COOPERATIVE SOCIALI
Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), nelle quali le persone svantaggiate - ai sensi della L. n.381/91 art.4 - devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Le cooperative devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.
Possono presentare domanda di agevolazione:
• le cooperative di nuova costituzione, nelle quali, a parte i soci svantaggiati se privi dei requisiti soggettivi dell’età e della residenza, la compagine deve essere composta in maggioranza numerica e di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda;
• le cooperative già esistenti ed operative, nelle quali tutta la componente di soci non svantaggiata sia in possesso del seguente requisito: residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.
Anche la sede legale, amministrativa e operativa della società deve essere localizzata in uno dei territori agevolati.
A CHI NON SI RIVOLGE
Alle cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.
COSA SI PUÒ FARE
I progetti d'impresa possono riguardare:
• la produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato
• la fornitura di servizi alle imprese (non sono da considerare tali le amministrazioni pubbliche).
Vincoli
L'attività d'impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell'iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.
Attenzione
Sono escluse le attività nei seguenti settori: commercio, socio-sanitario, siderurgico, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica.
Inoltre, i progetti nel settore della produzione agricola e della trasformazione dei prodotti agricoli, devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionali.
QUANTO E COSA FINANZIA
Possono essere finanziati progetti di impresa che prevedano investimenti fino a 516.000 euro per le cooperative sociali di nuova costituzione e fino a 258.000 euro per le cooperative sociali già avviate.
Finanziamenti per l'investimento
Consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea. Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare:
• nel Sud all'80-90% dell'investimento
• nel Centro Nord fino al 60-70% dell'investimento
secondo i limiti fissati dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/13, ovvero, per le aree non ricomprese in essa, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 o secondo la regola de minimis .
Anche per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concedibili secondo i limiti fissati Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 o secondo la regola de minimis .
Per quanto riguarda i progetti nel settore della produzione agricola, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL, secondo il nuovo regolamento n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che prevede:
• 50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 o nelle zone di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii), iii), del Reg. (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri;
• 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.
Tali massimali possono essere elevati di 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori.
L'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di 3 esercizi o 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata individuata ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 o nelle zone di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii), iii), del Reg. (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri.
PER I PROGETTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA L'ACQUISTO E/O LA REALIZZAZIONE DEI BENI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO DEVE ESSERE SUCCESSIVA ALL'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI DELIBERATA DALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA.
AI FINI DEL CALCOLO DI ESL CONCORRONO EVENTUALI ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE CONCESSE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge n. 289/2002, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo. Si precisa che il totale del contributo in c/gestione (o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato.
Finanziamenti per la gestione
Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, a copertura delle spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
Per i progetti nel settore della produzione agricola non sono previste agevolazioni per le spese di gestione.
Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica
Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, specifica e generale, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese.
Informazioni, istruttoria, redazione e presentazione a cura di L.B.Consulting
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