Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Procedura di liberazione dai debiti - ESDEBITAZIONE DI SOGGETTO NON FALLIBILE

Fallimento del consumatore e sovraindebitamento: procedura di liberazione dai debiti

La procedura di liberazione dai debiti per il consumatore dopo le modifiche della legge 179/2012: ecco come funziona e a chi rivolgersi in caso di accordo di composizione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione concorsuale dei beni.

 

Il consumatore sopraffatto dai debiti, incapace ormai di adempiervi regolarmente, dal 2012 può accedere a una particolare procedura [1], ancora poco conosciuta, che gli consente di “esdebitarsi”, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto a pagare “vita natural durante”.

 

Si tratta, dunque, di un meccanismo che garantisce un risanamento totale a tutti coloro a cui non si applica la legge fallimentare (e, quindi, che non possono “fallire”). Parliamo, pertanto, delle normali persone fisiche, ossia i consumatori quali – tanto per fare un esempio pratico – i titolari di redditi da lavoro dipendente, i lavoratori autonomi, i professionisti, i parasubordinati, ecc. Sono esclusi, invece, gli imprenditori (essi, infatti, possono fallire), ma vi rientrano i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli artigiani (cui, invece, non si applica la procedura fallimentare).

 

Prima di passare nel dettaglio a spiegare come funziona la procedura di liberazione dai debiti per il consumatore, cerchiamo di definirne i passaggi essenziali per chiarirne lo scopo e i vantaggi.

 

Presupposti oggettivi

Innanzitutto il presupposto per poter accedere a questo beneficio è che vi sia un perdurante squilibrio tra i debiti assunti dal consumatore e il suo patrimonio “prontamente liquidabile”, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente a tali obbligazioni. Si tratta di una definizione piuttosto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi (per esempio: quando il consumatore non riesce a pagare le rate del finanziamento, del mutuo, i debiti assunti con carte revolving e i vari prestiti effettuati da banche o da finanziarie).

 

Inoltre, la procedura è rivolta alle sole persone fisiche che abbiano contratto i debiti in modo ragionevole rispetto alle proprie possibilità di ripagarli. Si vuole così evitare che, fraudolentemente o con grave colpa, la gente contragga una mole sconsiderata di debiti per poi chiudere “bonariamente”, con evidente pregiudizio per i creditori.

 

Procedura

In tutti questi casi, il consumatore si deve rivolgere a un organismo di composizione della crisi o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai).

La proposta viene portata in tribunale e contiene una sorta di piano di rientro. Se accolto, esso diventerà vincolante per tutti i creditori, anche quelli contrari alla procedura. Inoltre, durante l’esecuzione di tale piano di rientro, nessuno dei creditori potrà agire in esecuzione forzata contro il debitore (stop, quindi, a pignoramenti e vendite forzate).

 

Se, invece, il piano presentato dal debitore viene respinto dal giudice, il consumatore avrà in ogni caso la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

 

Se la procedura di liberazione si conclude con successo, tutti i debiti del consumatore saranno definitivamente cancellati e quest’ultimo sarà completamente libero da ogni impegno non onorato.

 

C’è da segnalare che, ad oggi, il Governo non ha emanato i decreti attuativi che disciplinano gli organismi di composizione. Così, il consumatore può rivolgersi unicamente ai professionisti abilitati, con una spesa certamente superiore.

 

Le tre procedure

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

 

 

1. Accordo con i creditori.

È necessario che la proposta sia sottoscritta e approvata dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

 

 

2. Piano del consumatore.

Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

A differenza del precedente “Accordo con i creditori”, in questo caso non è necessario l’accordo e il consenso dei creditori. L’importante è che il piano presentato dal debitore assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (vedi sotto). Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro.

 

I requisiti per accedere al “Piano del consumatore” sono i seguenti:

- situazione di sovraindebitamento;

- solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia  consumatori, artigiani, professionisti, ecc.);

- non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti;

- non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;

- essere in possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

 

 

3. Liquidazione del patrimonio.

In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione (ossia la vendita) di tutti i propri beni.

In altre parole, tutte le volte in cui non sia possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, si cedono tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione.

 

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

 

In tal modo, si è costruito un istituto alternativo all’esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore esecutato e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un’attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori.

 

Detto ciò, vediamo più da vicino come funzionano le tre procedure.

 

 

PRESUPPOSTI

 

Presupposto oggettivo

Stato di sovraindebitamento: ossia situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile tale da determinare, in alternativa

1) o la rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni

2) oppure la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni.

