Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19559 - pubb. 25/04/2018
Tribunale Brindisi, 05 Dicembre 2017. Est. Sales.
Mutuo e finanziamento in genere - Usura - Rilevabilità di ufficio
Clausola di salvaguardia - Limitata al tasso moratorio - Idoneità ad impedire il superamento del tasso soglia - Esclusione
La violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio non consente di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d’interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza
Accoglimento totale del 05/12/2017
RG n. 4957/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI
Tribunale di Brindisi - Prima Sezione
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4957/2017 promossa da:
_____________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO
- ATTORE/ATTRICE
FARMACIA____________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO
- ATTORE/ATTRICE
____________________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO
- ATTORE/ATTRICE
__________________, con il patrocinio dell’avv. MONTERISI LEANDRO e dell’avv. TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTERISI LEANDRO
- ATTORE/ATTRICE
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. O IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A. (C.F. 09339391006), con il patrocinio dell’avv. ___________e dell’avv. ____________, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
- CONVENUTO/A
Il Giudice dott. Stefano Sales,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4122017, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
il G.E
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4122017
rilevato che
- per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);
- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che - al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche Cass. SS. UU. 246752017) - gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di muto de quo è esplicitamente previsto (artt. 3 e 4 contr. mutuo) che "... ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca", il che determina necessariamente (V. sul punto Cass. ordd. 55982017, 231922017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi in misura certamente superiore a quella del 4,02 (giacché i soli moratori sono convenuti in codesta misura);
- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d'interesse complessivamente risultante quale dovuto sulle quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura (il contratto contiene invero una clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio);
- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;
- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" ed a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche, quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi (ristrutturazione necessariamente presupposta nel provvedimento di primo grado);
- deve quindi ritenersi che le rate sinora corrisposte non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario (dato che l'inadempimento risale alla recente data del giugno 2017, in un rapporto iniziato nel 2011): circostanza, a sua volta, necessariamente presupposta dalla risoluzione intimata;
- la violazione della normativa antiusura è rilevabile d’ufficio;
P. Q. M.
sospende l'efficacia esecutiva del titolo.
Brindisi, 4 dicembre 2017
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Stefano Sales