Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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FAQ - Riforma mediazione creditizia

È chiaro ed incontrovertibile, con norma espressa (cioè dove è scritto?), che gli Agenti Immobiliari non potranno più intermediare mutui, anche se strumentali alla loro attività, se non diventano collaboratori di una nuova società di mediazione creditizia o a loro volta costituiscono una loro società strutturata secondo la nuova normativa?
In effetti non c'è una norma che lo vieti espressamente però la disciplina generale della mediazione creditizia è chiara sul punto.
L'art. 128-sexies indica chiaramente:

a) cosa si intende per mediazione creditizia (comma 1°); ed è pacifico che in quella definizione rientri anche l'attività fatta in via accessoria alle operazioni immobiliari;

b) che per svolgere quell'attività nei confronti del pubblico occorre essere iscritto all'elenco dei mediatori creditizi.
A fronte di queste regole generali occorre – come accadeva nella vecchia disciplina - una espressa deroga per sottrarsi alle regole sui requisiti professionali e patrimoniali.

L'impianto, sotto questo profilo, è assolutamente immutato rispetto alle regole pre-riforma e pertanto è decisiva la soppressione della norma contenuta nel DPR 287/00 che autorizzava gli agenti immobiliari a svolgere l'attività in via accessoria.
In mancanza di tale norma l'attività di mediazione creditizia svolta da chiunque non sia iscritto all’elenco delle società di mediazione è irregolare.

Non a caso nel DLGS è presente un'apposita deroga a favore dei dealer (fornitori di beni e servizi), la cui attività viene esclusa per legge dalla "mediazione": se tale norma non ci fosse anche le catene commerciali di beni e servizi dovrebbero dotarsi di iscrizione all'elenco dei mediatori.

Bisogna comunque tener conto dei tempi di entrata a regime della riforma: il divieto non è già operante perché le norme transitorie prevedono che ai soggetti già iscritti al vecchio albo continui ad applicarsi il DPR 287/00 (v. art. 26 comma 3°).

Sono un agente immobiliare e mi chiedevo fino a quando potrò segnalare mutui alla banca con cui ho una convenzione?
Fino alla costituzione dell’Organismo e alla creazione dei nuovi elenchi di società di Mediazione Creditizia, di fatto, si potrà continuare ad operare col vecchio regime.

Dopo cosa accadrà?
Un agente immobiliare non potrà più svolgere l’attività di mediazione creditizia nemmeno se strumentale alla sua attività di agente immobiliare. Per poter continuare a segnalare mutui alle banche dovrà essere “collaboratore” di una società di Mediazione Creditizia regolarmente iscritta nell’elenco del nuovo Organismo.

Vorrei sapere in merito alle società di capitali se l'ammontare del capitale sociale è fissato in € 120.000 e se l'adeguamento rispetta comunque il termine di 6 mesi.
Sì il capitale sociale minimo da intendersi INTERAMENTE VERSATO deve essere di € 120.000,00. La nuova società di mediazione creditizia, se iscritta già ora all’U.I.F., dovrà entro sei mesi dalla nascita del nuovo Organismo che terrà l’elenco al posto di U.I.F. chiedere l’iscrizione nei suddetti nuovi elenchi.

Sono un AGENTE IMMOBILIARE. Nell'anno 2009 mi sono iscritta anche all'albo dei mediatori creditizi non essendoci alcuna incompatibilità tra le due professioni.
Leggendo però il comunicato riguardante la Legge 88/2009 e decreto Legislativo - riforma Mediazione Creditizia - volevo chiedere se a tutt'oggi mi conviene cancellare l'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi a causa di questa nuova normativa per una probabile ulteriore incompatibilità.
Di fatto l’elenco U.I.F. così come attualmente previsto resterà valido fino alla costituzione del nuovo Organismo e dei nuovi elenchi di società di Mediazione Creditizia. A quel punto i vecchi elenchi cesseranno di esistere e tutti coloro che non hanno chiesto l’iscrizione nei nuovi elenchi (avendone i requisiti) saranno cancellati d’ufficio.

Da quando saranno sospese le iscrizione nell’elenco tenuto attualmente dall’U.I.F.?
Nell’attesa che venga costituito il nuovo elenco delle società di mediazione, le iscrizioni all’attuale albo dei mediatori saranno bloccate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (entrato in vigore il 19 Settembre 2010): ciò significa che dal 18 novembre 2010 e fino all’istituzione del nuovo elenco non sarà possibile iniziare alcuna nuova attività di mediazione creditizia e che soltanto i soggetti già iscritti all’attuale albo potranno proseguire quella già in essere secondo la disciplina vigente prima della riforma.

