Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

SOVRAINDEBITAMENTO REPORT

PREANALISI GRATUITA DEI CONTRATTI BANCARI E REDAZIONE DI PERIZIA GIURIMETRICA

ASSISTENZA LEGALE A MEZZO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Inviaci una email a assoaisc@gmail.com 

                                                                    ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO                                                                       

                                                                                                    Certificato attribuzione codice fiscale

                                                                                                                                                     

sede principale via A. Diaz, 112 - 81031 Aversa (CE)               

                                                                                           Tel. +39 081 8111557                                                                                                      

assoaisc@gmail.com

aisc@legalpecitalia.it 

CF: 90030580618

  1. Sede principale: Aversa (CE) via A. Diaz, 112 -https://wa.me/393343730846 Presidenza Avv. Luigi Benigno
  2. Sede secondaria: Avv. Marco Caputi Via Giuseppe Re David, 193/B Bari 70125
  3. Sede secondaria: Avv. Marco Andreoli - Riviera di Chiaia,155 Napoli
  4. Sede secondaria: Avv. Caterina Biafora via Luigi Leonardo Colli n. 20 - Torino
  5. Sede secondaria: Avv. Laura Tota via Firenze 37, Andria (BT)
  6. Sede secondaria: Avv. Elisa Fornaciari Piazza Guido Monaco, n 1/a 52100 Arezzo 
  7. Sede secondaria: Dott.ssa Elisabetta Russo - Via Chiunzi 156, Tramonti (SA) 
  8. Sede secondaria: Avv. Adelaide Perotti via Panoramica ,33 lotto A/33 Salerno
  9. Sede secondaria: Avv. Ernesto Palumbo via G. Gentile, 2 - 81031 Aversa (CE) 

Falsi dirigenti: 4 nuove sentenze della CTR MILANO contro l’Agenzia delle Entrate

Falsi dirigenti: 4 nuove sentenze contro l’Agenzia delle Entrate

Accertamenti fiscali annullati per firma illegittima del dirigente decaduto dopo la sentenza della Corte Costituzionale: in secondo grado la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con quattro nuove sentenze, rinvia gli atti alla Corte dei Conti per sospetto danno erariale; l’Agenzia delle Entrate cancella le tracce.

 

La questione sull’annullamento degli atti (accertamenti, iscrizioni a ruolo, ecc.) dell’Agenzia delle Entrate, firmati dai dirigenti illegittimi (perché decaduti a seguito della sentenza di marzo scorso della Corte Costituzionale che ne aveva rilevato la promozione senza alcun previo concorso), si arricchisce di quattro nuove sentenze, tutte provenienti dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano [1]. In secondo grado, la CTR non fa che riconfermare, a gran voce, il proprio orientamento: quello secondo cui:

 

– gli atti firmati dai falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sono nulli in quanto sottoscritti da soggetti non legittimati;

 

– si tratta di una nullità assoluta [2] (o meglio detta “inesistenza giuridica”);

 

– pertanto l’eccezione di nullità può essa eccepita in ogni stato e grado del giudizio (quindi, anche a ricorso ormai inoltrato e superati i termini per le integrazioni); può essere anche sollevato in appello o in Cassazione per la prima volta da chi non abbia eccepito il vizio nel precedente grado;

 

– la nullità può essere rilevata anche dal giudice, ossia d’ufficio senza necessità di eccezione da parte del contribuente, in ogni stato e grado del giudizio [3];

 

– l’onere della prova della legittimità dei poteri del firmatario dell’atto spetta all’Amministrazione: in pratica, al contribuente basta sollevare l’eccezione, senza dover dimostrare l’illegittimità della nomina del dirigente. All’Agenzia delle Entrate spetta – se vuol superare l’eccezione – la prova contraria, dimostrando che il funzionario era dotato del potere di firma [4]. E questo perché, trattandosi di documenti in possesso della P.A., il cittadino si troverebbe nell’impossibilità di esibire documenti in possesso dell’altra parte, violandosi così il principio costituzionale della parità delle parti nel processo [5];

– la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare illegittime le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a dirigente è retroattiva e – contrariamente a quanto hanno asserito, in questi mesi, da alcune sporadiche sentenze – si applica anche agli accertamenti già eseguiti e non solo a quelli futuri. E ciò perché, a norma della nostra Costituzione [6], quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;

 

– mentre per la rilevanza interna degli atti endoprocedimentali è sufficiente financo la sottoscrizione di un funzionario qualsiasi, assegnatario della pratica con un mero ordine di servizio contenente disposizioni organizzative, gli atti aventi rilevanza esterna, come gli avvisi d’accertamento o gli atti d’appello, devono essere emessi solo su formale delega personale, da parte di dirigente regolare (non basta quindi una delega impersonale); tanto il delegante, quanto il delegato devono avere la qualifica dirigenziale [7];

 