 

Non è stato determinato dalla legge quale debba essere il rapporto di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile rilevante per il raggiungimento del sovraindebitamento.

 

Presupposti soggettivi

La disciplina sopra indicata riguarda tutti i debitori che si trovano in stato di sovraindebitamento e che non sono assoggettabili alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

La platea è dunque ampia poiché non si riferisce solo agli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità esclusi dalle procedure ora indicate, ma attiene anche al debitore civile, sia persona fisica che persona giuridica, sia ente collettivo con o senza personalità. In questa prospettiva sono ricompresi anche gli imprenditori agricoli, i professionisti intellettuali e gli altri lavoratori autonomi nonché il consumatore.

Quest’ultimo viene, in particolare, qualificato come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Ciò comporta che la persona fisica che avesse assunto, accanto alle obbligazioni personali, anche obbligazioni derivanti dall’esercizio di un’impresa o di un’arte o di una professione non potrebbe essere qualificata come consumatore e non potrebbe accedere alla presentazione del piano.

 

Riassumendo:

Soggetti esclusi

- Imprenditori soggetti alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);

- soci illimitatamente e solidalmente responsabili di società di persone.

Soggetti interessati

- Imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità;

- imprenditori agricoli sopra e sotto soglia di fallibilità;

- debitore civile (persona fisica, persona giuridica, enti privi di personalità);

- lavoratori autonomi;

- professionisti;

- fondazioni e associazioni;

- consumatore.

 

La disciplina in parola sembra applicabile “anche agli enti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le associazioni fra professionisti.

 

Quanto al socio illimitatamente e solidalmente responsabile di società di persone (socio di S.n.c. e socio accomandatario di S.a.s.), la dottrina evidenzia come questi fallisca in estensione della dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipa. Per tale motivo sarebbe escluso dalla normativa del sovraindebitamento applicabile, come si diceva, solamente a quanti non possono utilizzare una delle procedure concorsuali tradizionali.

 

Altre condizioni

Accanto ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra evidenziati, la normativa prevede tre ulteriori condizioni di accesso e precisamente:

1. il debitore non deve aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione delle crisi nei precedenti cinque anni. Il limite temporale sta qui ad evidenziare il principio per il quale le procedure in parola rappresentano una sorta di beneficio per il debitore stesso;

2. il debitore non deve aver subito, per cause a lui imputabili l’annullamento o la risoluzione dell’accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ovvero la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano presentato dal consumatore;

3. il debitore deve aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

 

 

PROCEDURE di COMPOSIZIONE delle CRISI

 

Come si accennava, le procedure previste dalla legge sono tre:

1) accordo di composizione dei debiti

2) piano del consumatore

3) liquidazione concorsuale dei beni.

 

Le tre modalità sono tutte utilizzabili dal consumatore, mentre il debitore diverso dal consumatore può adire solo la prima e la terza strada.

In altre parole, il secondo procedimento (cosiddetta “proposta di piano del consumatore”) è esclusivo di quest’ultimo.

 

 

 

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

 

Questa procedura è lasciata all’iniziativa del debitore che provvede, con l’assistenza dell’organismo di composizione della crisi o del professionista abilitato, a depositare un piano di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti presso il Tribunale del luogo ove questi ha la sede principale o la residenza.

 

Il piano può prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori anche se suddivisi in classi, le garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e i tempi per l’eventuale liquidazione dei beni.

 

È possibile, in particolare, prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati sempre che ne sia garantita la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.

 

Il valore di mercato di tali beni è attestato dagli organismi di composizione della crisi.

 

Quanto poi ai tributi rappresentati da quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali e i diritti agricoli), dall’Iva e dalle ritenute operate e non versate, si può contemplare solo la dilazione di pagamento.

 

L’accordo in parola può anche prevedere:

 

1) in caso di continuità aziendale, una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati. Tale facoltà sembra collegata all’idea di voler lasciare al debitore il tempo per liquidare i beni il cui ricavato va destinato ai creditori prelatizi;

 

2) l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori da individuarsi in un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

 

In via generale, il debitore, unitamente alla proposta, deve poi depositare una serie di documenti e precisamente:

- l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione di fattibilità del piano;

- l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dello stesso debitore e della sua famiglia previa indicazione della composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia;

- se svolge attività di impresa, il deposito presso il tribunale riguarda anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con l’attestazione di conformità all’originale.