Sono mediatore creditizio e amministratore unico di una società di mediazione creditizia, iscritta all’albo mediatori creditizi dal 2001. L’attuale società è già una società di capitali (trattasi di una Srl). Vorrei cambiare la forma giuridica della stessa e modificarla in una Spa, amministrata da un CDA con conseguente aumento del capitale sociale ad euro 120.000,00. Vorrei sapere se posso attuare questa modifica e poter comunque svolgere l’attività di mediazione in regola con la nuova normativa.
Sicuramente sì! L’importante è che l’organo amministrativo e direzionale rispondano ai requisiti previsti dal DLGS 13 Agosto 2010 e che entro il termine di sei mesi dalla costituzione dell’Organismo venga richiesta l’iscrizione nel nuovo elenco.

Chiedo se con la riforma del settore, il mediatore creditizio può continuare a vendere anche i prodotti assicurativi legati ai mutui e prestiti e se, in caso di risposta positiva, deve continuare ad avere l'iscrizione all'Isvap.
La società di Mediazione Creditizia per il tramite dei suoi collaboratori potrà svolgere anche attività connesse e strumentali. Rientrano evidentemente in tali attività la vendita di prodotti assicurativi. Ovviamente il collaboratore dovrà avere i requisiti previsti dall’Isvap (Iscrizione al RUI).

Vi scrivo perché vorrei dei chiarimenti in merito sulla riforma dei mediatori, in quanto nonostante i vostri utilissimi aggiornamenti che leggo puntualmente, gradirei sapere se posso continuare a lavorare come mediatore e agente in attività finanziaria (come ho fatto fin ora) con la mia srl pur non avendo il capitale versato richiesto.
La nuova normativa prevede che ci sia incompatibilità tra l’attività di agente in attività finanziaria e mediatore creditizio. Dovrà, pertanto, scegliere che tipo di attività svolgere. Se sceglie di rimanere solo mediatore creditizio dovrà strutturarsi come da DLGS e pertanto con una società di capitali adeguatamente capitalizzata e con l’organo amministrativo e direzionale che risponda a requisiti di professionalità ed onorabilità.

Con quante società di mediazione creditizia si potrà collaborare contemporaneamente?
La normativa sul punto non prevede nulla (potrebbe occuparsi della questione la normativa regolamentare che verrà emanata da Banca d’Italia). E’ comunque ragionevole pensare che si potrà operare come collaboratori di UNA SOLA società di mediazione creditizia.

Basta anche una ditta individuale per proseguire il lavoro?
Non sarà più possibile esercitare l’attività in forma individuale. Sarà necessario essere collaboratori di una società di mediazione creditizia, perdendo – quindi – la qualità di imprenditore (individuale).

Qual è il capitale sociale minimo da sottoscrivere e versare?
Come già detto il capitale sociale MINIMO da sottoscrivere e VERSARE INTERAMENTE è di € 120.000,00.

Ho letto attentamente il decreto di riforma del settore della mediazione creditizia e per i mediatori creditizi ho visto che la legge prevederà solo persone giuridiche società di capitali, ma non trovo menzione del capitale sociale minimo di € 120.000,00 o 300.000. E' corretto?
Art. 16 comma 2 del Dlgs: “ Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies,comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile”.

L’art. 2327 c.c. indica il capitale sociale minimo nella misura di € 120.000,00.

Io possiedo una srl iscritta come mediatore creditizio, con capitale sociale € 30.000,00, potrà perciò rimanere iscritta?
Entro 6 mesi dalla nascita del nuovo Organismo che terrà i nuovi elenchi delle società di mediazione creditizia la società dovrà chiedere l’iscrizione nel nuovo elenco. Ovviamente dovrà avere tutti i requisiti di legge compreso il capitale sociale minimo adeguato (€ 120.000). In mancanza di ciò la società verrà cancellata dall’elenco U.I.F.

Sono a richiedere se successivamente all' approvazione del decreto legislativo sia possibile per un agente immobiliare iscritto a ruolo intermediare pratiche di mutuo con relativo compenso riconosciuto da parte dell' istituto di credito erogante.
Dopo la costituzione dell’Organismo l’agente immobiliare per poter intermediare qualsiasi pratica di mutuo dovrà essere collaboratore di una società di mediazione creditizia strutturata secondo la nuova normativa. Il compenso sarà riconosciuto non dall’istituto di credito ma dalla società di mediazione creditizia con la quale si è collaboratori.

Ho uno studio di mediazione creditizia e vorrei iscrivermi anche come agente immobiliare, chiedevo se alla luce delle normative appena uscite sarà possibile o si concretizzerà una incompatibilità.
Nel caso vi fosse incompatibilità gradirei sapere se, qualora un'agenzia immobiliare volesse operare anche come mediazione creditizia, esistesse lo stesso principio di incompatibilità.
Se si hanno i requisiti per iniziare l’attività come Agenti immobiliari nulla osta. Dopo la costituzione dell’Organismo previsto dalla riforma, per poter operare anche nella mediazione creditizia occorrerà strutturarsi con una società di capitali che abbia i nuovi requisiti previsti (di professionalità e di capitale) oppure diventare “collaboratori” di una società di mediazione creditizia iscritta nei nuovi elenchi di cui al Dlgs 13 Agosto 2010.

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