie a privati e solo per la concessione di crediti bancari.

Oggi li troviamo presenti nel mercato delle garanzie a privati, grazie alla Finanziaria del 2008, nel rilascio di Polizze Fidejussorie a favore di Enti ed Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Equitalia).

Le societa’ Emittenti/Fidejubenti

 

Le società fidejubenti, ovvero gli Intermediari Finanziari o società di Assicurazione, operano attraverso Leggi dello Stato italiano e con autorizzazione rilasciata dalla Banca D’Italia o ISVAP e con determinate caratteristiche riferite al capitale sociale, al patrimonio ed al volume di affari.

Gli Intermediari Finanziari vengono iscritti e pubblicati in appositi elenchi (106 e 107) tenuti dalla Banca D’Italia. Gli elenchi, sono visibili, tramite consultazione Internet, nel sito principale della Banca D’Italia, www.bancaditalia.it cliccando su Vigilanza, Albi ed Elenchi Vigilanza, Intermediari ed inserendo la ragione sociale dell’intermediario ricercato troverete le società iscritte nell’Elenco Speciale (107) . Seguendo lo stesso tragitto alla voce Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori, troverete tutti gli iscritti nell’Elenco Generale (106). Questi sono gli operatori nel settore finanziario. Le società di Assicurazione sono visibili nel sito dell’ISVAP www.isvap.it alla voce Albo Imprese.

Intermediari Finanziari ex art. 106

Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. Lgs. 385/93. Secondo quanto stabilito dall’art. 106 della Legge 385/93 tutte le società per svolgere l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi devono essere iscritte in un apposito Elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano dei Cambi, soppresso in data 31/12/2007 e ruolo attualmente assorbito dalla Banca D’Italia). L’iscrizione a suddetto elenco comporta una serie di caratteristiche.

Intermediari Finanziari ex art. 107

Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. Lgs. 385/93. Sono Intermediari Finanziari, già presenti nell’elenco generale di cui all’art. 106, che vengono iscritti in un elenco denominato “Elenco Speciale” tenuto sempre da Banca D’Italia e, in possesso di requisiti, determinati da criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio. Sono soggetti vigilati da Banca D’Italia.

Banche ed Istituti di Credito

Sono società o altre forme societarie, che svolgono attività bancaria ed emettono Fidejussioni e Garanzie a favore di terzi in base a dei criteri di valutazione riferiti alle condizioni finanziarie, patrimoniali e reddituali dei loro Clienti. Solitamente le banche ed istituti di credito non esaminano il rilascio di fidejussioni a soggetti non loro clienti.

Assicurazioni

Società di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP Sono società o altre forme societarie, che svolgono attività assicurativa ed emettono Fidejussioni e Garanzie a favore di terzi in base a dei criteri di valutazione riferiti alle condizioni finanziarie, patrimoniali e reddituali dei loro Clienti. Solitamente le società di assicurazione non esaminano il rilascio di fidejussioni a soggetti non loro clienti.

Consorzi FIDI

Consorzi Fidi iscritti nell’Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. Lgs. 385/93 Con l’introduzione dell’art. 13 della Legge 326 del 24 Novembre 2003, vengono inserite le nuove regole che disciplinano l’attività dei Consorzi Fidi. I Consorzio Fidi sono strutture mutualistiche e cooperativistiche, in varie forme societarie, che svolgono come attività, in via esclusiva, di “Garanzia Collettiva dei Fidi”. Essi sono finalizzati a favorire finanziamenti ai loro soci da parte delle banche ed altri operatori nel settore finanziario.

  

I Consorzi Fidi

(Tratto da Fisco Oggi a cura dell’Agenzia delle Entrate)

 

È ormai passato qualche mese dalla riforma introdotta dalla legge finanziaria 2008, che ha ampliato le possibilità del contribuente di prestare garanzie all'erario. L'intervento legislativo ha interessato vari ambiti, tra cui le rateizzazioni a seguito di adesione, di conciliazione e di cartelle di pagamento e per l'ottenimento di rimborsi Iva e imposte dirette. Dal primo gennaio di quest'anno, infatti, sono entrati in campo, accanto a banche e assicurazioni, anche i Confidi.