 

In questa prima fase l’Organismo di composizione svolge un’intensa attività di supporto nei confronti del debitore (che spesso non ha i mezzi né le risorse per provvedervi) e assume un ruolo rilevantissimo nella procedura; in particolare:

- è di ausilio nella redazione del piano di accordo da sottoporre ai creditori e nella predisposizione della relativa documentazione;

- è l’organo che attesta il valore di mercato dei beni su cui insistono le cause di prelazione per verificare la possibilità di un pagamento parziale dei crediti privilegiati;

- è l’organo che verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano stesso;

- può essere designato quale gestore della liquidazione dei beni.

 

A questo punto interviene il tribunale che, dopo aver verificato i presupposti soggettivi e oggettivi, provvede agli incombenti successivi:

- fissa con decreto l’udienza dei creditori (non oltre 60 giorni dal deposito della proposta e della documentazione) disponendone la relativa comunicazione ai creditori;

- dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;

- ordina che l’Organismo provveda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

- stabilisce che, fino a quando il provvedimento di omologa non assuma i caratteri della definitività, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori con titolo o causa anteriore; tale sospensione non riguarda comunque i titolari di crediti impignorabili. Durante questo periodo le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

 

L’omologa dell’accordo di ristrutturazione

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere omologato solo se si raggiunge il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all’udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

 

Non sono computati i creditori garantiti per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.

 

In questa fase, l’Organismo esercita un’attività di mediazione con i creditori al fine di raggiungere l’accordo; assume dunque un ruolo neutrale, interagendo non solo a supporto del debitore, ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per la modifica del piano oggetto dell’accordo”.

 

creditori hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della predetta documentazione per sollevare contestazioni; decorso il termine, l’Organismo invierà al giudice la relazione contenente i consensi e le eventuali contestazioni ricevute. Infine lo stesso organismo rilascerà al giudice un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano con la quale prenderà posizione circa la capacità del debitore di far fronte all’accordo.

 

È possibile che si giunga all’omologazione anche in caso di contestazione della convenienza dell’accordo da parte di uno dei creditori non aderenti o rimasti esclusi o da parte di qualsiasi interessato se il giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore a quella che otterrebbe nel caso in cui si addivenisse alla procedura di liquidazione dei beni del debitore.

 

Una volta omologato l’accordo, è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori, già tali al momento della pubblicazione della proposta. L’accordo di composizione della crisi è infatti una procedura concorsuale caratterizzata dalla presenza del principio della parità di trattamento, fatte salve le cause legittime di prelazione.

 

Dalla data di omologa i creditori anteriori e posteriori non potranno più agire esecutivamente.

 

 

PIANO DEL CONSUMATORE

 

In alternativa alla procedura precedente, il debitore che si qualifichi come consumatore può, al posto della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentare in tribunale una proposta di piano di composizione della crisi.

 

Il contenuto e la documentazione sono gli stessi previsti per la precedente modalità.

 

Anche in questo tipo di procedura, l’Organismo di composizione ha un ruolo rilevante.

 

A differenza della proposta di accordo di composizione della crisi, in questa procedura non è necessario per l’omologazione del piano da parte del Tribunale che ci sia il consenso dei creditori. È sufficiente la positiva delibazione del Tribunale sulla fattibilità dello stesso, mentre i creditori possono solo contestare la convenienza del piano oggetto di omologa.

 

Da qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’Organismo di composizione di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, quanto segue:

- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;

- il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;

- l’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

 

Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità dello stesso, ma anche valutare la meritevolezza del consumatore e l’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.

 

Come per l’accordo, anche il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori già tali al momento della pubblicazione della proposta.

 

 

LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI

 

In questo caso, la via liquidatoria non è altro, rispettivamente, che l’espressione di autonomia negoziale del debitore e dei creditori ovvero del solo consumatore.

In tale procedura non vi è l’autonomia che abbiamo visto nelle altre due precedenti.

La liquidazione concorsuale può aprirsi su istanza del sovraindebitato oppure, d’ufficio, a seguito della conversione di una delle due procedure prima evidenziate.

 

In particolare, la conversione si verifica nelle ipotesi tassative:

- di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologa dell’accordo per inadempimento nei riguardi delle amministrazioni pubbliche, o ancora di risoluzione dell’accordo per fatto imputabile al debitore;

- di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore per compimento di atti in frode ai creditori o per inadempimento degli obblighi derivanti dal piano stesso.

 

La disciplina ricorda quella del fallimento; così, si verifica un’interruzione dei pignoramenti sul patrimonio oggetto di liquidazione. Si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori.

 

Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni.

 

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore. Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi. Quanto ottenuto dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca è però destinato ai creditori garantiti.

 

 

[1] L. n. 3/2012 modificata dal Dl n. 179/2012.

 

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