Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Novità a seguito della manovra estiva 2011 e altri provvedimenti del periodo.

Novità a seguito della manovra estiva 2011 e altri provvedimenti del periodo.

 

Si indicano di seguito alcune delle disposizioni che comportano un immediato impatto operativo nei contribuenti, introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dalla legge di conversione.

INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 21%

L’aliquota IVA del 20% passa al 21%. Restano invariate le altre aliquote del 4 e del 10%. La nuova aliquota decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. n. 138/2011. Con comunicato stampa del 15 settembre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che la pubblicazione avverrà in data 17 settembre. Da questa data dunque l’IVA passa al 21%.

Dal punto di vista operativo occorre distinguere:

• cessione di beni.

Il momento di effettuazione dell’operazione è la consegna o spedizione del bene all’acquirente. Dunque tutte le vendite effettuate a decorrere dalla data di decorrenza devono fare riferimento alla nuova aliquota del 21%. Per la cessione dei beni immobili la data di riferimento è, invece, quella di stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà; prestazioni di servizi (compreso l’appalto).

Il momento rilevante è il pagamento del corrispettivo.

Si tenga presente, comunque, che se la fattura è stata emessa prima della consegna (o spedizione) del bene o del pagamento del corrispettivo, sull’importo della fattura si applicherà l’aliquota vigente al momento dell’emissione (20% o 21%).

Dunque, se prima del 17 settembre è stata emessa ad un cliente una fattura, anche se questa non è stata ancora incassata non occorre emettere alcuna nota di debito (l’aliquota resta confermata al 20%).

Se in futuro si rendesse necessario emettere delle note di credito a storno di operazioni fatturate con IVA al 20% l’aliquota della nota di credito resta confermata nel 20%.

Per i commercianti al minuto e artigiani che gestiscono il registro dei corrispettivi è utile istituire nel registro un’apposita colonna nella quale indicare gli incassi soggetti alla nuova aliquota.

Per coloro che predispongono internamente la contabilità si ricorda di personalizzare il software per la registrazione delle movimentazioni IVA con la nuova aliquota del 21%.

OPERAZIONI IN CONTANTI SOLO SE INFERIORI A € 2.500,00

Dal 13 agosto 2011, giorno della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 138, la soglia sotto la quale è possibile, senza particolari limitazioni, trasferire contante, emettere assegni trasferibili e detenere libretti al portatore è di 2.499,00 euro. Il decreto correttivo ha previsto tuttavia una moratoria sino al 31 agosto scorso.

Tutte queste operazioni dunque, dal 1° settembre 2011, possono essere effettuate in contanti solo se complessivamente (o per singola rata) i singoli trasferimenti risultino inferiori a 2.500 euro.

La stretta, quindi, interesserà anche le singole rate di pagamenti cumulativamente “oltresoglia” (qualora si concordi un pagamento scaglionato, previsto dalla prassi commerciale) che dovranno rimanere singolarmente al di sotto dei 2.500 euro.

Esempio

• Fattura di € 6.000,00.

• Modalità di pagamento pattuita: in tre tranche da € 2.000,00 cadauna.

• I pagamenti possono essere effettuati in contanti perché sono sottosoglia.

Entro il 30 settembre 2011, i possessori di libretto di deposito bancario o postale al portatore con saldo uguale o superiore a 2.500,00 euro dovranno estinguerlo o ridurre il saldo a 2.499,00 euro. Gli assegni sono negoziabili senza apposizione della causa “non trasferibile” (che deve essere esplicitamente richiesta dal cliente al proprio istituto di credito) solo se di importo inferiore a 2.500,00 euro.

Si ricorda che se il commercialista che tiene la contabilità non segnala all’apposita struttura del Ministero dell’Economia le transazioni oltre soglia è soggetto ad una sanzioni dal 3% al 30% dell’importo non segnalato, con un minimo di 3.000,00 euro.