Chi sono i Confidi

La disciplina sistematica dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è stata introdotta dall'articolo 13 del Dl 326/2003 (cosiddetta legge Confidi). Tale attività consiste, principalmente, nel prestare garanzie a fini mutualistici, per favorire l'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese da parte delle banche. I soggetti che esercitano la garanzia collettiva dei fidi sono denominati unitariamente Confidi: si tratta di consorzi, società cooperative eccetera.

Il dato comune, in ogni caso, è che le risorse dell'attività dei Confidi provengono dalle imprese consorziate/socie e che a queste sia destinata l'attività. La funzione dei Confidi è, in sostanza, quella di rendere più accessibile il credito bancario alle piccole e medie imprese. Sono considerati, infatti, uno strumento antiusura e per questo motivo il legislatore è più volte intervenuto con l'intento di favorirne l'attività e, al contempo, potenziarne la solidità. Fino al 2003, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi potevano essere iscritti solamente all'elenco generale degli intermediari finanziari (articolo 106, Dlgs 385/1993 - Testo unico bancario), con conseguente limitazione all'espansione dell'attività. Con la "legge Confidi" gli è stato consentito di iscriversi all'elenco speciale (ex articolo 107, Dlgs 385/1993), sottoponendosi alla vigilanza prudenziale continua sull'attività e sull'assetto patrimoniale da parte della Banca d'Italia, al pari delle banche e degli altri intermediari finanziari iscritti a tale elenco. A oggi, comunque, sono pochi i consorzi di garanzia che hanno approfittato della possibilità, numerosi invece i Confidi "tradizionali". Perché un Confidi possa essere iscritto all'elenco generale (oggi tenuto dalla Banca d'Italia, dopo la soppressione dell'Ufficio italiano cambi), deve, di norma, costituire un fondo consortile o avere un capitale sociale non inferiore a 100mila euro. Per evitare un'eccessiva concentrazione delle quote, che rischierebbe di annacquare la consistenza patrimoniale, ogni impresa partecipante non può possedere più del 20% del fondo o del capitale. Inoltre, il patrimonio netto deve essere superiore a 250mila euro. E' previsto un controllo sul patrimonio anche successivamente all'iscrizione. Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve dimostrare alla Banca d'Italia che il patrimonio netto non sia inferiore a 250mila euro e sia costituito nel rispetto dell'articolo 13, comma 14, della "legge Confidi". Va considerato, inoltre, che l'attività dei Confidi è sottoposta pur sempre a dei limiti. Nella generalità dei casi, infatti, questi possono prestare garanzia solo per piccole e medie imprese e, in particolare (per lo meno quelli iscritti all'elenco "106"), soltanto nei confronti dei soci, che devono essere - a loro volta e salvo precise eccezioni - piccole o medie imprese. Attualmente la nozione di "piccole e medie imprese" a livello comunitario è contenuta nel Regolamento sugli aiuti di Stato 800/2008 (CE), che definisce "Pmi" quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (i requisiti sono cumulativi). Pertanto, solo le imprese sotto questa soglia potranno legittimamente presentare al Fisco garanzie di Confidi. Considerato che l'attività dei Confidi consiste soltanto nel prestare garanzie e non comprende l'intermediazione nel credito, si può ritenere che, di massima e in via presuntiva, i "tradizionali" costituiscano una sufficiente garanzia per i crediti erariali. Una corretta iscrizione agli elenchi garantisce, quanto meno, un rigoroso rispetto formale delle imposizioni di legge. Eventuali irregolarità, discrepanze, anomalie nei dati iscritti nell'elenco, incrociati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria e presso la Camera di commercio possono rivelare gravi violazioni della normativa sui Confidi, sull'esercizio dell'attività finanziaria e sui debiti verso l'erario. Può essere importante, ad esempio, verificare che le eventuali modifiche statutarie avvenute dopo l'iscrizione agli elenchi di vigilanza (come cambio di denominazione o di sede legale) siano state tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia, che il Confidi sia in una posizione regolare con il fisco (anche con il registro, per quanto riguarda le eventuali modifiche statutarie) eccetera.