– non si può richiamare la figura del funzionario di fatto per far salva la validità degli atti (così come ha fatto qualche giudice tributario). Tale principio, infatti, vale solo per gli atti favorevoli al cittadino (si pensi a un dirigente comunale che conceda l’autorizzazione a costruire per un manufatto: il cittadino costruisce l’immobile, ma poi il dirigente viene dichiarato illegittimo; in tal caso la revoca dell’incarico non potrebbe comportare l’ordine di demolizione di tutto ciò che è stato costruito in forza di autorizzazioni da questi firmate). Il principio, però, non vale al contrario, per gli atti cioè contrari al cittadino (non si può continuare a comprimere i diritti del cittadino in forza di atti emessi da un soggetto che non aveva i poteri e, quindi, probabilmente, anche le competenze) [8];

 

– per gli atti firmati dai falsi dirigenti scatta il sospetto di danno erariale costituito dal mancato introito per l’erario a causa dell’annullamento dell’avviso di accertamento [9]. Il fascicolo viene quindi rinviato alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento di tutte le eventuali responsabilità amministrative e penali.

 

L’agenzia delle Entrate cancella le tracce dell’illecito

Un allarmante passaggio della sentenza di primo grado, richiamata dal giudice di appello, fa comprendere come, in definitiva, tutta la sbandierata collaborazione tra amministrazione finanziaria e cittadino è solo sulla carta, mentre, in realtà, si tratta di due parti contrapposte, portatrici di interessi individuali differenti.

Viene infatti denunciato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che, in prima battuta, aveva pubblicato, sulla pagina “trasparenza amministrativa” del proprio sito ufficiale i nomi e le carriere dei dirigenti legittimi, per distinguerli da quelli illegittimi. In vero, un elenco dettagliato di tutti gli incarichi dirigenziali coinvolti nella dichiarazione di illegittimità costituzionale (con nomi e magari anche curricula completi di retribuzione, come prevede la legge), non solo non era stato approntato in modo puntuale, ma anzi (nel nome di immanenti “superiori interessi nazionali“) l’Agenzia delle Entrate stessa aveva inopinatamente cancellato i nomi di tali pseudodirigenti dalla pagina “trasparenza amministrativa” del proprio sito al solo fine di ostacolare la ricerca della prova ai sempre più numerosi contribuenti ricorrenti.

 

[1] CTR Milano, sent. n. 2698/2015 del 10.07.2015; CTR Milano sent. n. 3700/2015 del 13.07.2015; CTR Milano sent. n. 3702/2015 del 17.07.2015, CTR Milano sent. n. 3703/2015 del 17.07.2015.

[2] Ex art. 21 septies, L. 241190.

[3] Cass. sent. n. 12104/2003.

[4] Il riparto dell’onere probatorio di cui all’art.2697 cod. civ. deve tenere conto del principio giurisprudenziale di prossimità della prova (Cass. sent. 13542/2012, 17874/2007, 2308/2007 e 13533/2001); nelle ipotesi in cui la prova sia di difficile accesso, o addirittura inaccessibile, per un comportamento ascrivibile alla stessa controparte (come il callido oscuramento degli elenchi degli pseudo-dirigenti e relativi curricula, nella stessa solita pagina “trasparenza amministrativa” del sito ufficiale web dell’Agenzia delle Entrate), in deroga alla regola generale, “l’onus probandi” viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova, non solo in adempimento dei doveri di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni ma anche, come espressione del principio costituzionale del “giusto processo”, in adempimento dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., nonché del principio generale di cui all’art. 116, co. 2, cod. proc. civ. (“il giudice pul desumere argomenti di prova …, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”); quindi,”… in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo [sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell’ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare] da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega (impersonale: ratione officii o individuale: ad personam), trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria … ” (Cass. sent. n. 14942/2013).

[5] Cass. sent. nn. 10267/2005, 12262/2007, 2487/2006, 10513/2008.

[6] Art. 136 Cost.

[7] Perché “nemo transferre potest quod non habet nec plus quam habet”.

Per carriera dirigenziale (da dirigente), si intende quella di cui all’art. l’17, c.1, lett. d) del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165: costoro “dirigono, coordinano e controllano l’attività degli yffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia “; L’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia è disciplinato dall’art.28, c.2 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165: “Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

[8] Viene a riguardo richiamata CTP Messina sent. n. 128/2013, Cons. St. sent. n. 6/1993 e n. 853/1999. La c.d. teoria del funzionario di fatto: “si fonda sull’esigenza di garantire i diritti dei terzi che vengono a contatto col funzionario medesimo e si sostanzia dunque nella tutela della buona fede del privato; ed in questa prospettiva gli effetti presi in considerazione dalla teoria in esame sono solo quelli favorevoli al privato. E’ stato anche affermato che la teoria del c.d. funzionario di fatto si fonda sul principio di continuità dell’azione amministrativa” (Cons. St. sent. n. 853/1999).

[9] D.lgs. n. 300/1999 art. 61 co. 4.

Visualizzazioni: 173

Rispondi

Info su

Tematiche concernenti l'accesso al credito, le difficoltà del rapporto con gli Istituti, la tutela del risparmio e del consumatore

© 2024   Creato da A.I.S.C..   Tecnologia

Badge  |  Segnala un problema  |  Termini del servizio