 

OBBLIGO TENUTA SCRITTURE CONTABILI PER 8 ANNI

L’art. 43 del D.P.R. n. 600/73 (imposte sui redditi) e l’art. 54 del D.P.R. n. 633/72 (IVA) prevedono che, in caso di una violazione che comporta l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini di prescrizione sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso. Ne consegue che, in relazione alle ipotesi citate, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata da dichiarazione. Se la dichiarazione è stata omessa il termine prescrizionale è di 10 anni.

In definitiva, in presenza di reato penale il termine prescrizionale si raddoppia rispetto a quello ordinario. Dal che ne deriva l’obbligo di conservare ai fini fiscali le scritture contabili sino al suddetto termine di prescrizione. Posto che è da ritenersi che non si possa (ora per allora) sapere se si incorrerà in futuro a seguito di una verifica fiscale in un reato di carattere penale tributario, si rende necessario in concreto conservare le scritture contabili per il termine lungo di 8 anni. Si fa presente che la norma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale anche nella parte in cui è stato chiarito che la disposizione ha effetto retroattivo in totale dispregio dei principi dello Statuto del contribuente.

Si ricorda che ai fini civilistici le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni.

STUDI DI SETTORE – FORTE POTENZIAMENTO

L’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento induttivo (fondato su mere presunzioni semplici) prescindendo dal risultato della contabilità, nei confronti di coloro che:

• omettono di presentare il modello degli studi di settore;

• presentano il modello studi di settore con dati irregolari;

• indicano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

Posto che la non presentazione del modello studi per mera dimenticanza è fatto assai raro, occorre concentrare l’attenzione su quelle attività non correttamente inquadrate e per le quali vengono applicati i “parametri” quando invece andrebbero applicati gli “studi”.

Inoltre, è importante che i diretti interessati indichino con precisione i dati extracontabili, non conoscibili dallo studio, in modo da non ricadere nella previsione di indicazione di “dati irregolari”.

Particolare attenzione deve essere posta nell’indicare le cause di esclusione o di non applicabilità dello studio di settore anche in considerazione delle notevoli incertezze che spesso si verificano esaminando i casi concreti.

Va comunque detto che l’ accertamento induttivo può essere effettuato solo se ci sono i presupposti per irrogare la sanzione prevista dal co. 2-bis art.1 del D.Lgs. n.471/97 (sanzione minima 120%, massima 220%). Tale sanzione si applica solo se a seguito dell’applicazione/correzione dello studio di settore emerge una maggior reddito da dichiarare almeno pari al 10% di quello dichiarato.

Esempio

  • • Reddito dichiarato: € 30.000,00.
  • • Reddito rideterminato a seguito della corretta applicazione dello studio di settore:

€ 34.000,00.

  • • Il maggior reddito accertato (€ 4.000,00) supera il 10% del reddito dichiarato (€

30.000,00).

  • • L’Agenzia può dunque procedere con l’accertamento induttivo.
  • • Si applica anche la sanzione maggiorata (dal 120 al 220%).

L’Agenzia delle entrate può, inoltre, effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette e IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, se questi si sono adeguati in dichiarazione posto che non lo erano in base ai dati contabili.

Sono però esclusi da tali accertamenti i contribuenti congrui e coerenti per i quali viene accertato un ammontare di attività non dichiarate fino ad un massimo di 50.000,00 euro, e comunque non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

L’ulteriore (non positiva) novità è data dal fatto che questo scudo da accertamento si applica solo a condizione che il soggetto era congruo e coerente anche nell’anno precedente.

Una ulteriore formidabile arma a vantaggio del Fisco viene data dalla soppressione di quella parte della norma la quale prevede(va) che l’Ufficio dovesse adeguatamente motivare l’accertamento da studi di settore non essendo sufficiente che il contribuente fosse risultato non congruo.

RATEIZZAZIONE IMPOSTE – ABOLIZIONE FIDEIUSSIONE

L’art. 23 del D.L. n. 98/2011 (commi da 17 a 20) ha introdotto importanti innovazioni in tema di rateizzazione di imposte e di relative sanzioni. L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni nella Circ. n. 41 del 5/08/2011.

