Da oggi entra in vigore il decreto legislativo 141/2010 che recepisce la direttiva europea 2008/48/CE, e che porta a una piccola rivoluzione nell'ambito del credito al consumo (finanziamenti e prestiti) e che è finalizzato a una maggiore trasparenza e chiarezza dei contratti di finanziamento, delle informazioni che l'ente finanziatore dovrà fornire, ed anche alcune novità in materia di rescissione del contratto o estinzione anticipata.
Una delle innovazioni più significative consiste nel fatto che già nel corso della fase precontrattuale, la banca, o la finanziaria deve mettere a disposizione del cliente che ha richiesto il finanziamento un modello denominato 'Informazioni europee di base sul credito ai consumatori' che deve essere compilato dalla parte finanziatrice, e che deve garantire al consumatore che ha fatto richiesta del finanziamento, la possibilità di comparare le varie offerte, e conoscere in modo chiaro le diposizioni di legge e le caratteristiche del contratto, prima di vincolarsi legalmente.
L'obiettivo è quello di mettere il cliente in condizione di fare la scelta sul finanziamento in modo consapevole, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Per quanto riguarda il Taeg, Tasso annuo effettivo globale, che è un indicatore sintetico del costo complessivo che sosterrà il consumatore (comprende anche i costi del finanziamento oltre che al tasso di interesse praticato), ora dovrà riportare, oltre al valore espresso in percentuale, obbligatoriamente anche la cifra totale che dovrà essere rimborsata nel corso del finanziamento o prestito.
Non solo, il Taeg non potrà più essere riportato in piccolo e a fondo pagina nelle pubblicità, ma dovrà essere posto in evidenza, insieme all'importo, alla durata, alla rata e al debito totale.
Il recesso sarà possibile da parte del richiedente del finanziamento entro 14 giorni dalla firma del contratto, e in questo caso non dovrà essere applicata nessuna commissione e nessuna spesa.
Nel caso in cui il consumatore che ha in corso un finanziamento dovesse decidere di estinguere anticipatamente il finanziamento, dal calcolo della somma da restituire dovranno essere stornati gli interessi e i costi relativi alla durata residua del prestito o finanziamento.
E in caso di inadempienza da parte del venditore/fornitore di un bene per il cui acquisto un consumatore ha richiesto un finanziamento, questi dopo aver messo in mora il venditore ha diritto alla risoluzione del contratto, ed il finanziatore deve restituire le cifre già restituite sotto forma di rate a seconda del piano di rimborso.