Decreto Sviluppo, le novità in materia di "tasso di soglia" o "tasso di usura"
Il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. 'decreto sviluppo', convertito nella legge 12/7/2011, n.106, ha modificato il metodo di calcolo del "tasso soglia" o "tasso di usura", precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
In particolare, il decreto sviluppo stabilisce che dal giorno di sua entrata in vigore la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, continua il decreto, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Conseguentemente, mentre il precedente metodo di calcolo stabilito dalla legge 108/1996 prevedeva quale semplice metodo di calcolo l’aumento del 50% del valore del TEGM per ottenere la soglia di usura, adesso invece il calcolo è più complesso e comporterà margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi da applicare ai prestiti.
Per fare un esempio, mentre con la legge 108/1996 , e con un TEGM del 6%, bastava aumentare del 50% tale valore (e cioè il 3%) per ottenere il tasso usurario al 9% (6 + 3), con la nuova legge si dovrà aggiungere un quarto del TEGM (e cioè 1,50% del 6%) ottenendo una prima soglia del 7,5%; a questo valore si devono sommare 4 punti percentuali 'secchi' arrivando così all’11,5%.
Conseguentemente, e con un TEGM del 6%:
- con la legge 108/1996 il tasso usurario era fissato al 9%,
- con la legge 110/2011 il tasso usurario si innalza sino all’11,50%.
Usura e estorsione, il testo base coordinato con gli emendamenti approvati il 6 luglio
Pubblichiamo il testo base in esame coordinato con gli emendamenti approvati in linea di principio dalla commissione parlamentare il 6 luglio 2011, recante: "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.".
Le modifiche più significative sono apportate alla disciplina vigente in materia di usura e di estorsione, ex legge 7 marzo 1996, n. 108, in particolare, al capitolo relativo alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, i quali si dichiarino vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, l'erogazione dei mutui è prevista anche per l’imprenditore dichiarato fallito, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo vi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle stesse indagini.