ANATOCISMO - ECCO COSA CAMBIA
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha di recente varato nuove disposizioni applicative sull’anatocismo. L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi già addebitati.
Le novità vanno nella direzione di trattare i clienti con la massima equità e trasparenza.
LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA NORMATIVA
1. Per le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, tranne quelli di mora.
2. Per i conti correnti o i conti di pagamento, le banche devono:
assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi debitori e creditori
effettuare il conteggio degli interessi al 31 dicembre di ciascun anno, anche per contratti stipulati nel corso dell'anno, e, comunque, al termine del rapporto per il quale sono dovuti
3. Per le aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento, agli sconfinamenti e alle anticipazioni su crediti e documenti:
gli interessi sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale
il saldo periodico della sorte capitale produce interessi
gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati
la banca può procedere all’addebito degli interessi sul conto non appena divenuti esigibili purché sia stata autorizzata dal cliente. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo
è possibile prevedere contrattualmente che il debito da interessi, una volta divenuto esigibile, possa essere estinto dall’intermediario mediante l’utilizzo dei fondi accreditati sul conto e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento.
Le nuove disposizioni sono contenute nella delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n.343, approvata il 3 agosto 2016 che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art.120 del Testo Unico Bancario in materia di anatocismo.
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