31 MARZO 2014
Non sono più dovuti gli interessi legali se la banca non ha tenuto conto del grado di solvibilità del cliente concedendo fondi che il finanziato non sarebbe stato in grado poi di rimborsare.
Quindi la Banca perde il diritto al pagamento del compenso, mediante gli interessi, per essersi privata della disponibilità della somma finanziata (finanziamento)
La direttiva comunitaria impone agli Stati Membri l’obbligo di prevedere sanzioni nei confronti di quegli intermediari finanziari (banche, poste, finanziarie) che eroghino prestiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse e le effettive possibilità di restituzione della somma finanziata (abusiva concessione del credito)
Per tutelare i consumatori dalla concessione irresponsabile di finanziamenti che eccedono le loro capacità finanziarie e potrebbero spingerli a una situazione di insolvenza e di “fallimento”, la norma dell’Unione Europea impone di applicare, nei confronti delle banche, un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità.
La Corte di Giustizia dell’U.E. ha ricordato che la valutazione sulla solvibilità del cliente deve essere effettuata con tutti gli strumenti a disposizione dell’istituto di credito, eventualmente consultando le banche dati e i registri previsti dalla legislazione nazionale.
Nel caso di specie, la Corte, dopo aver ritenuto che il finanziamento era stato concesso a un soggetto incapace di poter adempiere correttamente, ha liberato quest’ultimo dall'obbligo di restituire gli interessi, sia quelli convenzionali, legali che moratori. In altre parole, il consumatore si è trovato a dover rimborsare soltanto il capitale.
In tal modo, posto che gli interessi sono il corrispettivo (ossia la controprestazione) versato, dal cliente, alla banca per il prestito ottenuto, la “cancellazione” dell’obbligo di versamento degli interessi medesimi rende il finanziamento “a titolo gratuito”.
Dunque, secondo i giudici comunitari, tale sanzione nei confronti della banca si può ritenere equa ed equilibrata.
La sentenza consente di comprendere quale arma la Comunità Europea abbia messo a disposizione dei consumatori e, tuttavia, a molti sia ancora ignota.