La previsione normativa

La legge 244/2007 (articolo 1, commi da 124 a 127) ha previsto, in modo uniforme per le diverse tipologie di debito tributario sopra indicate, che il contribuente possa fornire nei confronti dell'erario idonea garanzia mediante "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". I Confidi, quindi, sono in generale legittimati a garantire crediti dell'erario senza limitazioni o particolari ulteriori presupposti rispetto all'iscrizione a uno degli elenchi degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d'Italia. Prima della Finanziaria 2008, i Confidi potevano già garantire per i rimborsi Iva (articolo 38-bis, Dpr 633/1972). Erano, però, previste specifiche limitazioni, fissate nel dettaglio dal regolamento contenuto nel decreto ministeriale 366/1999. Si trattava di particolari requisiti patrimoniali, che potessero garantire - almeno in astratto - una adeguata solvibilità. È evidente che con la nuova previsione normativa, il legislatore, tenuto conto degli sviluppi della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ha ritenuto che questi possano ormai garantire - in linea di massima - una sufficiente affidabilità e solvibilità per tutelare l'interesse pubblico alla riscossione tributaria.

Quali garanzie possono rilasciare

La "legge Confidi" prevede che, in generale, i Confidi possano rilasciare garanzie personali e reali e stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio. Possono garantire i debiti delle imprese, quindi, sia con garanzie tipiche che atipiche. Non esiste ancora un modello di garanzia specifico che il Confidi debba osservare per essere accettato dall'Amministrazione finanziaria, ma vanno sicuramente soddisfatti tutti i requisiti di validità del rapporto tra garante e garantito e rispettate tutte le cautele previste a tutela del fisco per le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie. Questo sia per l'importo garantito che per la durata della copertura, compresa anche la necessità che non siano previste clausole "vessatorie" che possano limitare, escludere o rendere eccessivamente difficoltosa l'escussione della garanzia e vanificare, così, la ratio stessa dell'istituto.

  

 

A chi ci rivolgiamo chi sono gli “Utilizzatori”

 

 

Una vasta gamma di Aziende e Privati ricorrono alle Polizze Fidejussorie per definire accordi, stipulare contratti, concludere transazioni, completare opere o per decidere e far decidere l’inizio di un rapporto commerciale e lavorativo.

Fidejussioni e Cauzioni sono utilizzate nel settore Pubblico per Gare di Appalti.

Le Imprese Italiane ricorrono a questo strumento prima per partecipare alle Gare di Appalto (Cauzione e Provvisoria) poi in fase di aggiudicazione (Definitiva).

Il settore immobiliare utilizza lo strumento delle Polizze Fidejussorie per acquistare terreni, per ottenere la concessione edilizia, per pagare gli oneri di urbanizzazione, per sottoscrivere contratti preliminari (caparre confirmatorie), per il rogito (revoca fallimentare e postuma decennale).  

Questo strumento finanziario diventa indispensabile a chi deposita richieste di Procedure Concorsuali o a chi deve determinare un ricorso per un Concordato Fallimentare.

Ottimo impiego nelle gare Internazionali e per le forniture di beni e servizi a Paesi Esteri.

Troviamo le Fidejussioni in uso nel settore Autotrasporti per l’ottenimento della licenza. Stesso ed identico utilizzo per l’ottenimento di licenze per Agenzie pratiche Auto, Agenzie Viaggi, Agenzie Affari, Agenzie di Sicurezza e Pubblica Utilità. Gli Extracomunitari lo usano per l’ingresso per turismo e lavoro nel ns. Paese. PMI e Privati per l’ottenimento delle rateizzazioni all’Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA.

Sempre più frequente si ricorre alle Polizze Fidejussorie.

Questo importante strumento finanziario diventa strumento principale per la conclusione di un affare o una futura promessa. Ma vediamo adesso i settori di intervento ai quali abbiamo accorpato le varie attività merceologica:

Aziende

Imprese Edili, Rifiuti,  Smaltimento, Sale Bingo, P.M.I., Agenzie Pratiche Auto, Agenzie Affari, Agenzie Pubblicitarie, Agenzie Viaggi, Cave, Miniere,  Estrazioni, Autodemolizioni, Tabaccherie, Farmacie, Distributori di Carburante, Slot Machine, Affiliati di Reti Franchising, Autotrasporti, Squadre di Calcio

Privati

Extracomunitari, Consumatori

Liberi Professionisti

Avvocati,Commercialisti,Agenzie Immobiliari,Geometri,Agenzie Assicurative

Istituzioni Pubbliche

Stato,Regione,Provincia,Comune,Enti,Associazioni

  

I Beneficiari

 

I beneficiari sono coloro che beneficiano della garanzia emessa. Ovvero coloro che, in caso di mancato adempimento del debitore principale, saranno garantiti dalla Polizza Fidejussoria. Sempre di più si fa ricorso a questo, delle volte indispensabile, strumento finanziario. Grazie alla Polizza Fidejussoria, il Beneficiario può acquisire una serenità sull'impegno del Contraente.

