Debiti Iva, ora puoi chiedere il saldo e stralcio
Nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione del debito, l’imprenditore può presentare anche la transazione fiscale per debiti Iva.
Se hai accumulato un grosso debito Iva e non sai come estinguerlo, da oggi c’è una nuova possibilità: anche l’Iva può essere oggetto di “saldo e stralcio” con la procedura di concordato preventivo o con l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di una novità, riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia Ue, sulla quale, in passato, erano stati invece fissati invece rigidi paletti (era consentita solo una dilazione del pagamento), trattandosi di un’imposta di pertinenza della Comunità Europea [1] e sulla quale il nostro Stato non ha giurisdizione in merito a sconti o altre defalcazioni. Le regole, però, sono cambiate e, a seguito della legge di bilancio 2017 [2], a partire dal 1° gennaio 2017, la transazione fiscale che il debitore deve proporre nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione dei debiti può riguardare anche il credito Iva.
Cosa prevede, in sostanza, la nuova legge? Da oggi il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali. Il giudice è poi tenuto ad omologare (ossia “approvare”) la proposta di concordato, senza che su tale decisione possa influire l’eventuale consenso dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto il saldo e stralcio potrà avvenire anche se il fisco dà parere negativo, purché sia raggiunta la maggioranza degli altri creditori.
L’unica condizione per l’omologazione del concordato avanzato dall’imprenditore è che la misura del versamento da questi proposto deve essere pari a quella che si potrebbe realizzare con la liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione.
Questo beneficio, come abbiamo detto, si estende anche al debito Iva: con possibilità, quindi, di tagliare una parte della morosità, quando invece in passato era consentita solo la dilazione.
Non è ancora chiaro se la proposta di transazione fiscale si può estendere anche a debiti derivanti da atti di accertamento oppure su riprese a tassazione già iscritte a ruolo, tempestivamente impugnate innanzi al giudice tributario.
[1] G. Giust. UE causa C546/14.
[2] Legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016) all’articolo 182-ter della legge