Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Equitalia: la difesa del contribuente dalla cartella di pagamento

Equitalia: la difesa del contribuente dalla cartella di pagamento 

Ricorso, autotutela, istanza di sospensione, reclamo e mediazione, dilazione e rateazione, compensazione, riduzione del pignoramento e sostituzione dei beni pignorati: tutte le carte in mano al contribuente.   Ecco alcuni suggerimenti pratici per verificare se la cartella di pagamento notificata da Equitalia sia corretta o meno ed, eventualmente, nel primo caso, come approntare la prima difesa.

1 | CONTROLLA IL CONTENUTO  

Il contribuente a cui viene notificata una cartella di pagamento deve innanzitutto esaminarne con attenzione il contenuto per individuare se questo è conforme a quanto previsto dalla legge o meno.  

A tal fine la cartella deve indicare tutti gli elementi costitutivi del ruolo: in altre parole deve contenere la natura della pretesa (sanzioni, imposte, ecc.), la motivazione della stessa, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante nel ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica.  

La cartella deve anche indicare il sistema di calcolo degli interessi, con le aliquote applicate per ogni singolo anno e il conteggio analitico.  

Nella cartella deve esservi anche l’indicazione, a pena di nullità, – del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (solo per le cartelle notificate dopo il 1° giugno 2008); – del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella. Si tratta di due soggetti differenti in quanto l’iscrizione è effettuata dall’ente creditore mentre la cartella è formata e notificata dall’Agente della Riscossione.  

Non è necessaria la sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento (né alcun sigillo o timbro), ma è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.  

Controlla l’estratto del ruolo. In particolare, l’IVA sull’aggio non può essere addebitata al contribuente, al quale può essere imposto solo il pagamento dell’8%, mentre l’IVA su tale percentuale spetta all’ente creditore.    

2 | CONTROLLA LA NOTIFICA  

Bisogna poi verificare se vi sono errori relativi alla persona del destinatario oppure vizi inerenti alla notifica. La notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata entro un termine di decadenza differente a seconda dell’oggetto del ruolo. In mancanza del rispetto di tale termine, la cartella si deve considerare non dovuta poiché Equitalia è decaduta dalla relativa pretesa.  

La notifica può essere effettuata solo da determinati soggetti indicati per legge: – gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dall’Agente della Riscossione; – i messi notificatori nominati temporaneamente dall’Agente della Riscossione; – i messi comunali previa convenzione tra Agente della Riscossione e Comune; – gli agenti della polizia municipale previa convenzione tra Agente della riscossione e comune; – l’Agente della Riscossione direttamente, senza intervento di altro soggetto oppure tramite il servizio postale con raccomandata a.r.

A tal fine è nulla la notifica effettuata con un servizio di poste private.   Qualora il contribuente riscontri delle vere e proprie disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra cittadini e l’amministrazione finanziaria, possono anche rivolgersi al Garante del contribuente che è presente presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, inviando un’istanza in carta libera [1].    

3 | AUTOTUTELA  

Se, dopo le verifiche, la cartella dovesse risultare corretta, si può pagare entro 60 giorni evitando così di dover pagare gli interessi moratori e l’aggio dell’8%.  

Se il contribuente ritiene che le somme richieste non siano dovute, in tutto o in parte, può presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso il ruolo, facendo tuttavia attenzione alla tempistica, in quanto la presentazione dell’istanza non interrompe il decorso del termine utile per proporre impugnazione al giudice (60 giorni dalla notifica della cartella).  

L’istanza va presentata in carta semplice in maniera autonoma o mediante dichiarazione messa a verbale durante un’audizione presso l’ufficio. Le richieste devono essere indirizzate agli Uffici competenti a procedere o al Garante. Nel caso in cui la richiesta sia inviata a un ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente.    

4 | ISTANZA DI SOSPENSIONE  

Per determinati vizi particolarmente evidenti, la legge consente di presentare un’istanza di sospensione direttamente a Equitalia (purché effettuata entro 60 giorni dalla notifica della cartella). Equitalia dovrà dare riscontro entro 220 giorni e, in difetto, l’eventuale silenzio si considererà assenso. La procedura, che viene avviata con una richiesta da depositare (con i moduli prestampati da Equitalia) direttamente allo sportello, si può attivare nei seguenti casi:  

1. prescrizione o decadenza del diritto di credito del fisco;

2. ottenimento di uno sgravio da parte dall’ente creditore, dell’autorità amministrativa o a seguito di sentenza del giudice;

3. pagamento avvenuto prima della formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

4. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.    

