SEGNALAZIONI ALLE CENTRALI RISCHIO SEMPRE … PIÙ A RISCHIO
Fioccano le condanne per le illegittime segnalazioni alle centrali rischio da parte di istituti bancari o di credito.
Per spiegare brevemente in che cosa consista detta segnalazione prendo a prestito un brano della sentenza del Tribunale di Mantova del 27/05/2008.
Il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed affidato alla Banca d’Italia, è oggi disciplinato dalla delibera del CICR del 29.3.1994 n. 429300, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67 co. I, lett. b e 107 co. II del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 nonchè dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d’Italia consistenti nelle istruzioni di vigilanza per le banche, trasmesse alle aziende di credito e concernenti la “Centrale dei Rischi” e nelle specifiche istruzioni per gli intermediari partecipanti trasfuse nella circolare n. 139 dell’11.2.1991.
Va poi rammentato che le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una distinzione di queste in nove categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa con le caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle “sofferenze” e, nell’ambito di tale categoria, devono essere segnalati tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
Va aggiunto che l’appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e che tale tipo di annotazione non implica una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito, giacché, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria di censimento crediti passati a perdita, con il relativo venir meno della sua iscrizione nella categoria delle sofferenze (cfr. Cass. 12-10-2007 n. 21428): in sostanza per insolvenza, ai sensi della richiamata disciplina, si intende una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità (v. Cass. 12-10-2007 n. 21428 e nella giurisprudenza di merito Trib. Pescara 21-12-2006; Tribunale di Roma, 25-11-2004 n. 31484; Tribunale di Milano, 17-3-2004; App. Milano, 4-11-2003; Trib. Bari, 22-12-2000).
Nel caso deciso dal Tribunale di Torino, un dirigente era stato ingiustamente segnalato a seguito del mancato pagamento di una rata di finanziamento per l’acquisto di alcuni elettrodomestici, il cui contratto era stato stipulato da un malfattore che gli aveva sottratto il portafogli.
Ebbene, nonostante l’invio alla società di finanziamento della querela per furto, la finanziaria, riscontrato il mancato pagamento, aveva imprudentemente segnalato la sofferenza.
Convenuta in giudizio, la stessa è stata condannata a risarcire il danno subito, quantificato nella somma di euro 19.078 per danni non patrimoniali, determinati con riferimento all’epoca di verificazione dell’illecito.
A tale somma il giudice è pervenuto in questo modo: ha stabilito in una frazione, determinata in 1\10, in ragione della assai circoscritta diffusione della segnalazione, della somma per quale venne effettuata la indebita segnalazione, e quindi nella somma di euro 241,5 (euro 2.415 : 10), per ciascuno dei 79 giorni di tale indebita segnalazione, e quindi nella somma complessiva di euro 19.078 (241,5 x 79).
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