Come noto, in caso di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, l’omesso versamento della prima rata entro il previsto termine impedisce il perfezionamento della definizione. Diversamente l’omesso versamento delle rate successive alla prima, con cadenza trimestrale, non inibisce il perfezionamento della procedura, ma è pesantemente sanzionato.

Tanto premesso, la disposizione di cui sopra ha eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria, per cui questa non è più necessaria nonostante il debito a ruolo sia superiore a euro 50.000,00. Tuttavia, se il contribuente non versa una rata entro il termine previsto per quella successiva (quindi entro i successivi tre mesi), viene applicata una sanzione del 60% (precedentemente era del 30%), maggiorata degli interessi di mora. Occorre prestare grande attenzione poiché la rilevante sanzione, non è calcolata sull’importo della rata non versata, bensì su tutte le somme residue da versare. Dunque, in caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le residue somme dovute e la suddetta sanzione saranno iscritte a ruolo.

Come detto vi è però la possibilità di scongiurare tale sanzione versando la rata non pagata entro il termine per il pagamento di quella successiva, applicando il ravvedimento operoso (vedi oltre ravvedimento operoso sprint) e gli interessi. Il contribuente in questo caso deve far pervenire all’Ufficio la relativa attestazione di pagamento, entro dieci giorni dal versamento stesso. Le disposizioni sono entrate in vigore il 6 luglio scorso e non si applicano ai procedimenti già in corso alla predetta data per i quali restano le regole precedentemente in vigore.

CONDONO PARTITE IVA INATTIVE

Coloro i quali posseggono la partita IVA ma non svolgono più alcuna attività (anche da

numerosi anni) possono chiuderla senza incorrere nelle sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP. La sanatoria comporta il pagamento entro il 4 ottobre prossimo (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 98/2011), di una sanzione ridotta di € 129,00 euro, purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Lo studio si rende disponibile a perfezionare la sanatoria anche per clienti non dello studio.

SUPERBOLLO AUTO

Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (vale a dire 306 CV) è dovuta un’addizionale del c.d. “bollo auto” di 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. La suddetta addizionale si applica a partire dall’anno 2011. Le modalità e i termini per il versamento dell’addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il 4 ottobre prossimo. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale in esame si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT

Il co. 31 dell’art. 23 del decreto, ha modificato l’art. 13, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo che i brevi ritardi nei versamenti delle imposte (non superiori a 15 dalla scadenza di legge) fruiscono di una sanzione leggera.

Ossia non si applica la sanzione del 30% ma si applica la sanzione pari a 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo.

Esempio

  • • Imposta di euro 1.000,00 da versarsi entro il 16 settembre.
  • • Viene versata il 20 settembre (4 giorni di ritardo).
  • • Sanzioni applicabile: 30: 15 x 4 = 8% (euro 80,00).
  • • Se invece viene versata il 1° ottobre (ritardo di 15 gg).
  • • Si applica la sanzione piena: 30:15x15= 30% (euro 300,00).

L’agevolazione si applica anche alle ipotesi di ravvedimento operoso. Posto che in caso di ravvedimento operoso breve (nei 30gg) la sanzione del 30% è ridotta di 1/10, ossia il 3%, si ha che se il pagamento avviene entro 15 gg la sanzione sarà pari a 1/15 del 3% per ogni giorno di ritardo.

Esempio

• Imposta di euro 1.000,00 da versarsi entro il 16 settembre.

• Viene versata il 20 settembre (4 giorni di ritardo).

• Sanzione ordinaria agevolata applicabile in caso di verifica: 30: 15 x 4 = 8% (euro 80,00).

• In caso di ravvedimento operoso effettuato in data 20 settembre la sanzione stessa sarà di 3:15x4= 0,8% (euro 8,00).

Cosa cambia invece per le Società di capitali : perdite fiscali società di capitali - innalzamento aliquota IRAP – restrizioni società cooperative – inasprimento disciplina delle società di comodo

Il D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) e la relativa legge di conversione hanno introdotto numerose disposizioni di carattere fiscale. Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal D.L. n. 138/11 convertito in data 14 settembre 2011.

