11 aprile 2017
MILANO - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di tre istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. I procedimenti sono volti ad accertare se le tre banche abbiano posto in essere condotte in violazione del Codice del Consumo in relazione alla pratica dell’anatocismo bancario. Potrebbero essere interessati i mutui e i prestiti concessi a privati e imprese.

In particolare, fino all’entrata in vigore dell’art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, che ha ribadito il divieto di anatocismo salvo autorizzazione preventiva del cliente, tali banche avrebbero continuato ad applicare l’anatocismo bancario (far pagare interessi sugli interessi), nonostante l’espresso divieto contenuto nella legge di stabilità 2014. Dopo la riforma operata nel corso del 2016, i tre istituti bancari avrebbero adottato modalità aggressive per indurre i propri clienti consumatori a dare l’autorizzazione all’addebito. Per accertare queste condotte, nella giornata di oggi i funzionari dell’Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi di BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L'inganno potrebbe essere stato nascosto tra le mille clausole immodificabili che le banche impongono ai propri clienti alla ricerca di un mutuo o di un prestito. Si parla di anatocismo sui mutui quando la banca che ha concesso il prestito opera una capitalizzazione degli interessi. Come? Considerando gli interessi maturati come capitale e facendo quindi pagare gli interessi anche sugli nteressi. L'anatocismo è vietato dall'ordinamento giuridico vigente, ma con qualche eccezione. In base a quanto stabilito dal Codice civile,  è consentito solo in relazione a interessi scaduti da almeno sei mesi e in presenza di una domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla scadenza. Inoltre l'anatocismo sul mutuo è possibile solo a patto che sia espressamente indicato in forma scritta nel contratto di finanziamento. E può essere capitato che le
banche lo abbiano fatto firmare. Anche in questo caso , la banca è comunque tenuta al rispetto dei limiti rappresentati dalla soglia anti-usura: nel complesso, la combinazione di tassi di interesse del mutuo e tassi di interesse di mora non può superare i limiti fissati dalla legge.