Attenti alle cartelle Equitalia con IVA: non deve versarla il contribuente
Prevista una valanga di ricorsi per contestare somme non dovute dai contribuenti.
Non è il contribuente a dover pagare l’IVA sulle cartelle notificate da Equitalia. Al cittadino può essere solo chiesto il versamento dell’aggio sulla riscossione (del 4,65% per i pagamenti tempestivi, ossia entro i primi 60 giorni dalla notifica, e dell’8% dopo). Invece, quanto all’imposta sul valore aggiunto applicata sull’aggio stesso, questa è sempre e solo a carico dell’ente creditore, che paga rispettivamente il 5,11% e l’1,76%.
Un importantissimo aspetto, questo, chiarito dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti, il quale ha così risposto a un’interrogazione parlamentare in commissione finanze alla Camera.
L’IVA sull’aggio
A partire dal 20 ottobre 2012 [1] l’aggio dovuto ad Equitalia – ossia il compenso versato all’Agente per la riscossione sia in caso di attività di recupero dei crediti erariali, sia nel caso di pagamento volontario (cosiddetta “riscossione spontanea” di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici o privati) – è soggetto a Iva.
Con la conseguenza che l’aggio spettante alla società che gestisce la riscossione è pari al 9,76% delle somme riscosse: 8% fissato dalla legge, più il 22% a titolo di Iva. Ma se l’8% lo deve pagare il contribuente, il restante 1,76% (pari al 22% di IVA) lo deve versare l’ente titolare del tributo per il quale Equitalia agisce.
Infatti, chiarisce il ministero, al momento del riversamento all’ente creditore l’agente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dell’ente medesimo, con addebito dell’Iva relativa all’aggio complessivamente spettante.
Sono esenti solo i corrispettivi relativi a imposte a seguito di pagamenti per i quali il contribuente può rivolgersi a una banca, a Equitalia o ad altro soggetto autorizzato [1].
Fate attenzione
Fate dunque molta attenzione alle cartelle esattoriali che ricevete e controllate sempre se l’aggio è effettivamente l’8% o una somma superiore. In quest’ultimo caso, è perché vi è stata caricata l’IVA che, invece, non dovete pagare. E allora potrete ricorrere al giudice tributario. Al momento del riversamento all’ente creditore l’agente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dell’ente medesimo, con addebito dell’Iva relativa all’aggio complessivamente spettante (Commissioni Tributarie Provinciali) per chiedere l’annullamento.
[1] Per effetto del dl n. 179/2012.
[2] Ag. Entrate, risoluzione n. 56/E del 2014.