Agenzia Entrate: senza delega il funzionario non firma
Accertamento fiscale nullo: il fisco non riesce a produrre la delega e perde il ricorso depositato dal contribuente.
Un errore ripetuto troppe volte quello, dell’Agenzia delle Entrate, di lasciar firmare gli atti di accertamento fiscale a chi non ha i poteri per farlo: e non ci riferiamo solo ai casi dei dirigenti decaduti con l’ultima sentenza della Corte Costituzionale. Nel mirino dei giudici ricadono anche tutti quei casi (invero numerosissimi) in cui il Capo Team dell’Ufficio non firma personalmente gli accertamenti, ma incarica un proprio funzionario sottoposto: una delega, però, conferita in modo del tutto irrituale, cioè oralmente o con semplici ordini di servizi che, per la nostra legge, sono insufficienti a legittimare un tale pregnante potere. E così, facile è per il contribuente vincere il ricorso solo sollevando l’eccezione di “assenza di delega” una volta constatato che l’atto fiscale impositivo non reca la sottoscrizione del dirigente, capo dell’ufficio.
L’ultima sentenza, di qualche giorno fa (che segue un filone univoco in tal senso e da noi puntualmente segnalato nelle pagine di questo giornale), è quella emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari [1], dove un contribuente, difeso dal dott. Francesco Cotrufo, si è limitato a eccepire il difetto di poteri da parte del firmatario dell’accertamento. Secondo costante giurisprudenza – si legge in sentenza – qualora la sottoscrizione dell’atto sia di un funzionario e non quella del Direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, in caso di contestazione da parte del cittadino sulla legittimità della delega, spetta all’amministrazione dimostrarne – documenti alla mano – l’esistenza e, soprattutto, la validità secondo le forme corrette (la delega, infatti, deve indicare specificamente le motivazioni dell’incarico e l’arco temporale di efficacia).
Insomma, il contribuente scarica la patata bollente sul fisco, onerandolo di una prova che, spesso, quest’ultimo non è in grado di dare (forse perché il documento va smarrito o forse perché non è stato compilato nelle modalità prescritte dalla legge). Il semplice ordine di servizio, precisano i giudici tributari pugliesi, rappresenta solo e nient’altro che l’attribuzione complessiva delle funzioni da parte del Direttore ai vari capi team, ma non è una vera e propria delega che attui il passaggio, per così dire, delle specifiche funzioni.
Per tali considerazioni i ricorsi vengono costantemente accolti dalle Commissioni Tributarie, come da insegnamento, peraltro, della stessa Cassazione.
Evidentemente, come i contribuenti, anche il fisco perde il pelo ma non il vizio (di sbagliare).
[1] CTP Bari sent. n. 1966/12/15 del 4.05.2015.