Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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I mediatori creditizi e gli agenti immobiliari sottolineano come la nomina dei componenti del Board del nuovo Organismo previsto dal D.Lgs. 141/2010 non preclude l’attività degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi. La nomina del Board del suddetto Organismo non costituisce il termine per l’applicazione in toto del citato D.lgs. 141/2010 e che bisognerà attendere la sua effettiva costituzione. Si tratta, infatti, di un nuovo Organo di diritto privato che verosimilmente sarà costituito, come base associativa, proprio dalle Associazioni di riferimento del settore degli intermediari finanziari e dei mediatori del credito.
Allo stato attuale gli agenti immobiliari possono continuare a segnalare mutui alle banche, se strumentali alla propria attività principale, e i mediatori creditizi possono continuare a operare anche come ditte individuali.
Per chiarezza si riportano i passaggi del D.Lgs. 141/2010 e le relative scadenze, così come anticipate sul (Ottobre 2010) da Federico Luchetti, dirigente dell'Ufficio V del Mef, e confermate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre del Decreto correttivo.
La prima scadenza cade il 30 giugno 2011, o se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, quando cesseranno le iscrizioni di Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nei rispettivi elenchi e albi (tenuti da Bankitalia). La data da tenere buona in questo caso dovrebbe essere comunque il 30 giugno, visto che la costituzione dell'Organismo non si prevede così a breve (le nomine sembrano slittare a giugno e l'avvio dell'attività a metà ottobre).
L'Articolo che la disciplina è il 26 (Disciplina transitoria), che stabilisce anche la "data certa" entro cui dovrà essere costituito l'Organismo, entro il 31 dicembre 2011. Anche in questo caso la legge dice "al più tardi", quindi come da indicazione del Tavolo Tecnico di Bankitalia si potrebbe pensare a metà ottobre.
Inoltre nello stesso articolo si evince che dalla costituzione dell'Organismo (come detto al massimo al 31/12/2011) gli Agenti in Attività Finanziari e i Mediatori Creditizi, che hanno i requisiti (comma 2), avranno sei mesi per chiedere l'iscrizione nei nuovi registri. e quindi da questo momento in poi sparirà la figura del mediatore persona fisica.
Art. 26 (Disciplina transitoria) che recita:
01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'art. 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'art. 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.
3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.
4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.
Altra scadenza importante con il D.Lgs. 141/2010 è sancito dall'art. 28. in questo articolo si fa riferimento alle abrogazioni che il Decreto porta con se. Tra questa anche quella del D.P.R. n° 287/2000, che impedirà agli agenti immobiliari di segnalare in banca i mutui. La scadenza qui fa riferimento a alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo. Quindi sarà nuovamente la costituzione dell'Organismo (come detto al massimo al 31/12/2011) ad abrogare le norme che si leggono nell'articolo 28.
Detto questo, però, c'è chi fa cadere la costituzione dell'Organismo alla nomina del Board (fine maggio), e chi alla data in cui si avrà la sua piena operatività (metà ottobre). Ma probabilmente la data reale sarà quella in cui verrà depositato l'atto costitutivo, che verosimilmente sarà una data che cadrà nel mezzo.
Art. 28 (Abrogazioni e norme finali), che recita:
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
a) l'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;
d) l'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
1-bis. Ai soggetti indicati all'art. 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'art. 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'art. 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'art. 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 128-quater comma 6.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'art. 12, comma 2, l'art. 13 e l'art. 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-quater, comma 3

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