Finanziamento e pianificazione fiscale nella Srl mediante l’emissione di titoli di debito
A seguito della riforma del diritto societario e l’introduzione dell’art. 2483 c.c., recante la disciplina dei titoli di debito, il Legislatore ha introdotto un nuovo strumento utile per reperire risorse finanziarie per la società a responsabilità limitata come possibile alternativa all’aumento di capitale, al finanziamento soci e all’indebitamento bancario.
L’introduzione di questa disposizione, combinata con l’eliminazione del divieto di emissione di obbligazioni, manifesta con evidenza la volontà del Legislatore di superare il limite all’accesso al risparmio pubblico, consentendo alla società a responsabilità limitata di procedere ad operazioni di finanziamento strutturalmente analoghe ai prestiti obbligazionari.
La qualificazione dei titoli di debito quali titoli di massa liberamente trasferibili ha avvicinato la società a responsabilità limitata alla società per azioni in considerazione della capacità di reperimento di risorse finanziarie, evidenziando al contempo la necessità di tutelare i risparmiatori da una eventuale inadeguatezza in termini di solidità patrimoniale e governance delle Srl. La tutela dei piccoli risparmiatori dal rischio di insolvenza dell’emittente è stata ottemperata dal legislatore limitando la legittimazione a sottoscrivere i titoli di debito unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e prevedendo, in caso di successiva circolazione dei titoli, la responsabilità solidale del sottoscrittore cedente nei confronti del potenziale acquirente non socio.
Un’interessante applicazione di questo nuovo strumento si configura con l’emissione di titoli sottoscritti da un intermediario finanziario e la contestuale cessione ai soci dell’emittente secondo le quote di partecipazione. Il finanziamento mediante l’acquisto di titoli di debito rappresenta per il socio un’opportunità di diversificazione e di pianificazione fiscale rispetto alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale.
Se, da un lato, le operazioni sul capitale hanno l’indubbio effetto di aumentare la solidità patrimoniale, dall’altro, presentano lo svantaggio di limitare la remunerazione del capitale investito ai soli utili effettivamente prodotti e distribuiti. Nel frequente caso in cui la compagine sociale sia ridotta e il capitale sociale sia detenuto mediante partecipazioni qualificate, la distribuzione degli utili in capo al socio è tassata in toto secondo la disciplina prevista dall’art. 59 del TUIR, escludendo di fatto la favorevole ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 12,5%.
Strutturando un’emissione il cui regolamento preveda un tasso d’interesse annuo non eccedente quello di riferimento della BCE aumentato di due terzi e una durata del prestito non inferiore a diciotto mesi, la normativa fiscale permette la completa deducibilità dei relativi oneri finanziari. Pertanto, pianificando un’emissione in cui i titoli di debito vengono acquistati dai soci secondo le quote di partecipazione al capitale sociale, l’onere finanziario relativo viene a configurarsi contemporaneamente come costo deducibile per l’impresa e remunerazione alternativa del capitale finanziario investito nell’impresa.
Nel contesto ipotizzato sopra, in cui la compagine sociale è ridotta e i soci detengono partecipazioni qualificate, il risparmio fiscale assume un rilevo ancora maggiore. L’investitore socio e contemporaneamente possessore del titolo di debito si vedrà tassato con le aliquote ordinarie IRPEF esclusivamente sulla quota di utili distribuiti, mentre gli interessi corrisposti sul capitale investito nei titoli di debito sconteranno la favorevole ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%.
La necessità di reperire una banca disponibile ad intervenire in qualità di primo sottoscrittore dei titoli è forse una delle ragioni per cui il ricorso a questo strumento sia ad oggi ancora poco diffuso.
Questo impasse, tuttavia, può essere superato mediante l’inserimento nel regolamento di emissione di una clausola volta ad eliminare la responsabilità solidale dell’intermediario di cui al comma secondo dell’art 2483 c.c.
Una soluzione immediata al problema è quella di prevedere nel regolamento di emissione la trasferibilità del titolo esclusivamente a e tra i soci dell’emittente.
L’apparente complessità dell’operazione descritta viene così ad essere ricompensata da una riduzione dell’onere fiscale a cui è soggetta la remunerazione del capitale investito dai soci.