  Privati
  PMI

  Comuni
  Provincie

  Regioni
  Stato

Le Tipologie

Contratti

Compravendita, Forniture continuative, Franchising, Locazione commerciale e civile, Mandati e rappresentanze, Preliminari, Compromessi, Vizio occulto.

Esecuzione lavori

Buona esecuzione dei lavori, Manutenzione, Opere edili, Ristrutturazioni, Immobiliari, Regola d'Arte.

Extracomunitari

Lavoro, Sanitario, Ingresso Turistico.

Finanziario

Anticipazione Contratti, Aperture di credito, Aumento capitale sociale, Finanziamento medio lungo termine, Leasing, Mutui, Protezione del Credito, Rateizzazioni pagamenti, Rientri programmati, S.B.F., Anticipi Fatture, Factoring.

Fiscale, Agenzia Entrate, Equitalia

Conciliazione, Iscrizione al ruolo, Rateazione tasse ed imposte, Rimborsi I.V.A..

Forniture

Acconti, Pagamenti per acquisto merci, Plafond e Fidi, Rateizzazione pagamenti.

Immobiliare/Edilizia

Caparre Confirmatorie, Concessioni Edilizie, Donazione, Oneri di urbanizzazione , Primaria e Secondaria, Permuta, Postuma decennale, Revoche fallimentari.

Legale e Giudiziale

Cancellazione Ipoteche, Concessione di provvedimenti di urgenza, Deposito , Cauzionale, Dissequestro beni, Fallimenti, Ottenimento e/o sospensione delle provvisorie esecuzioni, Procedure concorsuali.

Pubblico

Appalti e Forniture, Bandi e Concorsi Pubblici, Iscrizione Albo Trasporti, Licenze, Raccolta e smaltimento rifiuti, Ripristini e recuperi ambientali.

  

La Classificazione
Le Fidejussioni possono essere considerate ed accorpate in due grandi famiglie:

FARE

Adempimento a fronte di esecuzione lavori e/o attività finalizzate a realizzare opere a favore del Beneficiario fatto eccezione i pagamenti.

Ecco un esempio sul FARE

Il sig. Mario Rossi è titolare di una piccola impresa edile. Lo stesso si è aggiudicato un appalto per la ristrutturazione di una casa di un privato. Il proprietario della casa, il Sig. Roberto Bianchi, vuole che il sig. Mario Rossi garantisca 1)La “buona esecuzione delle opere edili”, cioè fatte a “regola d’arte” 2)Il rispetto del termine dei lavori concordato contrattualmente. Il sig. Roberto Bianchi (Beneficiario), per questo motivo, richiederà al sig. Mario Rossi (Contraente) una Polizza Fidejussoria che garantisca questi adempimenti. Sia i lavori a regola d’arte che la data di termine del cantiere rientrano nella classificazione del FARE.

DARE

Adempimento a fronte di pagamenti nascenti da forniture, dilazioni, posizioni debitorie, acquisti, rateazioni, ecc

