Rottamazione-ter automatica per chi paga entro il 7 dicembre
Agenzia delle Entrate rammenta modi e termini per regolarizzare la propria posizione relativa alla precedente rottamazione così da accedere automaticamente ai benefici della rottamazione-ter
Chi ha già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis"), ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, potrà regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
All'esito della regolarizzazione della propria posizione, i contribuenti potranno essere ammessi automaticamente ai benefici della c.d. rottamazione-ter. È proprio l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito web, a ricordare a coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione del maggior tempo concesso.
La rottamazione delle cartelle
Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la definizione agevolata, anche detta "rottamazione" delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Chi ha deciso di rottamare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (cosiddetta "rottamazione bis) non sarà tenuto a versare sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la rottamazione-ter confermata da decreto fiscale alla legge di bilancio è di fatto una definizione agevolata più favorevole: il debitore potrà pagare le somme dovute in unica soluzione oppure in maniera dilazionata in cinque anni, beneficiando di un pagamento in 10 rate.
Chi sceglie il pagamento in forma rateale, inoltre, potrà godere di un tasso di interesse ridotto e particolarmente vantaggioso, pari al 2% annuo. Inoltre, provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, il debitore potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.
Rottamazione-ter automatica per chi regolarizza la posizione entro il 7 dicembre
Dei benefici, dunque, possono fruire i contribuenti con debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 settembre 2017.
In particolare, è stato l'art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 a stabilire che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").
Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. È stato un emendamento al Decreto Milleproroghe ad aver prorogato il termine entro il quale coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione potranno pagare le rate delle cartelle: le rate in scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018 sono di fatto slittate al 7 dicembre 2018, posticipando, invece, a maggio 2019 la rata in scadenza a febbraio 2019.
Il successivo Decreto fiscale n. 119/2018, invece, ha consentito a chi regolarizza la propria posizione entro i termini prorogati di essere ammessi alla rottamazione-ter delle cartelle.
Rottamazione: come e dove pagare?
Per effettuare il pagamento delle rate, sarà necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata dall'Agente della riscossione. Una copia della Comunicazione è disponibile nell'apposita area riservata del portale.
In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, si potrà chiedere una copia compilando questo form dedicato. Sarà sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.
Senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova "Comunicazione" con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta "rottamazione bis") ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.