Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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I prestiti contro cessione del quinto presentano una drammatica anomalia

I prestiti contro cessione del quinto presentano una drammatica anomalia

Sentenza del Tribunale di Padova contro usura cessione del quinto

I prestiti contro cessione del quinto presentano una drammatica anomalia, pur essendo una forma di finanziamento ampliamente garantita, oltre dal fatto che il datore di lavoro paga direttamente la finanziaria, anche dalla copertura assicurativa obbligatoria per legge, presentano tassi di interessi tra i più altri tra le varie forme di finanziamento.
Per di più si deve considerare che le istruzioni della Banca d’Italia previgenti alla riforma del 2009 prevedevano che “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nelle cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte invalidità o disoccupazione del debitore NON rientrino nel calcolo del tasso purchè certificate da apposita polizza”.
Molti contratti quindi precedenti al 2009 presentano una usurarietà contrattuale perché (a volte è anche dichiarato dalla stessa finanziaria del contratto) il TAEG comprensivo del costo per la polizza obbligatoria è superiore al tasso soglia previsto dalle rilevazioni trimestrali per quel tipo di operazione.
Finalmente i giudici si stanno accorgendo di questi casi!
E si stanno ottenendo le prime pronunce: dopo la prima decisione del tribunale di Busto Arsizio n. 262/13 del 12 marzo 2013 confermata dalla Corte d’appello di Milano del 17 luglio 2013 n. 3283/12.
Anche l’Adusbef di Padova ha seguito il caso di un finanziamento che superava fin dalla sua pattuizione la soglia di usura ricomprendendo nel taeg anche il costo della assicurazione obbligatoria ed ha ottenuto l’immediata sospensione, con provvedimento cautelare, della cessione del quinto, liberando così lo stipendio del lavoratore dal forzato prelievo di interessi usurari, anche il reclamo immediatamente proposto dalla finanziaria è stato respinto dal tribunale di Padova in forma collegiale che ha puntualmente ripresto le argomentazioni da noi sostenute.
“Le istruzioni della Banca d’Italia hanno una valenza meramente statistica venendo le stesse utilizzate dal Ministero dell’Economia per fornire dati ai fini dell’emanazione dei decreti di competenza. Deve negarsi qualunque carattere vincolante per l’autorità giudiziaria dato che non possono rendere lecito ciò che si pone in contrasto con la legge. Le spese di assicurazione vanno conteggiate e la questione della asserita disomogeneità dei valore da prendere a raffronto non è elemento sufficiente a giustificare un diniego di giustizia, il sistema delineato dal legislatore è volto a un contenimento dei costi diretti ed indiretti sopportati per l’accesso al credito da parte del soggetto mutuatario il quale si vede riconosciuto il diritto a non dovere sopportare costi superiori a quelli stabiliti dai decreto ministeriali. Eventuali margini di incertezza che si possono porre in relazione all’omissione di alcune componenti del costo creditizio gravano sull’intermediario che sfruttando il margine del 50% rispetto ai costi medi di mercato concessogli dalla l. 108/96 è tenuto ad applicare condizioni di erogazione del credito che siano tali da assicurate il persistente rispetto del tasso soglia” 
La finanziaria ha preannunciato il ricorso in cassazione ………lo aspettiamo, anzi confidando secondo il prevalente orientamento della cassazione una ulteriore conferma che debbano ritenersi rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie dell’usura TUTTI gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l’erogazione del credito (cass. pen. 12028/10 e cass. pen. 28743/2010.

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