Avv. Luigi Benigno
Presidente A.IS.C.
associazione senza scopo di lucro
COS’E L'ESDEBITAZIONE
Con l'art. 14-terdecies della L. 3/2012,), ha riconosciuto l'operatività del principio di esdebitazione anche nei confronti del debitore che ricorre alla procedura di sovraindebitamento, analogamente a quanto già avvenuto per la legge fallimentare (art. 142-143 RD 267/42).
A chi si applica
Il beneficio dell'esdebitazione è previsto:
per il debitore persona fisica, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto d'impresa;
E’ quindi incluso l’imprenditore individuale, il professionista, ma anche il socio di società di persone coobbligato in solido con società con debiti residui, ancorchè cancellate dal registro imprese1.
1 Vedasi recentissima Sent.Cass. sez.unite civili n.6070 del 12/3/13 che ha stabilito che con la cancellazione della società dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio sui detti rapporti, ai sensi del quale: - le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, mentre la società era in vita, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; - i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa; tra questi non sono ricomprese le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale).
nel caso della procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012)
E’ bene notare che, a differenza delle altre due procedure alternative (accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore), con la “liquidazione del patrimonio” non è previsto alcun impegno finanziario o patrimoniale “minimo”.
Condizioni di ammissibilità
Il beneficio in commento viene concesso a soggetti ritenuti “meritevoli” dalla legge, in base al verificarsi delle seguenti condizioni.
Il Giudice concede il beneficio dell'esdebitazione a condizione che il debitore (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012):
abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura. Il debitore deve aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utili e deve essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni (lett. a);
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardarne lo svolgimento della procedura (lett. b);
non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda (lett. c);
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012 - reati che prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro - (lett. d);
abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (lett. e);
siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (lett. f).
In merito a quest'ultimo punto, il tribunale dovrà quindi verificare che tutti i creditori (indipendentemente dall'eventuale grado privilegio) abbiano trovato soddisfazione, ancorché solo parziale.
Esclusioni
L'esdebitazione è esclusa in generale (art. 14-terdecies co. 2 della L. 3/2012):
quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (lett. a);
quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett. b).
Ulteriori casi di esclusione
Ai sensi dell’ art. 14-terdecies co. 3 della L. 3/2012 è inoltre esclusa l'esdebitazione per alcune categorie di debiti derivanti da :
obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a);
risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b);
L’esclusione di alcuni tipi debiti fiscali
L’esclusione vige infine anche per quei debiti fiscali che, anche se hanno causa anteriore al decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (Sezioni I e II del Capo II della L. 3/2012), siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (lett. c).
In effetti, al di fuori del caso sopra enunciato, la procedura di esdebitazione di cui all’art. l'art. 14-terdecies della L. 3/2012 non sembrerebbe prevedere altre esclusioni esdebitazione dei debiti fiscali in base alla loro natura, a differenza delle altre due procedure.
2 Come invece previsto dall’art. 7 e ss. per la proposta di accordo del debitore o consumatore che può prevedere al massimo la dilazione di alcuni tributi (iva, alcuni tributi europei e le ritenute operate e non versate
). 3 Se, infatti, da un lato potrebbero porsi dei dubbi sulla “esdebitazione fiscale” derivanti dall’elevato grado di privilegio dei debiti tributari (che non consentirebbe una possibilità di soddisfazione parziale di questi), d’altro canto già la sentenza di Cassazione a sezione unite n. 24215/2011 parrebbe aver escluso questo tipo di limitazione per i debiti fiscali e già a proposito dell’esdebitazione “fallimentare” (art.142 e 143 l.f.). Tale ultima interpretazione, eventualmente estesa per analogia all’esdebitazione da “sovraindebitamento” (art. 14-terdecies l. 3/2012), renderebbe molto più “concreta” la procedura di liquidazione.
il debitore presenta ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;
- sente i creditori non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies co. 4 primo periodo della L. 3/2012)
- con decreto, dichiara inesigibili nei soli confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.
Dalla lettura della norma, il parere dei creditori non soddisfatti integralmente non parrebbe rappresentare elemento vincolante per la decisione del giudice. Resta comunque il diritto dei creditori di presentare reclamo;
Il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in ogni momento, su istanza dei creditori interessati, e, successivamente, tramite reclamo, qualora emerga che (art. 14-terdecies co. 5 della L. 3/2012):
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o durante lo svolgimento della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett. a);
- quando è stato dolosamente con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (lett. b).