TITOLO IV
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÁ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E DEI
MEDIATORI CREDITIZI
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
ART. 11 - Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia
1. Dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
“Titolo VI-bis
AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Articolo 128-quater
(Agenti in attività finanziaria)
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di
pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di
pagamento o istituti di moneta elettronica.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività
finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo
previsto dall’articolo 128-octies.
3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto ai comma 1 e 3, gli agenti in attività
finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a
prodotti bancari su mandato diretto di banche; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco
previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quater2.
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario
o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di
assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi
siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi
dall'agente.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale .
6. Gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento sono iscritti in una sezione
speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dell’economia e delle finanze. I requisiti tengono conto del carattere limitato
dell’attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.
Articolo 128-quater2
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria)
1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei
seguenti requisiti:
34
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di
Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio
della Repubblica;
c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova
valutativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti
di onorabilità, anche a coloro che detengono - partecipazione di rilievo nella società;
d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati
nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi
rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti la previsione, nell'oggetto
sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128 quater, comma 3 e il rispetto di
requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1,
all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.
Articolo 128-quinquies
(Mediatori creditizi)
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela
per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore
creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto
dall’articolo 128-octies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1
nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle
parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
Articolo 128-quinquies 2
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, comma 2, è subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel
territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 3 e
rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, di requisiti di professionalità;
35
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati
nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi
rispondono a norma di legge.
Articolo 128-quinquies 3
(Incompatibilità)
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi.
2 I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere
contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti; se operano per conto
di agenti in attività finanziaria si applica l’articolo 128-quater, comma 4.
Articolo 128-sexies
(Dipendenti e collaboratori)
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche
attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori
di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili,
possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quater2, lettera
c), e all’articolo 128-quinquies 2, lettere d) ed e), e curino l’aggiornamento professionale.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o
costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 128-quater.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2
trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-octies l’elenco dei propri dipendenti e
collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati
nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.
Articolo 128-septies
(Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia)
1 Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili,
le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la
trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
2 La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare
l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A
questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori
creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti,
fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della
Guardia di Finanza.
Articolo 128-octies
(Organismo)
36
1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione,
con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. I componenti dell’Organismo sono nominati su proposta della Banca d’Italia, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2,
e all’articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni
altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-nonies, l’Organismo verifica il rispetto da
parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono
sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e
può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini.
Articolo 128-novies
(Disposizioni procedurali)
1 Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli
elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l’inosservanza degli obblighi di
aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che
regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata
comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, si applicano nei
confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1,
tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è
pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e
spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico.
3. E’ disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-
quinquies nel caso previsto dall’articolo 128-septies, comma 4, e nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell’attività.
4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1
possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla
pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l’articolo 128-septies, comma 4, in caso di necessità e urgenza, può essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e
128-quinquies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che
facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano
l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.
Devi essere membro di Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.) per aggiungere commenti!
Partecipa a Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)