Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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L'annotazione sul libretto di circolazione potrà entrare nel redditometro

La nuova annotazione su libretto farà scattare il redditometro

 

Risvolti fiscali per il nuovo obbligo di annotazione alla motorizzazione da parte dell’utilizzatore del mezzo.

 

Mentre bussa alle porte la nuova normativa in tema di obblighi di segnalazione, alla Motorizzazione, dell’utilizzatore del mezzo per oltre 30 giorni e conseguente annotazione sul libretto di circolazione  il timore è che la tracciabilità dei mezzi così imposta potrà avere risvolti fiscali. Anche se non vi è nulla di ufficiale e l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito, il rischio – paventato già da diversi commentatori tecnici – è che invece i nuovi adempimenti potranno far scattare il redditometro a carico del possessore dell’automobile altrui. Non ci saranno, dunque, solo risvolti amministrativi, ma anche fiscali.

 

Dal 3 novembre, dunque, anche il Fisco potrebbe chiedere spiegazioni al soggetto che ha ottenuto in comodato per oltre un mese il mezzo altrui.

 

Il problema, comunque, riguarda solo le persone fisiche visto che per le imprese esistono già altri strumenti come lo spesometro.

 

Come potrà avvenire il controllo? Nulla di più facile. Attraverso l’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate controlla tutte le banche dati pubbliche dei beni dei contribuenti. Tra queste vi è anche l’Archivio nazionale veicoli (ANV, gestito dalla motorizzazione), in cui, appunto, andranno annotati i soggetti utilizzatori di auto altrui. È lì che il maxi cervellone potrà verificare chi ha il possesso di mezzi non propri e il conseguente vantaggio, in termini economici, che ne trae, nonché le relative spese (benzina, manutenzione, assicurazione, ecc.). Del resto l’Agenzia delle Entrate ha un accesso automatico e incondizionato all’ANV, senza neanche bisogno di chiedere il permesso alla Motorizzazione.

 

Così i dati dei soggetti che hanno la disponibilità di per più di 30 giorni senza esserne intestatari potranno essere visionati dai funzionari dell’agenzia delle Entrate in caso intendano verificare il reddito dichiarato e poi procedere all’accertamento sintetico redditometrico.

 

In altre parole – come spiega “Il Sole 24 Ore” di stamattina – “queste informazioni potranno essere trattate come le altre già contenute nell’Anv, rilevanti ai fini fiscali e acquisite per legge: quelle sulle nuove immatricolazioni e sui passaggi di proprietà di veicoli e rimorchi e sulle loro caratteristiche tecniche (prevalentemente potenza e cilindrata del motore)”.

 

Ai fini del redditometro, possono essere individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nelle banche dati pubbliche, risultano non solo in proprietà, ma anche nella disponibilità del contribuente (persona fisica), titolare o non titolare di partita Iva.

 

E se fino ad oggi il redditometro scattava solo in caso di leasingusufrutto e acquisto con patto di riservato dominio, oggi, con le nuove norme, il ventaglio di possibilità sarà molto più ampio, ricomprendendo quindi anche il comodato, il noleggio (senza conducente), il trust e il rent to buy.

 

Dunque, se il contribuente non saprà giustificare analiticamente le proprie spese, il Fisco attribuirà al contribuente soggetto ad accertamento le spese di manutenzione dei veicoli. Cioè “potrà presumere che egli abbia un reddito compatibile anche con la spesa per carburante, olio, ricambi e manutenzione, calcolata induttivamente in forza dei kiloWatt di potenza del motore e in rapporto alla quota e ai mesi di possesso del veicolo, secondo quanto previsto dall’allegato 1 al Dm Economia del 24 dicembre 2012 che ha fissato i parametri del redditometro”.

 

Un minimo vantaggio, da tutto ciò, il contribuente lo potrà trarre. Infatti il comodatario con partita Iva potrà dedurre dal reddito i costi relativi al veicolo, se ne dimostra l’inerenza con la sua attività.

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