Durante lo svolgimento della nuova mediazione, la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento perdono la loro esecutività: pertanto Equitalia non potrà procedere ad alcun pignoramento.
Nell’ultima legge di stabilità spicca una nuovissima norma “blocca-Equitalia” a favore del contribuente.
Tra tante tasse, balzelli e tagli, finalmente il legislatore si è accorto delle difficoltà oggettive dei cittadini di adempiere agli obblighi tributari, boccone tanto più amaro quanto più si ha il sospetto che la pretesa è infondata e, pertanto, si è presentato ricorso al giudice.
Vediamo bene di cosa si tratta.
La riforma prevede che, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale, durante la preventiva e obbligatoria fase del reclamo e della mediazione tributaria, la riscossione e il pagamento delle somme dovute all’erario sono sospesi, almeno fino alla data di costituzione in giudizio del ricorrente. In altri termini, durante questo periodo, il contribuente potrà stare tranquillo perché non si vedrà pignorare alcunché dall’Agente per la riscossione.
Resta fermo che, se la mediazione non viene esperita – e quindi il ricorso al giudice viene dichiarato improcedibile per mancato rispetto della procedura – sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Questa è una delle novità, sicuramente tra le più rilevanti, introdotte dalla Legge di stabilità (approvata al Senato ed in corso di approvazione alla Camera) alla procedura di reclamo e contestuale mediazione [1].
Tale modifica normativa interviene su una delle questioni che aveva sollevato molte critiche da parte degli operatori del diritto.
Attualmente, infatti, nel momento in cui il contribuente impugna un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, è obbligato a procedere al tentativo di mediazione tributaria. Tuttavia, prima della chiusura di questa fase, possono passare anche diversi mesi. Con questa assurda conseguenza: poiché l’atto impugnato è già provvisoriamente esecutivo, il cittadino – che sta attendendo che si svolga la mediazione – potrebbe vedersi Equitalia bussare alla porta e fare pignoramento! Infatti, non è prevista alcuna sospensione (se non amministrativa) dell’esecuzione forzata in pendenza della procedura di reclamo.
Nello stesso tempo, durante tale fase di mediazione, il contribuente è nella più totale impossibilità di chiedere, al giudice, la sospensiva dell’esecuzione, posto che ancora non si è avuta neanche la prima udienza dinanzi alla Commissione (infatti l’istanza di sospensiva è ammessa solo con la costituzione in giudizio).
Pertanto, ad oggi, il sistema (certamente incongruente) obbliga il contribuente, al momento della presentazione del reclamo, a procedere al versamento delle somme per evitare conseguenze più spiacevoli. Infatti, in mancanza di tale versamento gli effetti possono essere catastrofici:
- per gli avvisi di accertamento esecutivi, decorsi 30 giorni e quindi ancora durante la fase di reclamo, le somme possono essere affidate a Equitalia per la riscossione con pagamento di aggio ed interessi di mora. Vi è in tal caso la sospensione, per legge, di 180 giorni;
- per le cartelle di pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, in pendenza della procedura di reclamo, Equitalia può iniziare la riscossione.
Invece, con la novità appena introdotta, il contribuente sarà tutelato in entrambi i casi, in quanto:
- sospendendo direttamente la riscossione si garantisce i contribuenti che hanno proposto reclamo contro le cartelle di pagamento dal rischio di un’esecuzione in pendenza dei termini della procedura;
- sospendendo il pagamento delle somme dovute in base all’atto di reclamo invece si evita che l’Agenzia delle entrate possa affidare a Equitalia le somme da riscuotere in via provvisoria.
La sospensione durerà fino al termine per la costituzione in giudizio del contribuente: e ciò perché, quest’ultimo, da tale momento, potrà richiedere alla Commissione tributaria la sospensione della cartella e, per gli avvisi di accertamento esecutivi, dell’ulteriore sospensione di 180 giorni decorrenti dall’affidamento delle somme a Equitalia.
[1] Con il nuovo comma 9-bis dell’articolo 17-bis D.lgs. 546/92.
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