SOCIETÀ DI CAPITALI - LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Il D.L. n. 98, ha riformulato la disciplina del riporto delle perdite fiscali ai fini IRES per le società di capitali. In particolare, è previsto che le perdite pregresse sono utilizzabili a scomputo del reddito per un importo non superiore all’80% dell’ammontare del reddito stesso. In definitiva, in presenza di reddito imponibile e di perdite pregresse anche più che capienti, occorre comunque assoggettare a imposta il 20% del reddito dichiarato nell’anno.

Esempio

• Perdite fiscali pregresse: euro 500.000,00.

• Reddito anno 2011: euro 130.000,00.

• Scomputo perdite: euro 104.000,00 (130.000,00 x 80%).

• Reddito da assoggettare a IRES: 26.000 (130.000,00-104.000,00).

• IRES: 26.000,00 x 27,5% = 7.150,00.

• Perdite residue utilizzabili; € 396.000,00 ( 500.000,00 – 104.000,00)

Se da un lato vi è la penalizzazione ora descritta, si fa presente che è stato anche previsto che le perdite fiscali sono ora riportabili senza alcun limite temporale. Cade, dunque, il termine di 5 anni per il loro utilizzo. E’ da ritenersi ( si attendono conferme ufficiali) che la norma riguardi anche le perdite degli anni precedenti al 2011 il cui quinquennio non sia ancora trascorso. Per quanto dalla formulazione normativa non si evinca, è da ritenersi che la disposizione decorra dal periodo d’imposta 2011.

Nessuna modifica all’utilizzo e riporto delle perdite è stata apportata alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali che svolgono attività d’impresa (seppure questi ultimi siano soggetti ad IRES).

INNALZAMENTO ALIQUOTE IRAP

La manovra correttiva di cui al D.L. n. 98/2011 riformula come segue le aliquote IRAP:

• 4,65%, per le banche e gli altri soggetti finanziari (es. società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all’albo, società di gestione dei fondi comuni di investimento), ivi incluse le holding industriali;

• 5,90%, per le imprese di assicurazione;

• 4,20%, per le società di capitali e gli enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori).

Le nuove aliquote decorrono dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011), ma per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le nuove aliquote decorrono dal 2011.

Se gli acconti per il 2011 sono calcolati con il metodo matematico restano confermati i calcoli già fatti, diversamente, ove si intendesse utilizzare il metodo previsionale, occorre tenere conto delle nuove aliquote.

SOCIETÀ COOPERATIVE – INNALZAMENTO QUOTA TASSABILE

Il D.L. n. 138/2011 ha ridotto le agevolazioni riservate alle società cooperative. Ed infatti, intervenendo sul co. 460, dell'art. 1, della L. n. 311/2004 viene previsto che la quota di utili netti che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile passa:

• dal 30 al 40% se la cooperativa è a mutualità prevalente (riformulata la lettera b);

• dal 55 al 65% se se la cooperativa è di consumo (riformulata la lettera b bis).

SOCIETÀ DI COMODO – INASPRIMENTO IMPOSTE

Un emendamento al decreto n. 138/2011 ha inasprito la disciplina delle società di comodo integrando l’art. 30 della L. n. 724/1994. Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vale a dire dal 2012.

In particolare, l’aliquota IRES è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.

Inoltre, sono considerate non operative a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta:

  • • le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi.
  • • le società che per due periodi d’imposta sono in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito ma inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle società cd. di comodo.

Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative previste dalla legge.

La maggiorazione di dieci punti percentuali si applica anche nell’ipotesi in cui la società sia una società di persone (i soci incrementano la propria aliquota IRPEF del 10%), ovvero sia una società di capitali che ha optato per la trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR) o faccia parte del consolidato fiscale (art. 117 TUIR).

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (anno 2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le penalizzanti disposizioni ora commentate.

 

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