Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Iscrizioni Ipotecarie di Equitalia, illegittime?

 

In questi giorni Equitalia è balzata tristemente nelle cronache per il gesto di folli che credono di migliorare il mondo mandando buste esplosive a dei "simboli del male", come forse loro credono, ma in realtà sono solo atti di violenza contro un'altra persona e non un simbolo.
In questi casi, oltre ai titoli dei giornali, si apre (non sempre) un piccolo dibattito sull'argomento ma di solito sono falsi approfondimenti che durano come un fuoco di paglia.
A volte, la mancanza d'informazioni posso fare danni come una bomba.

Ipoteche Illegittime?


Proviamo a parlare di un aspetto che per chi vive il mondo dei mutui e dell'immobiliare, sarà accaduto almeno una volta di doverlo affrontare.

L'iscrizione di Ipoteca da parte di Equitalia a fronte di cartelle esattoriali.

Ebbene, potrebbe verificarsi che tale azione risulti illegittima. Questo è ciò che si può affermare secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Questa infatti ritiene che il concessionario, e l’ente impositore, per l’iscrizione di ipoteca si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.

Quindi questo si verifica quando Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.

Secondo la Commissione, ad Equitalia (o comunque al concessionario) spetta l’onere di produrre in giudizio sia gli atti precedenti all’iscrizione di ipoteca (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.

Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle il cui mancato pagamento ha determinato l’iscrizione di ipoteca.

l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)”

Quindi ora c'è una sentenza che potrebbe (dovrebbe) orientare tutta la giurisprudenza. In essa, in merito alla questione che il più delle volte invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti, si pronuncia in questo modo:

E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.

Come a sottolineare che tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.

Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima …”.

 

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