Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Programmi comunitari
Norme sugli aiuti di stato 2007-2013
Gli aiuti pubblici alle imprese sono di grande rilevanza per il mercato comunitario, in quanto la loro concessione può falsare un’effettiva concorrenza tra le imprese. Per evitare una tale conseguenza l'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea stabilisce, in linea di principio, una incompatibilità degli Aiuti di Stato con il mercato comune, salvo casi particolari (deroghe 87.3.a e 87.3.c).

Da tali deroghe deriva la possibilità, per gli Stati membri, di concedere Aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate (cd. Aiuti a "finalità regionale"), ovvero a favore di particolari attività (cd. Aiuti “orizzontali" alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione professionale, alla tutela dell'ambiente ecc.), nel rispetto della disciplina comunitaria, attraverso un sistema di autorizzazione preventiva da parte della Commissione dell’Aiuto proposto dallo Stato membro.

Con riferimento alla politica della concorrenza la Commissione Europea ha recentemente avviato un percorso di riforma della normativa in materia di Aiuti di Stato per il quinquennio 2005-2009, che prende le mosse da un documento di consultazione denominato Piano d’Azione nel settore degli Aiuti di Stato – Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati.

La riforma mira ad incoraggiare gli Stati membri a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, concentrando gli Aiuti sul miglioramento della competitività dell’industria europea e sulla creazione di posti di lavoro più duraturi, sulla coesione sociale e regionale e sul miglioramento dei servizi pubblici.
L’intenzione è di orientare gli Aiuti verso le attività che i mercati non sono disposti a finanziare o verso attività che contribuiscano alla crescita economica generale, attraverso un approccio economico più preciso che consenta più adeguatamente di valutare sia l’impatto positivo che il livello di distorsione di ciascun intervento.
Gli strumenti di questa riforma sono rappresentati da procedure più efficaci e trasparenti, dall’estensione del campo di applicazione delle esenzioni per categoria, dalla riduzione del numero degli aiuti soggetti a notificazione, dall’accelerazione delle decisioni e dall’adeguamento delle norme procedurali all’esperienza di un’Unione allargata
Aiuti di Stato a finalità regionale

Ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli Aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dell’Unione Europea. Gli Aiuti di questo tipo sono definiti Aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, comunque destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Tali Aiuti, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell’Unione Europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli Aiuti a finalità regionale da altre forme di Aiuti orizzontali, come gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e innovazione, all’occupazione, che perseguono altri obiettivi di interesse comune.
Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato CE, la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato a finalità regionale, che si applicheranno dal 2007-1013. Gli orientamenti definiscono le norme per la concessione degli Aiuti, in particolare per scegliere le regioni ammissibili e per determinare l’entità massima consentita per tali Aiuti a finalità regionale. Secondo la politica comunitaria di coesione e in risposta alle richieste del Consiglio europeo di concedere meno aiuti e di scegliere meglio i beneficiari, essi stabiliscono che gli Aiuti a finalità regionale siano destinati alle regioni più depresse dell’Unione a 25 membri, tenendo conto anche dell’esigenza di potenziare la competitività e di consentire un’agevole transizione.
Con Regolamento (CE) n. 1628/2006 la Commissione ha previsto espressamente che i regimi di aiuto “trasparenti” a finalità regionale siano esentati dall’obbligo di notifica all’Unione Europea; a tal fine ha definito “trasparenti” quei regimi di aiuto per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile senza dover effettuare valutazioni di rischio.
Il Regolamento di esenzione n. 1628/2006 non si applica agli aiuti concessi ai settori della pesca e acquacoltura, della costruzione navale, dell’industria carboniera, della siderurgia, delle fibre sintetiche, della produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; si applica, invece, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, salvo poche eccezioni, ed a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione.
Aiuti di Stato orizzontali

Il controllo della Commissione Europea sui nuovi Aiuti di Stato è esercitato in via autorizzativo - preventiva attraverso una valutazione di compatibilità dell’Aiuto proposto dallo Stato membro con le deroghe contenute negli artt. 87.3.a e 87.3.c del Trattato.
L’Aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile se è strumentale al perseguimento dell’interesse comunitario o se la Commissione sia in grado di stabilire che in mancanza di esso il gioco del mercato non consentirebbe alle imprese beneficiarie di adottare comportamenti tali da realizzare comunque gli obiettivi comunitari.
Le valutazioni della Commissione si basano sui principi della giustificazione compensatoria e della necessità dell’Aiuto; per questa via essa ha individuato una serie di categorie di Aiuti che hanno carattere “orizzontale” e che rispondono meglio al principio della giustificazione compensatoria in base al perseguimento di un interesse comunitario preminente.
Si tratta di Aiuti di Stato applicabili senza vincoli geografici e finalizzati a sostenere la modernizzazione e lo sviluppo delle aziende nei confronti di alcune problematiche di portata generale e di particolare importanza.
Ad oggi gli inquadramenti orizzontali - nei quali sono indicati i criteri in base ai quali determinate tipologie di Aiuti possono godere di una presunzione di compatibilità – riguardano gli Aiuti alle Piccole e Medie Imprese, all’Occupazione, alla Formazione, alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione e, ancora, gli Aiuti all’Ambiente e al Capitale di Rischio.
Rientrano nelle discipline orizzontali, infine, anche gli orientamenti per gli Aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Aiuti settoriali