5 | RECLAMO O MEDIAZIONE  

Se si tratta di una cartella per una imposta non superiore a 20.000 euro, prima di ricorrere al giudice c’è l’obbligo di procedere al “reclamo-mediazione”. Si tratta di un incontro con la controparte al fine di trovare una soluzione bonaria alla vertenza. Tale fase (che è obbligatoria per legge) può essere utilizzata proprio allo scopo di trovare un accordo con il fisco, senza doversi imbarcare in una causa lunga e costosa. Infatti i vantaggi per il contribuente non sono di poco conto: in caso di accordo si rideterminano le sanzioni in misura del 40% della somma irrogabile dal tributo risultante dalla mediazione. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dall’accettazione ed è ammessa la possibilità di rateizzazione.   Durante, peraltro, la fase del reclamo, l’efficacia esecutiva della cartella è sospesa e non c’è il rischio di ritrovarsi con un’ipoteca o con il conto pignorato.   L’istanza di reclamo si deve presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.    

6 | COMPENSAZIONE  

Un’altra soluzione possibile per bloccare la pretesa di Equitalia potrebbe essere quella di richiedere la compensazione tra il debito dovuto all’Agente della riscossione (contenuto nella cartella di pagamento) e i crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’erario. Esistono particolari condizioni per richiedere la compensazione, posto che non è sempre possibile usufruire di tale possibilità.    

7 | RATEAZIONE  

Chiedere la rateazione della cartella esattoriale è divenuto, da un anno, più facile. In particolare:

1) per i debiti fino a 50.000 euro, è possibile chiedere la cosiddetta rateazione ordinaria a 72 rate, senza dover presentare documentazione per documentare la propria difficoltà economica;

2) per le cartelle superiori a 50.000 euro, l’Agente valuta l’effettiva ricorrenza della temporanea obiettiva difficoltà in base a indici differenti a seconda del soggetto richiedente la dilazione.   In ogni caso, è sempre possibile la rateazione straordinaria della durata massima di 120 rate (mensili): in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Gli effetti della rateazione sono sicuramente convenienti sia per quanto attiene fermi e ipoteche, sia per quanto riguarda eventuali pignoramenti. Infatti: – Equitalia non può procedere a iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti non ancora iniziati; – i pignoramenti già in corso vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata.    

8 | DECADENZA DALLA DILAZIONE E RICHIESTA DI PROROGA  

Il contribuente decade dalla rateazione se non paga otto rate anche non consecutive. In tal caso il debito iscritto nelle cartelle esattoriali non può essere più dilazionato e, pertanto, non si può chiedere una nuova rateazione. Eccezionalmente, però, il contribuente può chiedere la proroga della rateazione in corso, al massimo per una volta.   In pratica, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica (temporanea o grave), il contribuente può chiedere, in relazione alla rateazione (ordinaria o straordinaria) già concessa, la proroga per un ulteriore periodo di tempo: ordinario, in 72 rate, o straordinario, in 120 rate. A condizione però che ricorrano le condizioni fissate per le relative rateazioni.   La proroga può essere richiesta una sola volta e può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti. Se non è accolta la richiesta di proroga straordinaria, il debitore può comunque richiedere quella ordinaria. Il mancato accoglimento deve essere comunicato dall’Agente della Riscossione.   L’istanza non sospende eventuali procedure esecutive già in corso.   Nel caso di altri carichi scaduti, non interessati da precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, l’istanza non può essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle. Nel caso invece di eventuali carichi non scaduti, l’Agente della Riscossione informa il contribuente della possibilità (senza effetti vincolanti) di presentare apposita istanza di rateazione.   La presentazione della domanda di proroga segue modalità previste per la concessione della rateazione, differenziata a seconda dell’importo del debito: -fino a 50.000 euro è sufficiente presentare domanda motivata; – oltre 50.000 euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.    

9 | CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO  

Qualora Equitalia abbia già avviato il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese.   In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilità del debitore.    

10 | RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO  

Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.   L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione può essere disposta anche d’ufficio.   Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante. 

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