Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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MUTUI E TASSI USURARI

L’analisi di ciascun contratto di finanziamento deve essere intesa a valutare ab origine la promessa di interessi usurari contenuta nelle clausole contrattuali.

 

La normativa antiusura (L.108/1996, D.L. 394/2000, art. 644 e ss cod. pen., art. 1815 cod. civ.) definisce, infatti, gli elementi da valutare per il riscontro della  usurarietà dei tassi di interesse qualora superino il tasso soglia.

Partendo dall’art. 1 del D.L. n. 394/2000, caposaldo essenziale, esso recita: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Quindi la verifica della promessa di tassi usurari deve essere eseguita con riferimento alla data di stipulazione del contratto, sebbene rilevi anche l’usurarietà sopravvenuta che ha comunque un’altra sorte.

È necessario procedere ad una attenta valutazione dei costi e dei tassi che concorrono a tale accertamento, non bisogna confondere la duplice finalità che contraddistingue i tassi che si pattuiscono in un mutuo, ovverossia i tassi corrispettivi, cioè i tassi che remunerano l’istituto di credito per il denaro dato in prestito ed i tassi di mora, destinati, invece, nella fase patologica del rapporto, a sanzionare l’inadempimento del cliente.

Ai fini del superamento del c.d. “tasso soglia”, stante la differenza funzionale tra i ridetti due interessi, non è quindi corretto procedere alla mera sommatoria tra i due tassi.

Tuttavia, è opportuno essere particolarmente attenti al dato letterale delle clausole convenute nel contratto.

Se, ad esempio, nel contratto dovessimo leggere condizioni del tipo “…Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca…” è evidente che il tasso di mora dovrà applicarsi a titolo di maggiorazione di “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo e non pagata” ivi inclusi, quindi, i tassi corrispettivi, compresi nei ratei di ammortamento insoluti.

In quest’ultimo caso, pertanto, il riscontro, all’atto della stipula, della eventuale usurarietà del mutuo deve tener conto di tutti i costi connessi, includendo anche il tasso di mora convenuto, oltre che, chiaramente, alle spese abitualmente collegate alla accensione di un mutuo (ad esempio, i costi per la polizza assicurativa).

Al contrario, se in un contratto, in ordine agli interessi di mora, si disponesse che “tali interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse…”, per le verifiche oggetto del presente commento, non potrà procedersi alla sommatoria di cui sopra e i singoli tassi, aumentati delle altre spese del contratto, dovranno essere valutati singolarmente.

Ciò detto, qualora in un mutuo si dovesse riscontrare l’usurarietà degli interessi, fosse anche il mutuo in corso di estinzione o già estinto, al di là delle implicazioni di natura penale sancite dall’art. 644 c.p., l’art. 1815, II comma, cod. civ. dispone che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Quindi, ricorrendo al giudice, il mutuatario dovrà restituire il solo capitale mutuato, potendo agire per la restituzione degli interessi indebitamente pretesi e riscossi dall’istituto di credito, con l’unico limite, nel caso di mutuo già estinto, del termine prescrizionale decennale decorrente dal pagamento dell’ultima rata.

 

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