Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Fondo patrimoniale e pignoramento senza azione revocatoria

Sempre più attaccabile il fondo patrimoniale anche per debiti dell’impresa: la Cassazione si schiera dalla parte del fisco.
 
Il fondo patrimoniale ha ormai perso quasi definitivamente, almeno nei confronti del fisco, quella valenza di tutela dei beniimmobili che aveva in passato. E questo non solo per il fatto che, a seguito delle ultime modifiche legislative, il creditore che iscriva il propriopignoramento entro l’anno successivo dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio, può aggredire i beni che in esso sono confluiti (per esempio, la casa, i terreni, ecc.) anche senza fare prima azione revocatoria‎. Ma anche perché, pur decorsi i cinque anni per la revocatoria, la giurisprudenza ritiene il fondo patrimoniale comunque pignorabile anche per i debiti derivanti dall’esercizio di attività professionale o aziendale. Di tanto la Cassazione [1] ha appena dato conferma con una recentissima sentenza che mina, sin dalle fondamenta, uno degli istituti più tradizionali del diritto italiano. Ma procediamo con ordine.
 
Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, nel quale di norma vengono inseriti i beni immobili della famiglia, può essere aggredito in due casi:
 
– per i debiti contratti prima della costituzione del fondo: il fondo può essere oggetto della cosiddetta azione revocatoria; in pratica, il fondo diventa inefficace (non per tutti i creditori ma solo) nei confronti del creditore che ha agito con la revocatoria.
La revocatoria può essere esercitata entro massimo 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio. Dopo tale periodo, il fondo è inattaccabile dai creditori sorti prima della costituzione del fondo.
Per esercitare la revocatoria, il creditore deve dare prova dell’intento fraudolento che ha animato il debitore nella costituzione del fondo (egli, cioè, non deve essere titolare di altri beni su cui il creditore possa soddisfarsi agevolmente con il pignoramento).
Una recente riforma consente di non dover necessariamente agire con larevocatoria se si iscrive il pignoramento entro 1 anno dalla costituzione del fondo.
 
– per i debiti contratti dopo la costituzione del fondo: in tal caso, il fondo patrimoniale (o meglio i beni che lo costituiscono) possono essere oggetto di pignoramento solo nel caso in cui le obbligazioni per cui si procede siano state contratte per il bisogno della famiglia.
In pratica, tutte le volte in cui il debito deriva da una spesa contratta per far fronte alle esigenze primarie del nucleo, il creditore può pignorare i beni del fondo. Il pignoramento, in tal caso, non necessita dell’azione revocatoria e può essere avviato sempre (ossia anche dopo i cinque anni).
 
Sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Viceversa, non il creditore non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo se conosceva tale estraneità ed è il contribuente a dover dimostrare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era a conoscenza.
 
I bisogni della famiglia
Il problema sta proprio nell’individuazione del concetto dei “bisogni della famiglia” che non è un concetto univoco, in quanto varia per ciascun nucleo familiare, essendo i coniugi ad indirizzare la vita comune e a stabilire quali sono gli obiettivi che intendono raggiungere, occorre utilizzare altri parametri.
Inoltre, non è chiaro quali debiti tributaripossano considerarsi contratti nell’interesse della famiglia e quali no. Ad esempio, il canone Rai potrebbe non essere rivolto ai bisogno della famiglia, ma l’Irpef e l’imposta sulla casa sì (dal primo consegue il reddito per vivere, dal pagamento della seconda si ha un tetto dove vivere).
 
In alcuni casi si è distinto in base alla tipologia di debito tributario: un debito derivante da Irpef sui redditi fondiari dei beni costituiti in fondo è sicuramente estraneo ai bisogni della famiglia e come tale non potrebbe paralizzare l’esecuzione ma i redditi confluiscono in unico debito con altri redditi.
 
I debiti con l’Agenzia delle Entrate
Di recente, la Cassazione [1] ha chiarito che è legittima l’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia sui beni del fondo patrimoniale anche quando i debiti tributari derivano dall’impresa individuale. Infatti, all’azione esecutiva non sfugge il patrimonio costituito per le necessità familiari ritenute tali da coniugi in ragione del loro tenore di vita.
 
La Suprema Corte ha ricordato che il criterio identificativo dei crediti che possono consentire il pignoramento sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Ebbene, il debito fiscale ha un’inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia non solo per quanto riguarda le imposte relative ai redditiprodotti dalle attività conferite nel fondo. Deve, infatti, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.
 
Un principio che parrebbe, insomma, confermare gli ultimi orientamenti della Corte secondo cui il reddito di impresa, in quanto rivolto al mantenimento della famiglia, genera debiti con il fisco che consentono il pignoramento del fondo patrimoniale. E ciò, ovviamente, anche dopo il decorso dei cinque anni per la revocatoria. A questo punto si assottiglia sempre di più il campo di ipotesi in cui il fondo garantisce tutela.

[1] Cass. sent. n. 23328 del 13.11.2015.

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