Nuovo sistema degli accertamenti esecutivi - Applicazione a decorrere dagli atti emessi a partire dall'1.10.2011
Inizia una nuova era per gli accertamenti, che rivestono ora la caratteristica di essere "esecutivi".
Nel sistema degli accertamenti "esecutivi", il contribuente deve versare le somme entro il termine per il ricorso: in caso di inadempienza, queste, decorsi ulteriori trenta giorni, vengono affidate ad Equitalia, che potrà procedere immediatamente con le misure cautelari (fermi di autovetture, ipoteche esattoriali, azioni revocatorie).
Solo in caso di fondato pericolo per la riscossione, il credito può essere dato all'Agente della riscossione in anticipo: ciò, tuttavia, significa che l'Agenzia delle Entrate può non attendere gli ulteriori trenta giorni successivi al decorso del termine per il ricorso, ma mai che il credito possa essere affidato prima che il termine per l'adempimento sia decorso.
Il fondato pericolo per la riscossione, come accade nel ruolo straordinario, dovrebbe comunque essere circoscritto a situazioni eccezionali, come l'assoggettamento del contribuente a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo).
Con l’art. 29 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, il sistema di riscossione delle somme richieste mediante avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA è stato significativamente riformato, attribuendo efficacia esecutiva ai suddetti atti.
Pertanto, a differenza di quanto avviene attualmente, una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente dovrà versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento.
Nel nuovo sistema rimangono ferme le disposizioni specifiche sulla riscossione delle somme in pendenza di giudizio, così come, con alcune peculiarità, gli istituti tipici della riscossione a mezzo ruolo (dilazione delle somme, ruoli straordinari, ecc.).
Al fine di una migliore comprensione dell’argomento, si ritiene opportuno riportare, per ogni problematica, il sistema di riscossione ante DL 78/2010, per poi illustrare la nuova disciplina evidenziando le relative criticità e i punti di contatto con il sistema pregresso.
Occorre tra l’altro rammentare che, nonostante l’avvento dei c.d. accertamenti “esecutivi”, la cartella di pagamento, nell’immediato futuro, non sarà uno strumento esattivo destinato a scomparire. Infatti, essa permane nelle seguenti ipotesi:
• liquidazioni automatiche e controlli formali della dichiarazione, eseguite ai sensi degli artt. 36-bise 36-ter del DPR 600/73, nonché dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
• accertamenti relativi ad imposte indirette diverse dall’IVA, quindi, principalmente, quelli riguardanti le c.d. “imposte d’atto” (registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni)
L'esecutività immediata può generare e creare difficoltà operative finanziarie non indifferenti, soprattutto quanto il contribuente ravvisa motivazioni di successo.