Sovraindebitamento e separazione/divorzio
Nel caso di un consumatore sposato, con figli, con mutuo per l’acquisto della prima casa ed eventuali ulteriori prestiti sostenibili al momento dell’accensione, è ammissibile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante il piano del consumatore qualora sopraggiunga il divorzio che rende insostenibile il debito.
Il divorzio, cui consegue il carico degli alimenti per moglie e figlie, può mettere in seria difficoltà il debitore.
In breve tempo gli interessi e i costi legati al mancato pagamento possono rendere la situazione irrisolvibile. Si può percorrere in tali casi la strada di accesso alla L. n.3/2012.
Questa associazione assiste il debitore nella predisposizione del piano del consumatore, successivamente sottoposto all’attestazione dell’Occ nominato dal Giudice.
Il Piano del Consumatore
Il Piano consente di prevedere che il debitore versi a favore della procedura un importo mensile proporzionato al proprio reddito per un certo lasso di tempo.
Si può detrarre dal reddito la quota destinata agli alimenti per i figli e l’importo mensile necessario per il sostentamento dello stesso debitore. La somma residua può essere interamente devoluta a favore dei creditori. Grazie a tali somme possono essere soddisfatti completamente i creditori privilegiati. Le banche e finanziarie non munite di privilegio possono ottenere in pagamento una percentuale di soddisfazione anche inferiore al 60/70% del credito.
Possono essere stralciati anche i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio poiché di natura chirografa.
Con riguardo alla meritevolezza dell’istante siamo indubbiamente di fronte a un caso di scuola. Un debitore contrae debiti pagandoli regolarmente. A un certo punto a causa di fattori imprevedibili (divorzio e altre cause sopravvenute) diventa inadempiente. Va però sottolineato che la dinamica del debito termina successivamente al divorzio. Conta l’intenzione soggettiva del debitore: aver provato in ogni modo a pagare i debiti contratti. Non conta l’aspetto puramente formale legato all’aver contratto i debiti anteriormente al momento dell’imprevisto che ha generato la situazione di sovraindebitamento.
I clienti possono essere assistiti da A.I.S.C. in qualità di consulente. Questa preparerà la proposta e la presenterà all’organismo a cui si chiede di esprimere la fattibilità e sostenibilità.