Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SANZIONA LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI - ALCUNI CONSIGLI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Debiti prescritti e preavvisi di intervento dei funzionari a casa o sul lavoro: dietro la minaccia di azioni giudiziarie infondate, l’intervento dell’Autorità garante per il mercato e la concorrenza.

 

Non è solo una leggenda metropolitana: alcune società di recupero crediti pretendono il pagamento di obbligazioni ormai prescritte e lo fanno, con pratiche aggressive e scorrette, inviando sms, email, raccomandate a.r., ma soprattutto con telefonate martellanti. Lo scopo è quello di ottenere il pagamento anche a fronte di crediti infondati o prescritti, minacciando l’intervento di azioni legali anche per poche centinaia di euro. In alcuni di questi casi, la comunicazione preannuncia la visita – a casa o sul luogo di lavoro – di un funzionario della società per sollecitare una composizione bonaria del debito.

 

Il debitore, per evitare “problemi legali”, è portato a pagare, specie quando gli importi sono bassi. Ma alcuni di questi si sono rivolti alle autorità.

È così intervenuta l’Autorità Garante per il mercato e la concorrenza (Agcm) che, con un provvedimento dello scorso 19 marzo, ha inibito ogni attività nei confronti di due di queste ditte specializzate nel bersagliare i debitori. Si tratta della Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l. e della Elliot S.r.l., che, dai primi mesi del 2014, avrebbero contattato una larga fetta di consumatori per conto di diversi committenti. Così è molto probabile che i debitori, pur non conoscendo i nomi di tali società di recupero, siano stati comunque contattati dai loro operatori. Le fetta di vittime, insomma, è ampia e trasversale.

 

In alcuni casi, i consumatori sono stati invitati a chiamare numerazioni a pagamento “per eventuali comunicazioni” o per “verifiche amministrative”, con un costo della telefonata piuttosto elevato (numerazione che, ora, è stata prontamente disattivata).

 

Il settore del recupero crediti è particolarmente delicato, prestandosi a numerosi abusi da parte degli operatori. L’Agcm ha già adottato svariati provvedimenti sanzionatori contro pratiche scorrette ai danni dei consumatori per un totale di 600 mila euro di multe. Da ultimo, sono state individuate alcune società di recupero che erano solite inviare atti di citazione infondati (presso tribunali incompetenti per territorio) per cause minacciate ma mai iscritte a ruolo, solo al fine di “stimolare” il pagamento dei debitori.

 

Il consiglio ai consumatori è, dunque, quello di far sempre controllare, a un avvocato, le eventuali lettere di diffida ricevute.

 

In ogni caso, ricordate che quando una società di recupero crediti eserciti indebite pressioni su di voi (per esempio: telefonando fuori dagli orari consentiti, fornendo comunicazioni riservate a terzi, chiedendo il pagamento di debiti scaduti, telefonando con frequenza superiore al dovuto, minacciando di azioni giudiziarie ed esecutive invece giuridicamente impossibili) potete farne denuncia all’Autorità Garante per il Mercato.

 

 

 

Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare

Allo scopo di aumentare il recuperato, spesso gli operatori telefonici delle società di recupero crediti compiono numerosi illeciti. Ecco come conoscere i propri diritti.

 

In tempi di crisi, le società di recupero crediti scendono in campo più aggressive che mai, spesso travalicando però i limiti consentiti loro dalla legge. Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici poco rispettosi delle regole – e mai avallate dalle società stesse – allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni.

Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.

 

Obbligo di informazione all’interessato

Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.

È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.

 

Numero visibile

La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.

Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.

 

Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli

Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.

 

Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:

- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;

- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito;

- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.

- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

 

Segnalazione alla Crif

Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

 

Stalking

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).

In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

 

Comunicazioni a terzi

Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

 

Reperimento del numero di telefono

Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

 

Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

 

Avvisi di mora

È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

 

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

 

Dati personali

Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

  

Recupero crediti domiciliare

Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.

È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

 

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!

