Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Mutuo e usura: la strana coppia

Usura: le linee guida contenute nelle sentenze della Cassazione.

 

La Cassazione [1] ha avuto più volte modo di sancire la nullità delle clausole, imposte dalla banca al cliente, che prevedono il pagamento di interessi superiori al tasso di soglia usurario, anche se stipulati prima della cosiddetta “legge antiusura” (legge che, come noto, ha definito, una volta per tutte, quale debba essere considerato il limite oltre il quale scatta il reato).

L’anno di svolta, almeno sotto il profilo giurisprudenziale, è stato il 2000, durante il quale sono intervenute alcune pronunce divenute poi piede miliari della materia.

In una di queste occasioni, la Suprema Corte [2] ha precisato che, nel calcolo del TEG annuo, va considerato anche il tasso di mora (che invece le istruzioni della Banca d’Italia artificiosamente avevano escluso), le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e tutte le altre spese (escluse quelle per imposte e tasse) collegate all’erogazione del mutuo. Risultato: se la sommatoria di tutte tali voci sconfina oltre la soglia del tetto dell’usura, gli interessi non saranno più dovuti.

 

Inoltre – cosa ancora più importante – la Cassazione ha detto che il giudice ha il compito di sollevare di ufficio la questione dell’usura bancaria, senza dover necessariamente aspettare l’eccezione del povero consumatore.

 

Di recente, poi, i giudici hanno chiarito anche il concetto di usura sopravvenuta. In pratica,per stabilire se gli interessi siano o meno usurari, si deve avere riguardo non solo al momento in cui essi sono stati concordati fra banca e cliente,ma anche a quello in cui essi vengono pagati materialmente dal cliente (ivi compresi quelli di mora), tenute presenti le disposizioni di legge in materia d’usura vigenti al momento del versamento delle rate di mutuo comprensive di interessi. Infatti, potrebbero esservi situazioni in cui, pur legittima la clausola che originariamente aveva determinato gli interessi in una determinata percentuale, al momento della loro corresponsione questa clausola potrebbe essere considerata travolta dalla normativa successivamente intervenuta, prevedendo un tasso eccedente la soglia stabilita trimestralmente.

 

In questi casi la banca ha l’obbligo di “rinegoziare” autonomamente il tasso d’interesse e non pretendere, dal cliente, delle somme lesive della norma penale imperativa.

 

Ciò che conta è la richiesta o, peggio, il pagamento di un tasso interesse ultralegale superiore al tasso di soglia, a prescindere se tale richiesta della banca appaia legittimata da un contratto fatto firmare al cliente. La richiesta di interessi ultralegali “sopravvenuti”, giustificata da un contratto originariamente valido, non impedisce infatti, in questi casi, che possa scattare ugualmente il reato di usura.

 

Quali sono le conseguenze dell’usura? Secondo la Cassazione, la banca che chiede una rata di mutuo gravata dall’interesse ultralegale superiore al tasso di soglia perde l’interesse ed ha diritto al solo capitale.

 

In materia era già intervenuto coraggiosamente, con una innovativa sentenza, il Tribunale di Napoli secondo cui oltrepassare il tetto di soglia pone automaticamente fuori legge i vecchi mutui ed i prestiti concessi in passato a condizioni più onerose.

 

Per il Tribunale di Napoli, la legge del 1996 [3] sul tasso d’usura deve essere applicata non solo ai nuovi contratti di mutuo e finanziamento in genere, successivi alla data di fissazione del tasso di usura, ma anche a quei contratti validamente stipulati prima dell’entrata in vigore della predetta legge e della quantificazione trimestrale del tasso di soglia, con la conseguente nullità parziale degli stessi contratti.

 

Ma quali sono le ipotesi che fanno scattare l’usura ai sensi della legge del 96?

 

1. o il farsi dare, ossia la concreta dazione da parte del mutuatario di una somma a titolo di interessi il cui ammontare eccede la misura del tasso di soglia. tale comportamento configura senz’altro il momento di massima offensività dell’illecito usurario;

 

2. oppure il farsi promettere, ovvero la semplice promessa dell’attribuzione di interessi, configurabile anche attraverso la sola pretesa dalla banca di una prestazione per interessi eccedente la soglia prevista dalla legge del 96 e a prescindere dal fatto che a tale pretesa abbia fatto seguito la concreta percezione degli interessi. È il caso della comunicazione dalla banca mutuante al mutuatario dell’avviso di pagamento di una rata contenente una quota interessi eccedente il tasso di soglia vigente al tempo di tale richiesta di pagamento.

 

Detti comportamenti, si ripete, integrano senz’altro l’illecito usurario indipendentemente dal fatto che essi costituiscano o meno l’esecuzione di una obbligazione sorta in epoca in cui il divieto non esisteva.

 

La percezione o promessa di interessi usurari, infatti, deve essere valutata sulla base della normativa in vigore nel periodo in cui è stata posta in essere la condotta, facendo riferimento quindi, per la percezione o pretesa del tasso usurario, alla soglia esistente nel periodo di maturazione degli interessi.

 

Pur potendosi ritenere legittima la clausola che originariamente abbia determinato gli interessi in una determinata percentuale all’epoca legittima, al momento della loro corresponsione questa clausola deve essere considera travolta dalla normativa successivamente intervenuta, prevedendo un tasso-soglia oltre il quale si ricade nell’usura.

 [1] Cass. sent. n. 14899/2OOO, n. 5286/2000, n. 7126/2000, n. 11055/98.

[2] Cass. sent. n. n 5286/2000.

[3] Legge 108/96.

 

 

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