Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Comunicato Stampa Banca d’Italia – Mediazione Usuraria (Rete mediatori)

La Banca d’Italia, a corredo del decreto ministeriale che ha, come di consueto, fissato i limiti dei tassi usurari per il terzo trimestre 2010, ha emanato un comunicato stampa che riporta anche i valori relativi alla media delle provvigioni riconosciute ai mediatori creditizi. Tale media è il frutto della specifica rilevazione effettuata da Banca d’Italia nel primo trimestre 2010, sulla base della richiesta fatta agli operatori secondo le più recenti istruzioni emanate dalla Vigilanza in materia.

I valori sono aggregati in tre macrocategorie:

Finanziamenti alle imprese: 2,20%
Finanziamenti alla famiglie: 4,51%
Mutui ipotecari: 1,33%

La categoria di appartenenza della cessione del quinto e della delegazione di pagamento è la seconda e riporta un valore medio del 4,51% sull’importo finanziato.
Nello stesso comunicato, Banca d’Italia sembra ritenere opportuno considerare tali valori medi quale valore di riferimento cui debbano attenersi gli operatori del mercato per evitare la c.d. mediazione usuraria*.
Siamo in attesa di un ulteriore approfondimento sulla base del quale darvi maggiori dettagli e conseguenti istruzioni operative. Stiamo approfondendo anche in sede Assofin tali tematiche e, per vostra conoscenza, alleghiamo il Comunicato Stampa di Banca d’Italia e la relativa Circolare Assofin.
Allo stato attuale le Banche e le Società Finanziarie stanno attentamente valutando le modalità più opportune per la definitiva interpretazione dei termini quantitativi e degli eventuali tempi attuativi per un recepimento delle indicazioni della Vigilanza.


*Si tratta della c.d. mediazione usuraria che assume il valore di autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che il soggetto attivo è persona diversa da quella che effettua la sovvenzione che può, dunque, essere anche perfettamente lecita. Qualora poi la mediazione usuraria si accompagni ad una sovvenzione che il mediatore sa essere usuraria si pone il problema della configurazione a suo carico di un concorso di reati. È preferibile la soluzione negativa posta l'esistenza di una clausola di riserva, «fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente», contenuta nel capoverso della norma.
Compensi di mediazione
Ai fini del calcolo del MED vanno considerati i soli compensi di mediazione relativi ai mediatori creditizi iscritti all’apposito albo di cui all’art. 16 della legge 108/96. Questa indicazione vale anche ai fini del computo nel TEG dei compensi di mediazione sostenuti dal cliente?
No, fermo restando quanto previsto all’art.16 della legge 108/96, nel calcolo del TEG devono essere
inclusi tutti i costi sostenuti dal cliente connessi con l’erogazione del credito (§ C4).
I compensi di mediazione da segnalare nel MED sono solo quelli pagati a persone fisiche?
No, in base alle Istruzioni (paragrafo C6), i compensi da segnalare riguardano l’attività di mediazione
svolta da soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 16 della legge 108/96, siano essi persone fisiche o
giuridiche.
Come vanno segnalati i compensi di mediazione – a totale carico dell’intermediario – sostenuti a fronte di una rete di mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’art. 16 della legge 108/96?
Se la spesa sostenuta dall’intermediario non è direttamente imputata al cliente come costo di mediazione, va inclusa solo nella rilevazione del MED ma non nel calcolo del TEG. Infatti, le nuove
Istruzioni prevedono la segnalazione dei compensi di mediazione:
- ai fini del calcolo del TEG, con la inclusione nella componente “oneri” del solo costo dell’attività di
mediazione sostenuto dal cliente, sia nel caso in cui tale corrispettivo sia corrisposto al mediatore per
il tramite dell’ente finanziatore, sia nel caso in cui il cliente lo abbia corrisposto in via diretta;
- ai fini della determinazione del MED, con riferimento al compenso complessivo del mediatore,
aggiungendo all’onere di cui al punto precedente anche la quota di commissione a carico del
finanziatore (anche integrale come nel caso prospettato); tale compenso deve essere rapportato
all’ammontare finanziato e segnalato in misura percentuale.
Nel caso in cui nel corso della mediazione interviene un agente ex d.lgs 374/99 o un confidi, il relativo costo va incluso nel MED?
Sì, solo se agenti e confidi sono iscritti all’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’art. 16 l. 108/96.
Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore vanno inclusi nella rilevazione a fini anti-usura?
No, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all’attività di mediazione.
Laddove non fosse possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri
vanno inclusi nel TEG e nel MED.
Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura - febbraio 2010
13
Nel caso di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (categoria 8), per il quale sia stato erogato un pre-finanziamento (categoria 10), in che momento vanno rilevati i compensi di mediazione?
I costi di mediazione vanno segnalati al momento dell’accensione del finanziamento “principale”
(cessione del quinto) in categoria 8.
D1 Periodo transitorio
Quali sono, nel periodo transitorio, le componenti di costo da includere nel calcolo del TEG al fine della segnalazione e quali da escludere al fine della verifica dell’usurarietà dei tassi applicati alla clientela?
Con riferimento alla segnalazione trimestrale dei tassi, le nuove disposizioni entrano in vigore
integralmente a partire dalla rilevazione riferita al trimestre luglio - settembre 2009 (scadenza 25
ottobre), con l’unica eccezione del differimento al 25 aprile del primo invio dei dati riferiti ai compensi
di mediazione medi, al numero rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi e agli
importi erogati.
Per quanto riguarda le modalità di verifica del rispetto del limite delle soglie, gli oneri introdotti dalle
nuove Istruzioni vanno esclusi dal calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009.
A partire dal 1° gennaio 2010, tutti gli oneri indicati nelle Istruzioni sono inseriti nel calcolo del TEG
anche al fine della verifica dell’usurarietà dei tassi applicati alla clientela.
Si soggiunge che l’elencazione contenuta nel paragrafo D1, lett. a), b), c), è meramente esemplificativa.
Nel periodo transitorio, fino a dicembre 2009, le spese di perizia, da includere in base alle nuove disposizioni nel calcolo del TEG segnalato, vanno anche incluse nel calcolo del TEG per la verifica del rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono usurari?
No, fino al 31.12.2009 il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari continua a
essere effettuato secondo le istruzioni pre-vigenti, in base alle quali gli oneri per perizie non venivano
inclusi nel TEG; gli stessi oneri sono invece da includere nella segnalazione riferita al trimestre luglio settembre.
Nel periodo transitorio, possono essere esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del rispetto della soglia solo gli oneri sostitutivi della CMS e quindi commisurati al fido utilizzato e assimilabili alle penali o anche quelli commisurati all’affidamento accordato?
Perché un onere possa essere escluso dal calcolo del TEG nel periodo transitorio, occorre che ricorrano
determinati requisiti nell’onere stesso:
- deve trattarsi di oneri che vadano effettivamente a sostituire la CMS e quindi non siano coesistenti
con la stessa;
- gli oneri dichiarati come sostitutivi della CMS non devono riscontrarsi in periodi precedenti
l’abolizione della stessa;
- il carattere sostitutivo degli stessi oneri deve essere desumibile nelle comunicazioni effettuate al
cliente, in relazione alle modifiche contrattuali introdotte.
Restano pertanto inclusi nel calcolo del TEG per la verifica delle soglie, anche nel periodo transitorio,
tutti gli incrementi di oneri e commissioni già applicate in passato

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