Ecco un esempio sul DARE

Il DARE si basa sul principio delle garanzie su pagamenti. Pertanto qualsiasi garanzia su forme di pagamento è riconducibile a questa classificazione di fidejussione. L’esempio che riportiamo, di seguito, riguarda il rapporto tra un privato ed una banca ma, non si escludono altri rapporti tra soggetti diversi: privato e privato, azienda e privato e viceversa. Precisiamo che, per effetto delle Leggi vigenti non possono essere valutate garanzie su prestiti tra soggetti privati (ad esclusione di beneficiari autorizzati: Intermediari Finanziari e Banche), essendo il prestito ed altre forme di finanziamento vietate. La Banca concede un prestito di € 10.000,00 con restituzione in 60 rate al sig. Mario Rossi. Il sig. Mario Rossi non possiede sussistenze patrimoniali o garanzie reali per garantire la Banca. La Banca, per la concessione del prestito, richiede un Fidejussore, garante dell'operazione. Il Sig. Roberto Bianchi, cugino di Mario Rossi che, è in possesso di consistenze patrimoniali (cioè possiede beni immobili di valore superiore al valore prestito e capacità di rimborso ampiamente superiore alla rata che scaturisce dall'eventuale prestito concesso dalla Banca). Il sig. Roberto Bianchi diventerà in questo caso, se gradito dalla Banca (Creditore/Beneficiario), il Fidejussore dell'operazione per la concessione del prestito a favore del sig. Mario Rossi (Debitore/Contraente). Se il sig. Mario Rossi per qualsiasi motivo non dovesse rispettare la restituzione del prestito, ovvero il pagamento delle rate stabilite nei modi e termini contrattuali, allora il Creditore/Beneficiario, cioè la Banca, potrà escutere la fidejussione e richiedere il pagamento in una unica soluzione al sig. Roberto Bianchi (Fidejussore/Fidejubente). Nel nostro caso, il Sig. Roberto Bianchi, viene sostituito da una società, Fidejubente, iscritta in Banca D’Italia ed in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di Fidejussioni.

Le Caratteristiche Principali

La Polizza Fidejussoria è un contratto in cui una società o consorzio fidi, denominato Fidejubente, regolarmente iscritto in Banca D’Italia ed autorizzato al rilascio di fidejussioni, s’impegna nel garantire le obbligazioni ed adempimenti assunti dal Contraente nei confronti di un Beneficiario. Nella Polizza Fidejussoria vengono stabiliti i principali parametri che contraddistingueranno la garanzia ovvero: l’oggetto, la durata e l’importo della garanzia che di solito corrisponde all’importo massimo, derivante dall’obbligazione assunta dal Contraente. La Polizza Fidejussoria viene contraddistinta dalle “Condizioni Generali” che regolano l’emissione della stessa e l’assunzione del rischio da parte del Fidejubente. Le “Condizioni Generali” sono solitamente riportate nel retro della Polizza Fidejussoria. Ogni Fidejubente propone le sue “Condizioni Generali”. La Polizza Fidejussoria è un “Contratto Accessorio” al “Contratto Principale”. Nel “Contratto Principale” la parte Contraente e la parte Beneficiaria stabiliscono le regole dell’accordo o dell’affare. Essendo un “Contratto Accessorio” al principale, lo stesso, viene vincolato alla durata ed alle condizioni riportate nel “Contratto Principale”. La Polizza Fidejussoria non può essere un “Contratto Prevalente” al “Contratto Principale”.  In particolare il conseguimento di un affare, un adempimento o una obbligazione, non può essere subordinata solo ed esclusivamente ad una Polizza Fidejussoria. Ovvero, il Beneficiario, non può e non deve basare, il raggiungimento dell’oggetto del Contratto Principale, fondando l’operazione solo e solamente sulla garanzia accessoria, tralasciando i requisiti essenziali e fondamentali che deve possedere il Contraente. Per ottenere un preventivo di una Polizza Fidejussoria occorrono cinque importanti elementi: Queste due caratteristiche, sostanzialmente diverse l’una dall’altra, sono il principale fondamento della Polizza Fidejussoria, nel caso di futuro sinistro:

1)Contraente L'esatta ragione sociale o l'esatto nominativo, dati anagrafici, dati fiscali.

2)Beneficiario L'esatta ragione sociale o l'esatto nominativo, dati anagrafici, dati fiscali.

3)Oggetto L’esatto adempimento e/o obbligazione del contratto tra il Contraente e il Beneficiario.

4)Importo L'importo massimo della garanzia richiesta.

5)Durata La durata, espressa in anni della garanzia. Anno e multipli di anno

Richieste Le richieste di preventivo possono essere formulate tramite moduli disponibili nel sito o nelle aree online predisposte alla voce Preventivi.

   

Il Codice Civile e le Fidejussioni

 

Art. 1936 Nozione

E' Fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La Fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito. NOTA Comma così sostituito dall'art. 10 della Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1939 Validità della fideiussione

La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189). Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Art. 1944 Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410). Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936). Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224). Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro più debitori principali

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti: 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento; 2) quando il debitore è divenuto insolvente; 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299 (1239).

Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. (Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267). La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).

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