Bolletta dell’acqua: PRESCRIZIONE
L’ente erogatore del servizio idrico, il Comune o altro soggetto gestore, che richieda il pagamento del canone e/o dei consumi di acqua relativi alle utenze allacciate, anche domestiche, a distanza di oltre cinque anni da quando i consumi sono stati effettuati potrà vedersi opporre la prescrizione del proprio diritto all'incasso.
Infatti la prescrizione in materia di consumi idrici e voci connesse è di 5 anni.
La prescrizione decorre dal momento in cui il consumo si è verificato, potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l’utente che regola il servizio) anche conglobare, in un’unica richiesta di pagamento, il consumo di un’intera annualità.
La richiesta di pagamento, dunque, deve pervenire al domicilio dell’utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è verificato. Ad esempio, il pagamento del canone acqua relativo al 2010 dovrà essere richiesto con una raccomandata a.r. necessariamente fatta pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
La stessa Corte di Cassazione [1] ha confermato che per interrompere la prescrizione occorre che l’utente del servizio idrico abbia conoscenza dell’atto che il creditore gli ha inviato. E la conoscenza si ha nel momento in cui la raccomandata giunge all’indirizzo dell’utente.
Per ciò che concerne la cosiddetta “quota fissa” (precedentemente definita “nolo contatore), regolarmente contenuta in ogni bolletta del servizio idrico, essa è perfettamente legittima in quanto prevista da una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica [2]. Non se ne può, perciò, in nessun modo contestare la legittimità: va pagata anch’essa.
Si potrà richiedere all’ente gestore di poter rateizzare l’importo richiesto, come peraltro è possibile che preveda lo stesso contratto di fornitura del servizio.
[1] Cass. sent. n. 13.588/2009.
[2] Delibera Cipe n. 52 del 04.04.2001.