Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Piano del consumatore anche per debiti in parte imprenditoriali

Piano del consumatore anche per debiti in parte imprenditoriali

Crisi da sovraindebitamento: consentito il ricorso alla legge salva suicidi nella forma del piano del consumatore, senza il voto favorevole dei creditori, se sono presenti in parte debiti da attività d’impresa come quelli per cartelle di Equitalia.

 

Sovraindebitamento: si può ricorrere al piano del consumatore anche se, nella massa dei debiti di cui viene richiesto il taglio al tribunale, sono presenti – in minima parte – importi derivanti da attività imprenditoriale. È quanto chiarito da un interessante decreto di omologa del Tribunale di Paola [1]. Con la conseguenza che chi si porta dietro, da precedenti trascorsi commerciali e/o d’impresa, debiti ad esempio con Equitalia o l’Inps, può contare sul taglio degli importi, ricorrendo semplicemente al giudice, senza bisogno di dover ottenere il consenso dei creditori. Ma procediamo con ordine.

 

 

La vicenda

Ha la meglio un ex imprenditore, difeso dal dott. Marco Corno, che aveva contratto una serie di debiti, a titolo personale, in un periodo in cui il reddito familiare era di importo tale da far presumere di poterli onorare. In verità l’uomo, sul quale pendevano ancora degli scoperti derivanti dalla precedente attività di commercio per articoli di abbigliamento, in presenza del suddetto sovraindebitamento, aveva avanzato al tribunale una richiesta di omologa del piano del consumatore.

 

 

Il piano del consumatore

Come noto la legge sul sovraindebitamento prevede tre soluzioni per salvare il cittadino dai debiti:

 

  • l’accordo coi creditori che richiede il voto favorevole del 60% di questi ultimi;
  • il piano del consumatore che, invece, non richiede il consenso dei creditori e la proposta viene semplicemente valutata, in base alla sua meritevolezza dal giudice. È quest’ultimo, quindi, che decide se approvare o meno il taglio dei debiti;
  • la liquidazione dei beni del debitore con ripartizione del ricavato ai creditori.

 

La giurisprudenza aveva precisato, non molto tempo fa, che la più facile procedura del piano del consumatore è possibile solo quando i debiti riguardano, appunto, il consumatore. Mentre, in presenza di morosità per attività imprenditoriale, si deve far ricorso alla diverrsa procedura dell’accordo coi creditori.

 

Ebbene, la particolarità della procedura omologata a Paola lo scorso 12 maggio consiste nel fatto che sia stato omologato un piano del consumatore (quindi senza la votazione del 60% dei creditori) in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale che non) per i quali invece sarebbe previsto soltanto l’accordo. Il tutto in linea con l’interpretazione della Cassazione.

 

La Corte Suprema [2] ha ritenuto, infatti, di dovere aderire ad una lettura più ampia di “consumatore” ritenendo tale anche chi sia stato imprenditore o professionista e non lo sia più (come nella fattispecie in esame) oppure chi lo sia tuttora e non abbia debiti di tale natura.

La stessa Corte ha precisato anche che bisogna avere riguardo “alla qualità dei debiti da ristrutturare che la connotano, in sé considerati e nella loro composizione finale”.

 

Tale principio risulta condivisibile proprio per evitare una evidente violazione dei principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

 

 

Con questo piano si crea un precedente storico, anche chi ha debiti misti può proporre il piano e non necessariamente l’accordo se questi sono irrilevanti: infatti, ad esempio, sarebbe assurdo che su una massa debitoria di 300.000,00 euro possano incidere 400,00 euro derivanti da iva o 4.000,00 euro derivanti da Inps.

 

 

La particolarità del caso

Grazie a questa sentenza, l’ex imprenditore che ha accumulato debiti per la precedente attività commerciale, come ad esempio quelli per cartelle di pagamento di Equitalia o con l’Inps, può inserire questi ultimi in un unico calderone, insieme a quelli contratti in qualità di consumatore, e chiedere al giudice la defalcazione. Nonostante la legge[3] definisca consumatore come il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta in passato, oggi si ritiene che i debiti verso Equitalia siano irrilevanti ai fini della proposta del piano del consumatore, avanzata da quest’ultimo.

Quindi si può accogliere la richiesta del piano del consumatore se i debiti del ricorrente sono di natura “mista”, ossia non sono parzialmente estranei all’attività imprenditoriale come quelli nei confronti di Equitalia.

 

[1] Trib. Paola, dott.ssa Marta Sodano, decr. del 12.05.2016, R.G. n. 341/2015.

[2] Cass. sent. n. 1869/2016.

[3] Art. 6 co. 2, lett. b) L. 3/2012.

 

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