Al pari di gran parte della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, anche la normativa c.d "settoriale" è stata ed è oggetto di riforma in questi ultimi anni.
In particolare, determinati settori industriali - i c.d. settori "sensibili" (fibre sintetiche, automobilistico, siderurgico, carbonifero, cantieristica navale) - sono stati in passato regolamentati da inquadramenti specifici.
Alla scadenza, alcuni degli inquadramenti non sono stati rinnovati (fibre sintetiche, automobilistico).
Singole disposizioni settoriali hanno trovato invece spazio nella Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in GU C 70 del 19.03.2002).
In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha poi deciso di integrare le disposizioni della suddetta Disciplina del 2002 negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in GU C 54 del 04.03.2006).
Scendendo nel dettaglio delle disposizioni adottate, sono stati vietati gli aiuti agli investimenti iniziali nel settore delle fibre sintetiche, hanno continuato ad essere vietati quelli destinati al settore siderurgico mentre nessuna limitazione è stata imposta agli aiuti nel settore automobilistico, a partire dal 2007.
Rimangono oggetto di normazione separata gli aiuti di Stato per il settore della cantieristica navale (in GU C 260 del 28.10.2006).
Regole specifiche anche per gli aiuti nel settore del carbone (Regolamento n. 1407/2002 del Consiglio in GU L 205 del 02.08.2002) e dei trasporti.
Importante segnalare le novità anche per il settore agricolo: gli aiuti di Stato per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sono stati ammessi nell'ambito di applicazione delle nuove regole in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, "nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscano (GU C 54 del 04.03.2006, pag. 14)", mentre gli aiuti per la produzione primaria di tali prodotti restano materia esclusiva dei suddetti Orientamenti (in GU C 319 del 27.12.2006).
Per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, importante citare anche il nuovo Regolamento di esenzione: il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (in GU L 358 del 16.12.2006).


Regole separate anche per l'esame degli aiuti nel settore della pesca ed acquacoltura (gli "Orientamenti" in GU C 229 del 14.09.2004; il Reg. (CE) n. 875/2007 - il "de minimis" pesca - in GU L 193 del 24.07.2007; il Reg. (CE) n. 1595/2004 - il Reg. di esenzione per categoria - in GU L 291 del 14.09.2004 )".

Aiuti di importanza minore (de minimis)
Nella comunicazione del 6 marzo 1996 la Commissione ha espresso, per la prima volta, nella materia degli Aiuti di Stato, la sua politica riguardo ad una soglia "de minimis", al di sotto della quale, cioè l’articolo 87 paragrafo 1 del Trattato si possa considerare inapplicabile, con la conseguenza che i suddetti Aiuti siano esenti dall'applicazione delle regole di concorrenza.
Con il Regolamento (CE) n. 69/2001 la Commissione aveva originariamente stabilito che l’importo totale degli aiuti di importanza minore (de minimis) fosse di 100.000 euro su un periodo di tre anni.
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento "de minimis" che ha aumentato il massimale degli aiuti di importanza minore da € 100.000 a € 200.000. La Commissione, sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia di € 200.000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il regime introdotto si applica solo agli Aiuti che sono trasparenti, per i quali, cioè, sia possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, vale a dire senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, le misure a favore del capitale di rischio, gli aiuti alle imprese in difficoltà ed i prestiti per i quali l'ESL non sia stato calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato.
Fondi Strutturali 2007-2013
Il 14 luglio 2004 la Commissione Europea ha adottato la proposta riguardante la riforma delle politiche di coesione.
La proposta di riforma è da considerare su grande scala poiché è stata concepita per ridisegnare il panorama europeo di solidarietà in una Unione ampliata e in un contesto di globalizzazione economica e di sviluppo di una economia basata sulla conoscenza.
Le strategie e le risorse delle politiche di coesione saranno raggruppate in tre nuovi obiettivi prioritari per le azioni strutturali, ovvero convergenza, competitività e cooperazione sulle politiche di impiego.

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