Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO Mutuo e calcolo del TEG: interessi corrispettivi e moratori si sommano

L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO

Mutuo e calcolo del TEG: interessi corrispettivi e moratori si sommano

Luigi Dentis - Avvocato in Torino e Vice Procuratore Onorario presso la procura della Repubblica di Cuneo

L'ordinanza del Tribunale di Torino del 15 maggio 2015, aderendo alla tesi della c.d. sommatoria, si pone in motivato contrasto con l'orientamento dell'Ufficio subalpino sinora sostanzialmente fermo nel negare la validità del criterio volto a determinare il TEG in concreto applicato attraverso la somma aritmetica del tasso degli interessi corrispettivi al saggio degli interessi moratori.

Tribunale Torino, Ordinanza 15/05/2015

La disputa in ordine alla cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi, sorta a seguito della nota pronuncia della Suprema Corte n. 350 del 2013 (pronuncia fatta oggetto di differenti interpretazioni), sembrava ormai sopita, o meglio, seppellita da una copiosa produzione giurisprudenziale che aveva rafforzato un lettura sostanzialmente univoca, benché non scevra da profili di criticità, tesa a negare validità al c.d. criterio della sommatoria.

Infatti, salvo pochissime eccezioni (Tribunale di Parma del 24 luglio 2014, Tribunale di Enna del 12 gennaio 2015 e Tribunale di Palermo del 7 febbraio 2014) le domande giudiziali basate su tale schema logico erano andate incontro al rigetto.

Sul punto è emblematica la sentenza del 17 settembre 2014 del Tribunale di Torino(precedente di qualche mese rispetto al provvedimento in commento) che aveva addirittura bollato come maccheronica tale tesi e disposto la condanna aggravata alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (benché in effetti tale ultimo provvedimento non fosse esclusivamente e direttamente connesso con gli aspetti legati alla c.d. sommatoria quanto piuttosto il frutto del rigetto di una serie impressionante di eccezioni, tutte ritenute dal Giudice palesemente infondate)

L'estensore, peraltro, aveva motivato in modo molto convincente il proprio dissenso rispetto alla prospettazione della parte istante, stabilendo un precedente   ben difficile da superare con argomenti convincenti, argomenti peraltro ben più pregnanti (ad avviso di chi scrive) di quelli fondati sul semplice rilievo della differente natura delle due categorie di interessi.

La tesi del Tribunale di Torino, infatti, si fondava, in estrema sintesi, sull'assunto per il quale “... gli interessi corrispettivi si applicano esclusivamente sul capitale a scadere... mentre gli interessi di mora si applicano solo sul capitale scaduto...” con la conseguenza che in caso di inadempimento da parte del debitore “...il tasso di mora... sostituisce quello corrispettivo ...”.

Sulla base di questi assunti il Giudice aveva quindi concluso nel senso di ritenere improponibile l'operazione prospettata dall'opponente e volta alla creazione di un TEG frutto della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

A distanza di pochi mesi lo stesso ufficio giudiziario ha però licenziato un provvedimento di segno diametralmente opposto che, tuttavia, va esaminato tenendo ben presente le sue caratteristiche intrinseche trattandosi di una ordinanza istruttoria ammissiva di una consulenza tecnica d'ufficio.

Il caso di specie prende le mosse da un'azione giudiziale finalizzata ad accertare la regolarità dei tassi di interesse di un contratto di leasing, azione fondata sul richiamato criterio della sommatoria.

Del tutto inaspettatamente il Giudice, sciogliendo la riserva istruttoria, ha disposto una consulenza tecnica attribuendo al C.T.U. il compito di stabilire se il tasso di leasing fosse superiore al tasso soglia.

Nel definire il quesito, tuttavia, il tasso di leasing in base al quale effettuare la comparazione viene individuato nel tasso “... determinato dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ed ogni altra remunerazione ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p. ..”.

Ciò che appare certamente significativo è che il Giudice istruttore giunge a tale approdo ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento dell'Ufficio di appartenenza e, seppur concisamente (come si conviene in una ordinanza istruttoria), motivando il suo assunto.

Va preliminarmente osservato che l'iter logico del provvedimento prescinde dal contenuto dell'ormai leggendaria sentenza n. 350 del 2013 giacché il Giudice, nel porre le premesse del ragionamento, ha chiaramente lasciato intendere di non ritenere che tale pronuncia abbia affermato la validità del criterio della sommatoria.

Per contro l'ordinanza richiama alcuni principi in astratto del tutto condivisibili.

In primo luogo il principio per il quale la determinazione del TEG va condotta dal Giudice prendendo in considerazione ogni remunerazione che all'Istituto di credito (o, come nel caso di specie, alla società di leasing) deriva dall'attività prestata (rectius, dalla messa a disposizione della somma).

In seconda battuta l'assunto per il quale il limite fissato dalla legge n. 108/1996 è insormontabile e non può essere aggirato con una distinzione delle somme dovute dal cliente in diverse causali.

In ultimo il principio (anche questo pacifico) per il quale la determinazione del TEG è attività riservata al Giudice e condotta avendo riguardo al criterio cristallizzato nel comma quarto dell'art. 644 c.p. con la conseguenza che le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (ed autorizzate dalla legge al solo fine del rilevamento dei tassi medi praticati) non sono vincolanti per l'interprete con la conseguenza che nell'ipotesi in cui esse non siano congruenti rispetto alla norma primaria citata dovranno essere (in senso improprio) disapplicate.

Ed è su questi presupposti che il giudicante ha ammesso la richiesta di consulenza tecnica proposta dall'istante disponendo che il C.T.U. proceda alla determinazione del T.E.G. stabilito nella sommatoria tra tasso di interesse e tasso moratorio.

Pertanto, in attesa delle motivazioni della sentenza che verrà emanata all'esito del procedimento e che certamente offriranno importanti spunti di riflessione, il provvedimento in commento getta una pietra nello stagno riaccendendo un dibattito che sembrava sopito.

 

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899

Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29

Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324

Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350

Tribunale di Parma, 24 luglio 2014

Tribunale di Enna, 12 gennaio 2015

Tribunale di Palermo, 7 febbraio 2014

Tribunale di Torino, 17 settembre 2014

 

Riferimenti normativi:

Art. 1815 c.c.

Art. 644 c.p.

 

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