Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Come difendersi dai decreti ingiuntivi delle banche per finanziamenti e mutui

Come difendersi dai decreti ingiuntivi delle banche per finanziamenti e mutui

 

Le banche utilizzano i decreti ingiuntivi per intimare ai debitori il pagamento delle somme dovute e  provvedono poi a pignorare case o a bloccare i conti corrente.

 

Per ottenere il decreto ingiuntivo la banca si procura  da sola la “prova scritta” stampando un estratto conto e allegando allo stesso la certificazione di conformità alle scritture contabili della banca firmata da uno dei dirigenti dell’istituto di credito interessato.

 

Si tratta di un documento che la banca si crea da sola, in perfetta autonomia, e che poi viene certificato dal direttore che, con una firma, attesta che tale estratto è conforme alle scritture contabili interne.

Ebbene, tale documento, viene considerato una sufficiente “prova scritta” che consente, appunto, l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore moroso.

 

Durante la fase di opposizione, il suddetto estratto conto certificato – prima prodotto dalla banca per ottenere il decreto ingiuntivo – non assume più il valore di prova, ma di semplice “documento indiziario”, con un valore di prova certamente ridotto.

 

La possibilità per gli istitutI di credito di ricorrere a questa particolare procedura agevolata (volta ad ottenere il decreto ingiuntivo solo con l’estratto conto certificato) non è sempre valida, ma lo è solo per i debiti derivanti da operazioni propriamente “bancarie” e non da quelle di “finanziamento”.

 

Quando la banca consente al debitore di sconfinare dal proprio conto corrente (è il caso del contratto di “apertura di credito”, volgarmente detto “fido”), compie un’operazione tipicamente bancaria. Nell’ipotesi in cui il correntista si renda moroso (in quanto non provvede a ripristinare lo sconfinamento) può ben essere recuperato dalla banca attraverso la speciale procedura agevolata, appena descritta sopra: ossia portando, in tribunale, soltanto l’estratto conto certificato dal direttore.

 

Invece, quando la banca effettua “attività finanziarie” come la concessione di un comunissimo finanziamento (facendo conseguentemente transitare, sul conto corrente appositamente aperto a nome del cliente, tutte le relative partite di dare/avere per tale prestito), non è più possibile richiedere il decreto ingiuntivo, in caso di morosità del cliente, solo sulla scorta dell’estratto conto certificato dal direttore.

 

Sono molto più numerose le ingiunzioni di pagamento emesse per mancato pagamento di un finanziamento piuttosto che per sconfinamento da un fido: e quindi il numero dei decreti ingiuntivi nulli sarebbe superiore a quello dei decreti invece validi.

 

Così, in tutti i casi in cui la banca agisce in questo modo starebbe commettendo un abuso, che potrebbe essere censurato davanti al giudice: con la conseguenza che il decreto ingiuntivo verrebbe dichiarato nullo.

 

La raccomandazione è non soprassedere e lasciar decorrere invano il termine concesso per l'opposizione, i canonici 40 giorni dalla notifica.

 

 

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