Equitalia, c'è la sentenza: da oggi è possibile "tagliare" il debito.
Il Tribunale di Busto Arsizio (VA) ha approvato uno dei primi "Piani del consumatore" in Italia.
Il Tribunale di Busto Arsizio (VA) ha approvato uno dei primi “Piani del consumatore” in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. E’ l’aiuto che arriva dalla recente Legge 3/2012 relativa alla “Composizione della crisi da sovraindebitamento”, poco conosciuta ma che potrebbe dare un supporto concreto a chi è in difficoltà economica. Vediamo nel dettaglio la vicenda e come ottenere il piano.
- · IL TRIBUNALE COMPETENTE.
- · Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.
- · LA LEGGE.
- · Con la Legge 3/2012 relativa alla "Composizione della crisi da sovraindebitamento" si è introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di instaurare una procedura con la quale consumatori, ma anche piccoli imprenditori, possono proporre la ristrutturazione dei debiti (anche fiscali) ottenendo, qualora vi siano le condizioni, la riduzione dell'importo dovuto in base alle proprie capacità economiche.
- · LA VICENDA.
- · Il Tribunale di Busto Arsizio (VA), a ottobre dello scorso anno, ha approvato uno dei primi 'Piani del consumatore' in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. Il provvedimento sostiene dunque che è omologabile il piano del consumatore che riduce in modo rilevante il debito nei confronti di Equitalia qualora venga rispettato il contenuto della proposta iniziale e la conseguente esdebitazione non necessita di un'ulteriore pronuncia da parte del giudice.
- · NON SERVE ACCORDO COI CREDITORI.
- · Nel piano veniva proposta la vendita di una parte dell'unico immobile di proprietà del debitore per ripianare i debiti da questi contratti in passato. L'unico creditore era l'Agente della riscossione per una somma di circa 87mila euro che, tuttavia, non aveva accettato la proposta perché, prima ancora della sua accettazione, il debitore aveva già venduto la quota dell'immobile. Invece i giudici di Busto Arsizio hanno ritenuto soddisfatti i requisiti di ammissibilità della procedura secondo quanto previsto dalla legge, in quanto il debitore non aveva fatto altro che ottemperare al programma di liquidazione. Infatti, nella proposta depositata in tribunale prima del rifiuto di Equitalia era stata rilevata la possibilità di vendere la porzione dell'unico immobile per pagare parte del proprio debito.
Inoltre, questione ancora più importante, secondo il Tribunale, per il piano del consumatore non rileva l'accordo con i creditori, essendo sufficiente solo l'omologazione da parte del giudice, dopo avere valutato la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta.
- · CHI PUO' ATTIVARE LA PROCEDURA.
· Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.). Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi al tribunale con una proposta che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.