 

 

Consigli legali contro lo “stalking” delle società di recupero crediti

Un decalogo di suggerimenti contro le minacce, le violazioni della privacy e gli illeciti posti in essere dalle società di recupero crediti.   Anche le società di recupero crediti sentono la crisi economica: colpa delle tasche dei cittadini, sempre più vuote, che hanno reso le riscossioni difficilissime. Così, non di rado, gli operatori telefonici ricorrono a mezzi “poco ortodossi”: non si fanno scrupoli, per esempio, ad alzare la voce, a minacciare l’intervento di “esattori”, a preannunciare imminenti espropriazioni immobiliari, ecc. Spesso, poi, quando lo stalking telefonico diventa più pressante, la ricerca del debitore avviene presso luoghi ove invece dovrebbe essere rispettata la privacy, come il posto di lavoro o l’abitazione di parenti.   Occupandoci di questo delicato argomento, abbiamo, in passato, parlato dell’obbligo del rispetto della privacy da parte delle società di recupero credito (leggi l’articolo: “Debitore tormentato dal recupero crediti: danno da privacy violata”) ed abbiamo anche elencato i limiti entro cui l’attività di recupero crediti può svolgersi.   Oggi, invece, vi forniremo un decalogo di suggerimenti per poter difendervi da soli, almeno in prima battuta, salvo poi, nelle ipotesi più gravi di lesioni, ricorrere al vostro legale. Ecco dunque, ciò che dovete sapere e tenere sempre a mente.   1. Se la società di recupero crediti vi sta telefonando da una numerazione anonima, è vostro diritto chiedere il numero di telefono da cui proviene la chiamata. Difatti, la legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre visibile il numero. Registriamo invece una totale indifferenza a questo obbligo.   2. È vostro diritto chiedere il nome dell’operatore telefonico: questo perché, nell’ipotesi di abusi o di illeciti, possiate sapere contro chi sporgere le vostre lamentele o, eventualmente, una querela.   3. Avete il diritto di sapere da quale società vi telefona l’operatore. Spesso gli operatori tendono a far credere di essere dipendenti della società titolare del credito (generalmente una finanziaria, una banca, una società privata). Invece, essi dipendono da società terze, cui il titolare del credito ha affidato l’attività di recupero.   4. Avete il diritto di rifiutare telefonate in orari “irragionevoli” o telefonate di frequenza superiore al dovuto. In difetto, avrete la possibilità di denunciare l’accaduto, presentando eventualmente una contestazione scritta alla stessa società di recupero.   5. Avete il diritto di rifiutare telefonate in luoghi inadeguati come, per esempio, il posto di lavoro o l’abitazione di parenti. Anche in questo caso, potrete denunciare la condotta illecita alla stessa società di recupero. Inoltre, nel caso in cui la società di recupero crediti abbia chiesto di voi a vicini di casa o a parenti (anche il coniuge se non è in regime di comunione dei beni), e ad essi sia stata data informazione circa le motivazioni di tale ricerca, avete la possibilità di presentare una denuncia per violazione della privacy e una richiesta di risarcimento del danno.   6. Avete il diritto a pretendere che l’operatore telefonico assuma un comportamento educato e rispettoso durante la telefonata. Pertanto, se usa espressioni violente, forti o maleducate o arrivi a minacciare l’uso di strumenti di forza che non sono invece consentiti dalla legge nel caso concreto, avete la possibilità di presentare un esposto alle competenti autorità.   7. Se bussa alla vostra porta un soggetto che si spaccia per “esattore” della società di recupero crediti, avete il diritto di non aprire la porta e di non dare spiegazioni circa il vostro silenzio. Egli, infatti, non riveste alcuna autorità pubblicistica.   8. Se la società di recupero è riuscita ad ottenere un vostro indirizzo o un numero telefonico che non avete mai fornito al soggetto creditore (la banca, la finanziaria, Sky, ecc.), avete diritto a sapere come tali dati sono stati ottenuti e chi è il soggetto che li tratta e che li ha ceduti.   9. Se avete pagato il vostro debito e ciò nonostante continuate ad essere ricercati dalla società di recupero crediti, avete il diritto a chiedere la cancellazione dei vostri dati dalle banche dati.   10. Se la società di recupero crediti ha tentato di rintracciarvi a casa e ha lasciato un avviso affisso sulla porta, avete il diritto di recriminare e di contestare tale condotta perché posta in violazione della privacy.     

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