Annullare il contratto di acquisto di un condizionatore difettoso o di un viaggio vacanze perché difforme rispetto alla descrizione del venditore senza restare appesi alle rate concordate col finanziatore. Se il contratto si scioglie, non si dovrà più impugnare separatamente il finanziamento, che decadrà automaticamente. E anzi, se il fornitore è inadempiente, il consumatore può recedere anche con diritto di rimborso delle rate già pagate.
Sono solo alcuni degli effetti della tutela europea del consumatore e del suo diritto di recesso per finanziamenti tra 200 e 75mila euro che ieri il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva con lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/48/Ce sul credito al consumo.
Il provvedimento – nato per favorire l'offerta finanziaria cross-border rafforzando le garanzie per il consumatore e la trasparenza informativa – si è di fatto trasformato in una "locomotiva" che ha trainato a destinazione la riforma complessiva degli intermediari finanziari che materialmente distribuiranno queste forme di credito. Il decreto, infatti, istituisce l'Albo unico per tutte le finanziarie, sottoposto a Bankitalia. Una sezione speciale comprenderà le fiduciarie controllate da banche o costituite in forma di spa, con capitale superiore al doppio di quello previsto per legge. Organismi privatistici, invece, sempre sotto la vigilanza di Via Nazionale, monitoreranno i confidi "minori" e gli operatori no profit deputati al microcredito.
Il tutto, mentre i dati elaborati da Assofin sull'andamento del credito al consumo, nel primo semestre del 2010 (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), mostrano le crepe causate dalla crisi (si veda il grafico a destra) con una diminuzione del valore delle operazioni di quasi il 5 per cento. Tuttavia, il diritto di ripensamento entro 14 giorni e nei contratti a tempo indeterminato il recesso possibile in ogni momento e senza oneri «costringeranno, nei primi tempi, gli operatori a un aumento di adempimenti per adeguare le procedure. Sul medio-lungo periodo - spiega il presidente di Assofin Valentino Ghelli – la maggior tutela dell'accesso al credito accrescerà la fiducia dei consumatori e darà espansione al settore».
Il decreto prevede, in proposito, che il venditore possa concludere contratti di credito al consumo esclusivamente sotto forma di dilazione del prezzo. In pratica, non potranno essere applicate commissioni o altri oneri. Le carte revolving, così come le carte a saldo e prepagate, non potranno essere stipulate presso esercizi commerciali.
Per il finanziatore puro, invece, scatteranno specifici obblighi precontrattuali come quello di verificare attentamente il merito creditizio del consumatore.
A corredo del riordino anche lo stop alla deregulation per agenti e mediatori, che si applicheranno 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto. Per l'iscrizione ai rispettivi Albi non basterà più l'autocertificazione ma servirà un esame. Per i mediatori sarà introdotto l'obbligo di solvibilità con la costituzione di società di capitali con requisiti patrimoniali parificati. Per gli agenti scatta l'obbligo del monomandato, solo se la linea di prodotti da vendere è incompleta potranno stipulare sino a tre contratti. Per tutti, comunque, requisiti di onorabilità più stringenti con sanzioni più severe e salate.
Una sezione ad hoc del provvedimento adegua, infine, il testo unico bancario alle norme dei decreti Bersani 1 e 2 sui mutui. Decade lo ius variandi, cioè la possibilità per le banche di rivedere unilateralmente le condizioni contrattuali. Viene estesa la portabilità del mutuo anche se chi lo ha contratto non è un consumatore (ma un ente o un'impresa). Mentre qualche dubbio resta sull'effettiva portata della cancellazione "automatica" delle ipoteche, che rischia di risultare limitata alle sole operazioni di credito fondiario.
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