Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Piano del consumatore - Decreto - Tribunale di Napoli Nord -

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -III Sezione Civile- Il giudice dott. A.S. Rabuano, letto il ricorso introduttivo del processo n. 3331/2018 presentato da .............. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Palumbo Ernesto e diretto all’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12; Ha pronunciato il presente DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9. 1.1.Qualità di consumatore di ..................

......ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l’omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell’eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista. Il legislatore prevede nell’ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore. La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato. In particolare, l’art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all’attività svolta dal soggetto ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12. L’art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è specificamente richiamato dall’art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l’omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi “l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d’impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitoreconsumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all’art. 7 cit. L’art.7, comma 2, vieta l’accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L.F.; b)l’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”; c)l’art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l’art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Pertanto, il tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che abbia assunto obbligazioni e regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata. Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza di ................ è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati dal ricorrente per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali. È riconducibile alla categoria di consumatore sopra tratteggiata il Sig. ........ il quale ha assunto ogni obbligazione per interessi di natura personale e familiare. 1.2. Situazione di sovraindebitamento. Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”. La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42. Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza. La letture dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza. Infatti, la disposizione quando parla di “Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori. Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell’O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del Sig. ......., attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti. 1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12. Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, in persona della Dott.essa Pisano Enza risulta che i ricorrenti: -non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12; -non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12; -non hanno subito per cause a lui imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore; -hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -hanno depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12. È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12 1.3.1.Piano proposto dalle parti. Il piano proposto in qualità di consumatore è ammissibile, esso prevede: -il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di dodici mesi a partire dal decreto di omologazione; -il pagamento totale dei crediti in privilegio dello Stato e di Plusvalore; -il pagamento dei creditori chirografari Fiitalia, IBL Banca, BNL nella misura del 40%. 

1.3.2.Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Il tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere agli istanti la qualità di consumatori, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l’art. 12 co. bis dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art. 124 bis co. 1 TUB. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l’intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. La seconda questione che si pone riguarda l’interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all’omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva. L’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’acceso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto. 

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l’intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. FISSA -l’udienza del 15 febbraio 2019 ore 13.00; DISPONE -la comunicazione ad opera dell’O.C.C., Dott.ssa Enza Pisano della proposta e del presente provvedimento ai creditori entro trenta giorni prima della data di udienza ai sensi dell’art. 10 co. 1 L. 3/12; Si comunichi. Aversa, 14.12.18 Il Giudice dr. A.S. Rabuano Firmato Da: RABUANO ARMINIO SALVATORE

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Tematiche concernenti l'accesso al credito, le difficoltà del rapporto con gli Istituti, la tutela del risparmio e del consumatore

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